CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 03539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -2- -intimati - avverso la decisione n. 47/2020 del [OSCURATO:PERSONA], PAESAGGISTI E CONSERVATORI depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 29 dicembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso architetto Giaccone contro la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Asti, recante la sospensione disciplinare del professionista per 53 giorni , a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. La decisione gravata sosteneva che doveva escludersi che l’art. 9 del codice deontologico avesse illegittimamente disposto per il passato, posto che l’importanza della formazione professionale era consacrata già nella previgente legislazione nonché nelle norme deontologiche in vigore alla data del 1 gennaio 2014, attesa la vigenza altresì dell’art. 7 del DPR n. 137/2012. Quanto alla sanzione osservava che l’art. 41, co. 1 e 2, delle Norme deontologiche prevedevano già la rilevanza disciplinare della condotta contestata, e che l’art. 9 novellato aveva previsto un termine di moratoria di ben sei mesi, al fine di permettere agli iscritti di poter acquisire crediti formativi eventualmente mancanti, che però dovevano essere già, se non tutti, almeno in parte conseguiti. Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -3- Quanto, infine, alla intempestività della contestazione disciplinare, la decisione rilevava che la stessa andava effettuata al compimento del triennio, e dopo l’ulteriore semestre concesso per l’eventuale ravvedimento, occorrendo anche tenere conto del tempo necessario per verificare i crediti mancanti e dell’elevato numero di iscritti, per i quali contemporaneamente andava compiuta la verifica. Gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. 2. Preliminarmente si rileva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio nazionale degli architetti deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell'ordine professionale -tenuto alla sorveglianza degli iscritti all'albo - e del Procuratore della Repubblica competente per territorio - cui spetta il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni -, e non già del Consiglio di disciplina territoriale, attesa la posizione di autonomia organizzativa, di terzietà e l'assenza di compiti di sorveglianza di quest'ultimo, che lo rende privo di qualunque interesse ad agire o resistere in giudizio (Cass. n. 3059/2020). Nella fattispecie il ricorso non risulta essere stato notificato al locale Consiglio dell’ordine, ma al solo Procuratore della Repubblica competente per territorio (palesandosi superflua la notifica effettuata anche al Ministero della Giustizia, peraltro presso un indirizzo diverso da quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, cui andava invece indirizzato, ed alla stessa autorità che ha emesso la decisione impugnata). Tuttavia, evidenti Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -4- esigenze di economia processuale rendono superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Consiglio dell’Ordine locale, attesa la manifesta infondatezza del ricorso. 3.Il primo motivo di ricordo denuncia la violazione dell’art. 9, co. 2, del codice deontologico entrato in vigore il 29 settembre 2016. Si sostiene che sarebbe erronea l’affermazione della decisione gravata secondo cui non vi sarebbe stata un’applicazione retroattiva della norma in esame, con la conseguente corretta applicazione della sanzione, commisurata ad un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante all’esito del triennio. E’ pur vero che già il DPR n. 137/2012 prevede l‘obbligo di formazione per i professionisti e che il suo inadempimento costituisce violazione rilevante sul piano disciplinare, ma la norma demandava a successivi regolamenti la fissazione dei criteri applicativi delle sanzioni disciplinari. Solo con l’emanazione dell’art. 9 citato è stata individuata la sanzione in concreto applicabile, essendo quindi illegittima la sua applicazione retroattiva. Inoltre, il testo dell’art. 9, nella versione anteriore, in vigore dal 2014 al 29 settembre 2016, prevedeva solo l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale, ma non contemplava alcuna sanzione per il mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi. La circostanza che sia entrato in vigore allorché era ancora in corso il triennio di riferimento è irrilevante, in quanto l’esiguo periodo rimasto non avrebbe permesso al ricorrente di recuperare i crediti non ottenuti nel precedente lasso temporale. Il motivo è manifestamente infondato. Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -5- Infatti, l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone al primo comma che la violazione da parte del professionista dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare. A sua volta, l'art. 9 (Aggiornamento professionale) del [OSCURATO:PERSONA] approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 10 gennaio 2014, prescriveva che : " 1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare". Come chiarito da Cass. n. 1173/2023, l'art. 2229, comma 2, c.c. rimette ad ordini e collegi professionali, fra l'altro, l'esercizio del potere disciplinare, nelle forme ora regolate dall'art. 8 , d.P.R. n. 137 del 2012, mentre l'art. 7 del medesimo d.P.R., come visto, presidia anche con la sanzione disciplinare l'obbligo per ciascun iscritto di curare la propria formazione continua permanente, allo scopo di garantire la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività. Orbene, quanto alla mancata sanzionabilità della condotta contestata all'architetto Giaccone , in ordine al mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, va rimarcato che l'obbligo di curare l'aggiornamento della Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -6- preparazione professionale era già previsto dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, e dall'art. 9 del [OSCURATO:PERSONA] approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 2014, sicché il precetto era preesistente alla condotta