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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 28806/2026

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chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 15.5.2026RITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 e rigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizisociali formulate da XXXXXXXXXXXXXXXX.

Osservava che egli sta espiando unapena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia,tentata estorsione e per il reato continuato di atti sessuali con minore di annidieci; che ha un unico precedente per violenza privata commesso nel 2008; chenon risultano carichi pendenti; che, pur avendo mantenuto una corretta condottanei confronti del personale e pur partecipando al [OSCURATO:PERSONA], previsto per idetenuti per reati sessuali, è stato sottoposto alla misura della sorveglianzaintensificata per reiterate proteste pacifiche consistenti in sciopero della fame esospensione volontaria della terapia farmacologica, manifestando ungiuridico”; che poiché egli è stato più volte trasferito, sia pure per cause a lui nonimputabili, non è stato possibile condurre un'osservazione scientifica collegiale dialmeno un anno; che l’abitazione indicata in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX èdisabitata, sicché la [OSCURATO:PERSONA] incaricata di verificare l’idoneità deldomicilio non ha potuto compiere tale accertamento; che l’affidamentoterapeutico era inammissibile non essendo stata allegata la diagnosi; chel’affidamento in prova non poteva essere concesso per il mancato accertamentosul domicilio e perché non era stato completato il periodo di osservazione, sicchénon era possibile conoscere se e in quale misura il condannato abbia avviato lariflessione sul grave reato commesso ai danni della figlia.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen.

Premette di non aver mai presentato domanda ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 non essendo tossicodipendente; di essere stato detenuto,dapprima, nel carcere di Velletri, poi nel carcere di Latina e, infine, in quello diCassino, trasferimenti avvenuti a causa di sovraffollamento; che egli iniziava ilperiodo di osservazione nella prima casa di reclusione, proseguito, in base alprincipio di continuità per l’osservazione dei detenuti in base all’art. 27, comma 4d.p.r. n. 230/2000, presso l’istituto di detenzione di Latina; che, giunto presso ilcarcere di Cassino, apprendeva che l’osservazione sulla personalità sarebbeiniziata dalla data di arrivo in istituto ovvero dal 2.7.2025; che non avendoricevuto risposta alle ripetute richieste di applicazione del principio di continuità enonostante i reclami, egli iniziava lo sciopero della fame; che egli aveva subitouna brutale aggressione in carcere che gli aveva provocato lesioni; nonostantetali difficoltà, egli si era applicato nel percorso di osservazione, anche se quantoaccaduto aveva influito sul percorso; che egli aveva chiesto all’Unità locale dipene alternative di contattare il proprio fratello per poter accedere al domicilio alfine di verificarne l’inidoneità, non ottenendo risposta.Tanto premesso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione.

Inparticolare, denuncia la violazione dell’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000non essendo stata assicurata la necessaria continuità al periodo di osservazionee non avendo il Tribunale di sorveglianza provveduto ad acquisire le relazioniparziali redatte in occasione di ciascuno dei periodi detentivi.

Lamenta, inoltre,che il Tribunale non abbia valutato la complessità degli elementi informativiraccolti ed enunciati dalla giurisprudenza, tra i quali la disponibilità di un posto dilavoro, la possibilità di effettuare attività di volontariato, la positività dellarelazione redatta nel carcere di Cassino, avendo travisato la condotta delricorrente (sciopero della fame) e le ragioni dello stesso.

Censura, inoltre,l’ordinanza per essersi pronunciata sulla misura ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990,mai richiesta, non essendo l’istante tossicodipendente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso difettando il presupposto costituito dall'osservazione per un anno di cuiall’art. 4-bis, comma 1-quater della legge n 354 del 1975.4.

Con memoria depositata il 15.5.2026, la difesa del ricorrente ribadiscela violazione degli artt. 13, commi 5 e 6 della legge n. 354 del 1975 e dell’art.27, comma 4 del d.P.R. n. 230 del 2000, per non essere stata assicurata lacontinuità del periodo di osservazione per fatti non ascrivibili al ricorrente(ripetutamente trasferito per sovraffollamento degli istituti di detenzione).Osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente valutato lacondotta del ricorrente, finalizzata solo ad “ottenere attenzione” rispettoall’inerzia della struttura carceraria in ordine ai diritti stabiliti dalla legge circa ilmantenimento del carattere della continuità dell’osservazione del detenuto anchein caso di trasferimento in altre strutture carcerarie nonché rispetto allecondizioni di salute successive all’aggressione subita in carcere.

Osserva che, sefossero pervenute tutte le relazioni, il Tribunale di sorveglianza avrebbe potutoverificare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento in prova ai servizisociali anche con riferimento alla durata del periodo di osservazione richiestodalla legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

La misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale è subordinata a tre condizioni: il limite di pena detentiva nonsuperiore ai quattro anni (anche come pena residua da espiare);l’idoneità della misura ad evitare condotte recidivanti; la possibilitàconcreta che l’affidamento in prova favorisca la prognosi dirisocializzazione.L’esistenza dei presupposti deve essere valutata sulla basedell’osservazione della personalità del condannato svolta dall’equipe diosservazione e trattamento, ove questi sia recluso, o dall’UEPE, ovesia in libertà.Nel caso di detenuti per i reati di cui all’art. 4, comma 1-quater,Ord. pen., i benefici possono essere concessi solo sulla base deirisultati dell’osservazione scientifica della personalità condottacollegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degliesperti di cui al comma 4 dell’art. 80 della legge n. 354 del 1975.L’osservazione di personalità deve essere svolta tenendo inconsiderazione il quadro giudiziario ovvero la gravità dei reati, l’entitàdella pena in espiazione, i procedimenti pendenti e il comportamentosuccessivo alla condotta criminosa al fine di accertare la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione della recidiva.

Questa Corte ha affermatoche «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al serviziosociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità deireati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavianecessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamentidi indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positiviconsentano un giudizio prognostico di buone esito della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020,Rv. 278174-01).Si è anche osservato che, nella valutazione della personalità, noncostituisce una ragione ostativa alla concessione della misuraalternativa, la mancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece,verificare se l’interessato abbia accettato la sentenza e la sanzioneinflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione dellapersonalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimalereinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993-01).

Si è, infatti, affermato che «In tema di affidamento in prova alservizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine allarealizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, dasoli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali ola mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo,la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione criticadel proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultatidell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processocritico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte haspecificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza èchiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, lependenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condottacarceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementipositivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuitàdell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi,l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna e l 'eventuale buona prospettivarisocializzante).» (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv.277924; cfr. anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv.258402).3.

Tanto premesso in ordine all’oggetto della verifica affidataall’equipe di trattamento, prioritaria è la verifica della decorrenza di unanno di osservazione in quanto, diversamente, non ricorre il requisitodi ammissibilità per la valutazione ai sensi dell’art. all’art. 4-bis,comma 1-quater ord. pen.Questa Corte ha affermato che «In tema di misure alternative alladetenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, ilgiudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espressoesclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica dellapersonalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che nonammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente ilsuperamento della presunzione di pericolosità prevista perdeterminate categorie di delitti» (Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018,dep. 2019, Rv. 274974 - 01.)Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stessoricorrente, il periodo di osservazione ha avuto inizio il 3.2.2025.

Alladata della decisione (20.1.2026) non era, quindi, ancora decorso iltermine annuale di osservazione previsto per la concessione deibenefici di cui al comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen., per i condannatiper il reato di cui all’art. 609-quater, cod. pen.Deve, quindi, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza di Romaabbia fatto corretta applicazione della norma citata nonché dei principiespressi da questa Corte, laddove ha osservato che, pur dandosi attodel comportamento regolare del ricorrente durante la permanenzanell’istituto di Cassino, dell’interesse mostrato per il tema della tuteladelle vittime del reato, della volontà di svolgere lavoro all’esterno,tuttavia, l’incompiutezza dell’osservazione della personalità impedivadi conoscere se e in che misura vi sia stata riflessione riguardo algrave reato commesso ai danni della figlia.Ciò a prescindere dalla continuità del periodo di osservazione.La mancanza di un presupposto di ammissibilità della domanda dipena alternativa esclude la rilevanza degli ulteriori motivi di ricorso.Quanto alla misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,rilevato che il ricorrente deduce di non aver presentato la relativarichiesta, non essendo egli tossicodipendente ed osservato che ilTribunale di sorveglianza si è pronunciato in termini di inammissibilità,nessun ulteriore provvedimento deve essere assunto da questa Corte.4.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Alrigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 15.5.2026RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 e rigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizisociali formulate da XXXXXXXXXXXXXXXX. Osservava che egli sta espiando unapena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia,tentata estorsione e per il reato continuato di atti sessuali con minore di annidieci; che ha un unico precedente per violenza privata commesso nel 2008; chenon risultano carichi pendenti; che, pur avendo mantenuto una corretta condottanei confronti del personale e pur partecipando al [OSCURATO:PERSONA], previsto per idetenuti per reati sessuali, è stato sottoposto alla misura della sorveglianzaintensificata per reiterate proteste pacifiche consistenti in sciopero della fame esospensione volontaria della terapia farmacologica, manifestando ungiuridico”; che poiché egli è stato più volte trasferito, sia pure per cause a lui nonimputabili, non è stato possibile condurre un'osservazione scientifica collegiale dialmeno un anno; che l’abitazione indicata in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX èdisabitata, sicché la [OSCURATO:PERSONA] incaricata di verificare l’idoneità deldomicilio non ha potuto compiere tale accertamento; che l’affidamentoterapeutico era inammissibile non essendo stata allegata la diagnosi; chel’affidamento in prova non poteva essere concesso per il mancato accertamentosul domicilio e perché non era stato completato il periodo di osservazione, sicchénon era possibile conoscere se e in quale misura il condannato abbia avviato lariflessione sul grave reato commesso ai danni della figlia.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen. Premette di non aver mai presentato domanda ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 non essendo tossicodipendente; di essere stato detenuto,dapprima, nel carcere di Velletri, poi nel carcere di Latina e, infine, in quello diCassino, trasferimenti avvenuti a causa di sovraffollamento; che egli iniziava ilperiodo di osservazione nella prima casa di reclusione, proseguito, in base alprincipio di continuità per l’osservazione dei detenuti in base all’art. 27, comma 4d.p.r. n. 230/2000, presso l’istituto di detenzione di Latina; che, giunto presso ilcarcere di Cassino, apprendeva che l’osservazione sulla personalità sarebbeiniziata dalla data di arrivo in istituto ovvero dal 2.7.2025; che non avendoricevuto risposta alle ripetute richieste di applicazione del principio di continuità enonostante i reclami, egli iniziava lo sciopero della fame; che egli aveva subitouna brutale aggressione in carcere che gli aveva provocato lesioni; nonostantetali difficoltà, egli si era applicato nel percorso di osservazione, anche se quantoaccaduto aveva influito sul percorso; che egli aveva chiesto all’Unità locale dipene alternative di contattare il proprio fratello per poter accedere al domicilio alfine di verificarne l’inidoneità, non ottenendo risposta.Tanto premesso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. Inparticolare, denuncia la violazione dell’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000non essendo stata assicurata la necessaria continuità al periodo di osservazionee non avendo il Tribunale di sorveglianza provveduto ad acquisire le relazioniparziali redatte in occasione di ciascuno dei periodi detentivi. Lamenta, inoltre,che il Tribunale non abbia valutato la complessità degli elementi informativiraccolti ed enunciati dalla giurisprudenza, tra i quali la disponibilità di un posto dilavoro, la possibilità di effettuare attività di volontariato, la positività dellarelazione redatta nel carcere di Cassino, avendo travisato la condotta delricorrente (sciopero della fame) e le ragioni dello stesso. Censura, inoltre,l’ordinanza per essersi pronunciata sulla misura ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990,mai richiesta, non essendo l’istante tossicodipendente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso difettando il presupposto costituito dall'osservazione per un anno di cuiall’art. 4-bis, comma 1-quater della legge n 354 del 1975.4. Con memoria depositata il 15.5.2026, la difesa del ricorrente ribadiscela violazione degli artt. 13, commi 5 e 6 della legge n. 354 del 1975 e dell’art.27, comma 4 del d.P.R. n. 230 del 2000, per non essere stata assicurata lacontinuità del periodo di osservazione per fatti non ascrivibili al ricorrente(ripetutamente trasferito per sovraffollamento degli istituti di detenzione).Osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente valutato lacondotta del ricorrente, finalizzata solo ad “ottenere attenzione” rispettoall’inerzia della struttura carceraria in ordine ai diritti stabiliti dalla legge circa ilmantenimento del carattere della continuità dell’osservazione del detenuto anchein caso di trasferimento in altre strutture carcerarie nonché rispetto allecondizioni di salute successive all’aggressione subita in carcere. Osserva che, sefossero pervenute tutte le relazioni, il Tribunale di sorveglianza avrebbe potutoverificare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento in prova ai servizisociali anche con riferimento alla durata del periodo di osservazione richiestodalla legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale è subordinata a tre condizioni: il limite di pena detentiva nonsuperiore ai quattro anni (anche come pena residua da espiare);l’idoneità della misura ad evitare condotte recidivanti; la possibilitàconcreta che l’affidamento in prova favorisca la prognosi dirisocializzazione.L’esistenza dei presupposti deve essere valutata sulla basedell’osservazione della personalità del condannato svolta dall’equipe diosservazione e trattamento, ove questi sia recluso, o dall’UEPE, ovesia in libertà.Nel caso di detenuti per i reati di cui all’art. 4, comma 1-quater,Ord. pen., i benefici possono essere concessi solo sulla base deirisultati dell’osservazione scientifica della personalità condottacollegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degliesperti di cui al comma 4 dell’art. 80 della legge n. 354 del 1975.L’osservazione di personalità deve essere svolta tenendo inconsiderazione il quadro giudiziario ovvero la gravità dei reati, l’entitàdella pena in espiazione, i procedimenti pendenti e il comportamentosuccessivo alla condotta criminosa al fine di accertare la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione della recidiva. Questa Corte ha affermatoche «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al serviziosociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità deireati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavianecessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamentidi indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positiviconsentano un giudizio prognostico di buone esito della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020,Rv. 278174-01).Si è anche osservato che, nella valutazione della personalità, noncostituisce una ragione ostativa alla concessione della misuraalternativa, la mancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece,verificare se l’interessato abbia accettato la sentenza e la sanzioneinflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione dellapersonalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimalereinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993-01). Si è, infatti, affermato che «In tema di affidamento in prova alservizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine allarealizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, dasoli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali ola mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo,la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione criticadel proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultatidell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processocritico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte haspecificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza èchiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, lependenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condottacarceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementipositivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuitàdell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi,l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna e l 'eventuale buona prospettivarisocializzante).» (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv.277924; cfr. anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv.258402).3. Tanto premesso in ordine all’oggetto della verifica affidataall’equipe di trattamento, prioritaria è la verifica della decorrenza di unanno di osservazione in quanto, diversamente, non ricorre il requisitodi ammissibilità per la valutazione ai sensi dell’art. all’art. 4-bis,comma 1-quater ord. pen.Questa Corte ha affermato che «In tema di misure alternative alladetenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, ilgiudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espressoesclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica dellapersonalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che nonammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente ilsuperamento della presunzione di pericolosità prevista perdeterminate categorie di delitti» (Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018,dep. 2019, Rv. 274974 - 01.)Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stessoricorrente, il periodo di osservazione ha avuto inizio il 3.2.2025. Alladata della decisione (20.1.2026) non era, quindi, ancora decorso iltermine annuale di osservazione previsto per la concessione deibenefici di cui al comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen., per i condannatiper il reato di cui all’art. 609-quater, cod. pen.Deve, quindi, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza di Romaabbia fatto corretta applicazione della norma citata nonché dei principiespressi da questa Corte, laddove ha osservato che, pur dandosi attodel comportamento regolare del ricorrente durante la permanenzanell’istituto di Cassino, dell’interesse mostrato per il tema della tuteladelle vittime del reato, della volontà di svolgere lavoro all’esterno,tuttavia, l’incompiutezza dell’osservazione della personalità impedivadi conoscere se e in che misura vi sia stata riflessione riguardo algrave reato commesso ai danni della figlia.Ciò a prescindere dalla continuità del periodo di osservazione.La mancanza di un presupposto di ammissibilità della domanda dipena alternativa esclude la rilevanza degli ulteriori motivi di ricorso.Quanto alla misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,rilevato che il ricorrente deduce di non aver presentato la relativarichiesta, non essendo egli tossicodipendente ed osservato che ilTribunale di sorveglianza si è pronunciato in termini di inammissibilità,nessun ulteriore provvedimento deve essere assunto da questa Corte.4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Alrigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.