CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31698/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 31 maggio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], appuntato dei Carabinieri in servizio presso la stazione di Canosa di Puglia in ordine ai delitti di falso ideologico e materiale, inerenti la redazione del verbale di sequestro preventivo di uno scooter, per aver indicato la falsa presenza di un collega all'atto cautelare reale, avendone falsificato la relativa firma (capo a), come anche falsificando il verbale di restituzione (capo b). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello, non valutati dalla Corte di merito, in particolare con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata già all'atto della sentenza di secondo grado, per omessa contestazione dell'aggravante della fidefacienza, come già rilevato in sede di conclusioni dal Procuratore generale presso la Corte di appello. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata risultando estinti i reati per prescrizione. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nell'imputazione non vi è alcun esplicito riferimento alla circostanza aggravante dell'art. 476, comma 2, cod. pen. relativa alla fidefacenza, né con il richiamo a tale ultima norma, né tantomeno con la descrizione in fatto della qualità dell'atto. 2.1 E bene, va qui richiamato l'ormai consolidato principio per cui in tema di reato di falso in atto pubblico non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, in applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione). Pertanto nel caso in esame deve trovare applicazione la fattispecie non aggravata, con pena massima edittale di anni sei di reclusione. 2.2 A mente degli artt. 157 e 161 cod. pen. la prescrizione massima è pari ad anni sette e mesi sei e ne consegue che i reati, commessi rispettivamente in data 1 agosto 2009 e 9 settembre 2009, risultino estinti per prescrizione al 1 febbraio 2017 e 9 marzo 2017, prima della sentenza di appello intervenuta in data 31 maggio 2021: l'esito non muta anche considerando il periodo complessivo di sospensione della prescrizione per un anno, due mesi e 25 giorni — pari a sette mesi e 27 giorni in primo grado (per legittimo impedimento gg. 79 dal 10 dicembre 20015 e gg. 60 dal 1 febbraio 2017, nonché per astensione dei difensori gg. 98 a partire dal 13 aprile 2017), nonché a sette mesi e 3 giorni in appello (gg. 149 dal 22 ottobre 2019, per adesione all'astensione dei difensori, nonché la sospensione per l'emergenza pandemica di gg. 64 in relazione all'udienza prefissata del 20 marzo 2020) — cosicchè i termini di prescrizione slittano al 26 aprile 2018 e al 5 giugno 2018. Pertanto sotto tale profilo il motivo è fondato. 2.3 Ergo in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando la relativa doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 3. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. \\A 3 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in R