sanzionata. Neppure risulta violato il principio di non retroattività della sanzione disciplinare, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, per il fatto che sia stata irrogata in concreto la sanzione della sospensione per 53 giorni, facendo applicazione dell'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, derogando all'art. 41 commi 2, 3 e 4 dello stesso Codice (che prevede la sanzione massima della sospensione per dieci giorni), ha stabilito che "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante". La condotta contestata al ricorrente concerneva il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Ai sensi del già richiamato art. 8 delle [OSCURATO:PERSONA] e di Coordinamento, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, alla scadenza del triennio formativo era altresì fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso. Il protrarsi della condotta inadempiente sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, previsione sanzionatoria sulla misura della sospensione, introdotta con l'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore il 29 settembre 2016, assicurando la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa, rende, dunque, applicabile nella specie la modificazione "in peius" sopravvenuta. Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -7- 4. Il secondo motivo denuncia la violazione dei principi di legge quanto alla regola dell’immediata contestazione della violazione disciplinare. Deduce che i comportamenti sanzionati risalgono al triennio 2014- 2016 e che invece la contestazione degli addebiti è stata effettuata solo in data 7 dicembre 2018, e quindi a circa due anni di distanza dei fatti. Sebbene la normativa applicabile al disciplinare in esame non preveda un termine perentorio per la contestazione, deve però ritenersi operante un principio di carattere generale che impone una sollecita attivazione del soggetto titolare dell’azione disciplinare, avuto riguardo anche alla complessità degli accertamenti di carattere preliminare. Questi ultimi si palesavano di estrema semplicità, così che l’eccesivo tempo trascorso implica anche l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Cass. n. 1173/2023 citata ha, infatti, evidenziato cheil ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale degli Architetti, alla stregua della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è consentito, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 17 del R.D. n. 2537 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche (dinanzi alla sezione semplice, secondo il principio di cui all'art. 374 c.p.c.) ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, ovvero per mancanza di motivazione o motivazione apparente, esulando da detta Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -8- previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perché l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. Sez. 3, 12/07/1999, n. 7342; Cass. Sez. 3, 26/04/1999, n. 4153; Cass. Sez. 3, 16/11/2006, n. 24392; Cass. Sez. 3, 07/07/2006, n. 15523). [OSCURATO:PERSONA] 23 ottobre 1925, n. 2537 non prevede, a differenza dell'analoga normativa dettata per gli appartenenti ad altri ordini professionali, termini di prescrizione o di decadenza dell'azione disciplinare nei confronti degli architetti (cfr. Cass. Sez. Unite, 19/07/1982, n. 4210). [OSCURATO:PERSONA] degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con riguardo alle esigenze di celerità avvertite dall'incolpato, ha peraltro congruamente spiegato che il tempo impiegato per il promovimento dell'azione disciplinare doveva considerarsi comunque adeguato in rapporto alla complessità ed al contenuto delle operazioni di accertamento, che hanno inizio trascorsi sei mesi dalla scadenza del triennio e coinvolgono tutti gli iscritti all'odine. Neppure trova applicazione al procedimento disciplinare n ei confronti degli architetti l'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato alla durata del procedimento amministrativo. E’ stato altresì sottolineato che nemmeno il testo dell'art. 8 delle [OSCURATO:PERSONA] e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, può fondare l’esistenza di un Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -9- termine di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, queste linee guida trovano fondamento nell'art. 7 (Formazione continua) del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). L'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone: "1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (...) 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua (—),' Non è dunque previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 che il regolamento del consiglio nazionale dell'ordine sull'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti debba dettare i termini di promovimento dell'azione disciplinare correlata alla Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -10- violazione dell'obbligo stesso. D'altro canto, il testo del menzionato art. 8, secondo comma, delle linee guida sembra condizionare al termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del triennio formativo la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso e non l'avvio dell'azione disciplinare. In ogni caso, le [OSCURATO:PERSONA] e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, e in generale i regolamenti emanati dai consigli nazionali degli ordini o collegi per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte degli iscritti, seppure subordinati al previo parere favorevole del ministro vigilante, costituiscono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali, e non possono essere considerati come regolamenti ai sensi dell'art. 1, n. 2, delle preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul paradigma del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (arg. da Cass. Sez. 2, 07/06/2013, n. 14450). 5.Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di Ric. 2021 n. 8843 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -11- un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quate