CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 37788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8421/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3882/2012 depositata il30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, determinata dalla [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 2.806.560,00, di un’area di complessivi mq. 35082 (identificata in catasto del Comune di Roma al foglio 109, part. 1200, part. 1220, part. 1253, part. 1255, part. 1256, part. 1258, part. 1261). La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 30 luglio 2018, espletata una c.t.u., ha qualificato urbanisticamente l’area come edificabile, con riferimento alla data del decreto di esproprio del 29 maggio 2008, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio (delibera della Giunta regionale del Lazio del 16 novembre 2007, che aveva approvato la XX variante integrativa sostitutiva del II Peep, inserendovi il piano di zona B48 “[OSCURATO:PERSONA]”) e tenendo conto che l’area era edificabile già antecedentemente, essendo inserita in zona E3 del PRG previgente; ha determinato l’indennità in € 4.486.636,98, oltre interessi legali, ordinando il deposito della differenza rispetto a quanto già depositato (€ 2.806.560,00); ha condannato il Comune di Roma alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Agrocasa che ha proposto ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo controverso, ai fini della stima con il metodo sintetico- comparativo, cioè dei dati utili di comparazione offerti da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dei «valori e dati generali dei terreni rientranti nel c.d. piano di zona 848 “[OSCURATO:PERSONA]” di cui fa parte il terreno per cui è causa» e, quindi, di beni di minore valore destinati alla realizzazione di edifici ad uso residenziale di tipo economico e popolare. Il c.t.u. non avrebbe risposto ai chiarimenti richiesti dal giudice e la Corte di merito si sarebbe limitata ad applicare valori in linea con altre sentenze riguardanti, però, aree ricadenti nello SDO ([OSCURATO:PERSONA]), mentre il piano di zona “[OSCURATO:PERSONA]” non vi rientrava. Il motivo è inammissibile sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, impropriamente è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la asserita mancata risposta da parte del c.t.u. (e del giudice) ai rilievi critici del consulente di parte, configurandosi la nullità della sentenza per violazione del predetto parametro esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche ad istanzeistruttorie ( ex plurimis , Cass. n. 13716 del 2012). Né integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la erronea valutazione (qual è quella in sostanza qui denunciata) del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ipotesi configurabile solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, ovvero abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece ad apprezzamento critico (ex plurimis, Cass. n. 1229 del 2019). In secondo luogo, premesso che la determinazione del valore del fondo, ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, può essere effettuata tanto con metodo sintetico- comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con il prezzo di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione dei fondi, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito la scelta del metodo di stima preferibile che, nella specie, è stato individuato nel secondo metodo tra quelli menzionati, scelta motivata e incensurabile nella specie (cfr. Cass. n. 215/2020, 6243/2016, 7288/2013, 14020/2002), tenendo conto che “neppure [OSCURATO:PERSONA] [aveva] allegato alcuna valutazione recente di terreni finitimi e morfologicamente ed urbanisticamente omogeni” (v. sentenza a pag. 4). In terzo luogo, il motivo deduce l’acritica adesione della Corte di merito alle conclusioni del c.t.u., ma è noto che il ricorrente non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, avendo, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, l’onere – non assolto nel la specie – di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di legittimità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione tecnica e riportando il contenuto specifico delle critiche sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio dedotto sulla decisione ( ex plurimis , Cass. n. 19989/2021, n. 11482/2016). In quarto luogo, la Corte di merito ha aderito alle conclusioni del c.t.u., il quale rispondendo ai chiarimenti richiesti aveva tenuto conto dei rilievi deiconsulenti di parte e, in tal modo, ha esaurito l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza necessità di soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dalconsulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. n. 1815/2015). Il motivo consiste, in definitiva, in una impropria richiesta di nuova valutazione delle risultanze documentali, ai fini di un esito decisorio diverso da quello cui è pervenuta la Corte distrettuale. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art.112 c.p.c., il mancato esame della richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione, di riduzione del 25% del valore dell’area e quindi dell’indennizzo, ex art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), dovendo l’espropriazione intendersi finalizzata ad interventi di riforma economico-sociale, poiché si trattava di un piano di edilizia economica e popolare in attuazione della legge n. 167/1962 e delle successivi leggi in materia. Il motivo è infondato. In effetti, la sentenza impugnata implicitamente ha ritenuto applicabile l’art.37, comma 1 (sostituito dal citato comma 89 dall’art. 2 della legge n. 244/2007), del dPR n. 327 del 2001, essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità successivamente al 30 giugno 2003 (ex art. 57 dPR del 2001), senza rispondere alla espressa richiesta di abbattimento dell’indennità formulata dalla resistente [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata si può evitare, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, alla luce dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, allorquando –come nella specie – la questione di diritto posta con il motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia verrebbe a confermare il dispositivo della sentenza impugnata (determinando l’inutilità di un ritorno della causa nella fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (ex plurimis, Cass. n. 28663/2013, n. 21257/2014, n. 21968/2015, Cass. 16171/2017). Ed infatti, nella specie, la pretesa di riduzione del 25% del valore dell’area è infondata, alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell’intervento economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di unaprevisione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. n. 1621/2016, n. 2774/2012). La sentenza impugnata è conforme al menzionato principio e immune dal vizio denunciato. Con il ricorso incidentale la Agrocasa denuncia con un unico motivo violazione degli artt. 2, 4, 6 d.m. n. 55/2014 e 2233 c.c., per avere l’ordinanza impugnata liquidato le spese in misura (€ 16.733,00) ritenuta non adeguata all’importanza dell’opera professionale prestata e per non avere disposto la distrazione delle spese. Il motivo è inammissibile nella parte concernente la liquidazione delle spese, alla luce del principio secondo cui, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi che non è qui in discussione, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito ( ex plurimis , Cass. n. 4782/2020, 6110/2021). E’ invece fondato nella parte riguardante la mancata distrazione delle spese, che era stata richiesta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in relazione alla quale il ricorso incidentale è accolto come in dispositivo. Il ricorso principale è invece rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo la prevalente soccombenza e, quindi, poste a carico di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie in parte il ricorso incidentale, in relazione al quale, decidendo nel merito, dispone la distrazione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, già liquidate, in favore del procuratore antistatario della società Agrocasa; condanna il ricorrente principale alle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, che distrae in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,