CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 22442/2024 propost o da: Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona dei rispettivi Ministr i pro tempore , rappresentat i e difes i ex lege dall’Avvocatura dello Stato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso il decreto n. 45 /20 2 4 emessa d a l la C orte d ’Appello di Perugia in data 24/04/2024e non notif icat o ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, chiedeva la liquidazione dell’indennizzo ex l. n. 89/2001 con riferimento ad un Irragionevole durata processo – Procedimenti davanti al giudice ordinario ed al [OSCURATO:PERSONA] passiva procedimento svoltosi dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] che aveva superato la ragionevole durata. Il decreto del 19.3.2013, con il quale la Corte d’appello di Perugia liquidava in favore della ricorrente l’importo di euro 1.150,00, veniva impugnato in sede di legittimità e la Corte di cassazione rigettava il gravame, fatta eccezione per il profilo concernente la liquidazione delle spese di giudizio. La ricorrente, dopo aver in data 2.2.2015 esperito un’azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, il quale disponeva in suo favore (con ordinanza del 12.2.2016) l’assegnazione della somma di euro 1.150,00, proponeva, in data 22.10.2017, un’azione di ottemperanza dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva in fine accolta con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 28.5.2019. In relazione al giudizio presupposto, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva, separatamente rispetto agli altri soggetti, ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata. 2. Con decreto del 21.5.2020 la Corte d’appello di Perugia, stimata la durata ragionevole in tre anni, liquidava, a carico del solo Ministero della Giustizia, l’indennizzo in misura pari ad euro 1.150,00, vale a dire in un importo equivalente al valore delgiudizio presupposto (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001). 3. Sull’impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame. Il decreto veniva impugnato in cassazione sia dalla [OSCURATO:PERSONA], quanto alle spese di lite, che, in via incidentale, dal Ministero e questa Corte, con ordinanza n. 33764/2022, accoglieva il secondo motivo del ricorso incidentale concernente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al TAR.4. Riassunto il giudizio su iniziativa della parte privata, la Corte d’appello di Perugia accoglieva il ricorso della stessa, ingiungendo ai Ministeri della Giustizia (quanto al giudizio di cognizione e di esecuzione davanti al Tribunale di Roma) e dell’Economia e Finanze (quanto al giudizio di ottemperanza davanti al TAR) di pagare la somma di euro 800,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda al saldo. 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri della Giustizia e dell’Economia e Finanze sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito liquidato in favore della parte privata la somma complessiva di euro 1.600,00, superiore all’importo di euro 1.150,00 liquidato nel giudizio presupposto. 1.1. Il motivo è fondato. Secondo l'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice. Orbene, il limite previsto dal comma 3 è assolutoe si riferisce all’indennizzo complessivo, non a quello annuo, e serve ad evitare sovracompensazionio arricchimenti ingiustificati. Pertanto, in caso di pluralità di Ministeri convenuti, la condanna al pagamento dell’indennizzo deve essere proporzionata, ma senza superare il tetto massimo stabilito dalla norma. Questo significa che la somma complessiva liquidata al ricorrente deve comunque rispettare il limite del valore della causa o del diritto accertato, anche se ripartita tra più amministrazioni. La ripartizione tra Ministeri è interna e può essere proporzionale, ma non può comportare un superamento del tetto massimo. In quest’ottica, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 23284 del 23 agosto 2021 ha stabilito che il limite massimo dell’indennizzo previsto dal comma 3 dell’art. 2-bis (valore del credito ammesso allo stato passivo) è assoluto e deve tenere conto di eventuali precedenti indennizzi già liquidati per lo stesso processo presupposto. Anche se il ricorrente propone più domande di equa riparazione per periodi diversi dello stesso procedimento, non può superare il tetto massimo. Sebbene la pronuncia non riguardi direttamente la ripartizione tra più Ministeri, essa conferma il principio in precedenza enunciato: il limite dell’indennizzo è unitario e assoluto, riferito al processo presupposto, e non può essere superato nemmeno se vi sono più soggetti passivi (come più Ministeri). Pertanto, in caso di pluralità di Ministeri convenuti, la ripartizione dell’indennizzo deve avvenire internamente tra le amministrazioni, ma senza superare il limite massimo previsto dalla norma, ciò in quanto il tetto massimo dell’indennizzo è riferito al processo presupposto, non ai singoli convenuti. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia, la quale dovrà tener presenteche il periodo di durata irragionevole del processo è il medesimo di due anni per entrambi i Ministeri (avuto riguardo ai giudizi di cognizione e di esecuzione davanti al Tribunale di Roma, per quello di Giustizia, e al giudizio di ottemperanza davanti al TAR, per quello dell’Economia e Finanze). P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in di