CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43282/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, l'eccessiva entità della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, oltre che essere manifestamente infondato; che, infatti, con la suddetta censura si è rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e alla diminuzione massima per il riconoscimento delle suddette attenuanti, dovendosi, invece, a tale proposito ribadire come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, con specifico riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., come emerge dalle pagine 2 e 3 dell'impugnata sentenza, deve osservarsi che la Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione esente da evidenti illogicità, indicando compiutamente gli elementi posti alla base del suo convincimento, e correttamente conformandosi al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, tra l'altro, per consolidato orientamento della stessa Corte di cassazione, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i