CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12336-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;-resistente - avverso la sentenza n. 647/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per c assazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 23 marzo 2021 , di reiezione dell’appello per l’annullamento del l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto le su e domand e per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, del diritto alla protezione umanitaria o all’asilo politico; - dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tal i domande il richiedente, cittadino del Pakistan (regione del Punjab) , aveva allegato che:era stato segregato e picchiato da alcuni talebani al fine di costringerlo a consentire l’accesso di uno dei terroristi al collegepresso il quale lavorava; il giorno dopo, mentre trasportava in automobile uno dei terroristi, questi si era fatto esplodere e lui si era salvato lanciandosi dal veicolo in corsa, riportando ferite al capo che lo costringevano alla degenza in ospedale per tre giorni; mentre era ricoverato i terroristi si erano recati a casa dei suoi genitori, uccidendo il padre e ferendo la madre; aveva, dunque, deciso di scappare dal paese di origine, rifugiandosi dapprima in Libia e quindi in Italia; -il giudice ha disatteso il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni richieste; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e 3 e 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla mancata valutazione della situazioneesistente nella regione del Punjab e all’omesso svolgimento dell’attività istruttoria officiosa sul punto; - con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 19 t.u. imm., 32 d.lgs. n. 25 del 2008, e 10, terzo comma, Cost., nonché l’omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che ricorressero i requisiti per il rilascio del permesso di soggiornoper gravi motivi di carattere umanitario senza valutare la situazione di vulnerabilità del richiedente, nonché la sua raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia; -il primo motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha escluso che la regione del Punjab, da cui provenivail richiedente, fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata, evidenziando che, pur essendo stata in passato oggetto di gravi attentati terroristici, allo stato era militarizzata ed era presidiata dall’esercito, che aveva disposto un’azione di sicurezza; - è pervenuta a un siffatto accertamento all’esito dell’esame dei rapporti resi dall’Easo, in particolare quello pubblicato nell’aprile 2019; - il richiedente, nel censurare la valutazione del giudice di merito sul punto, omette di dare atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia decisosulla base di informazioni erronee oppure non più attuali oppure non pertinenti e specifiche, mediante precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte e allegate nei giudizi di merito , limitandosi a richiamare in modo generico fonti internazionali meno aggiornate di quelle richiamate dalla Corte di appello; -in tal modo, non ha assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante e, in ogni caso, non è consentito fondare la denuncia di un vizio motivazionale sulla base di documenti non sottoposti al giudice del merito e prodotti laprima volta in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass. 29 agosto 2022, n. 25440) -anche il secondo motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha escluso che il richiedente versasse in una situazione di vulnerabilità, evidenziando la mancata allegazione di alcun elemento significativo e sottolineando l’inidoneità a dimostrare la ricorrenza di una siffatta situazione dell’attività lavorativa svolta in Italia, in quanto a tempo determinato e non più in essere; - ciò posto, si osserva che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -pertanto, la doglianza non assolve all’obbligo di specificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale doveva essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consistesse il pericolo dedotto e da cosa derivasse; -sotto altro profilo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omessa motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in questasede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476), limitandosi a richiamare documentazione asseritamente prodotta in primo grado relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro, ma senza indicare con esattezza dove tale produzione sarebbe avvenuta e riferirne il contenuto; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs