CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 25965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 30 giugno 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias, CUI 04V6L04) alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt.81, comma 2, 495 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché il vincolo della continuazione. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., nella specie negato soltanto in considerazione della reiterazione della condotta criminosa, ma rilevando che non osta, a detto riconoscimento, l'esistenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. È noto, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla compatibilità tra il riconoscimento della continuazione tra reati e l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, hanno affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa all'esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non di per sé (cfr. Sez. U, 27 gennaio 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Ciò, invero, soltanto se la medesima continuazione sia ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni, previste tassativamente dalla suddetta disposizione, per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. Tale essendo il principio cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice di secondo grado non ha escluso l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della riconosciuta continuazione, come dedotto dal ricorrente. Invece (cfr. ultima pagina della sentenza) si è tenuta in considerazione la reiterazione della condotta criminosa, circostanza che, invero, si annovera tra gli indicatori idonei ad escludere la causa di non punibilità, ove sia espressione di condotta non occasionale. Sul punto si osserva, infatti, che è ostativo al beneficio, in base all'ultima parte dell'art. 131-bis cod. pen. il comportamento abituale per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, espressione di una devianza non occasionale, non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria.La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ancora di recente è stato precisato che si deve valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T. Rv. 278830). È appena il caso di osservare che, nel caso di specie, l'imputato risulta in almeno due occasioni, aver fornito dichiarazioni false, in atto pubblico, declinando ai pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione, false generalità, condotta reiterata reputata, dunque, non occasionale nel senso sopra specificato. 5.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe