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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00496/2026

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 09652/23 della Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli in data 13/11/2013 riformata dalla sentenza emessa in data 08/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermata l'affermazione di responsabilità per il reato contestato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 74 dpr n. 309/1990 e la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen, art 74 dpr n. 309/1990), confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui all'art. 110 cod.pen-74 dpr n. 309/1990 per la [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ed altri la cui posizione non rileva in questa sede), tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]" di Boscoreale, in via [OSCURATO:PERSONA] e nella zona delle [OSCURATO:PERSONA] 103/Q di via [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere.

La Corte di appello aveva riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti.

Con la sentenza n. 09652/23 di questa Corte, per quanto qui rileva, la predetta sentenza veniva annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione tra i reati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla rideterminazione della pena.

Lamenta che la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, aveva operato un non consentito ricalcolo della pena, stravolgendo le statuizioni, ormai intangibili relative alla pena non oggetto di gravame; in particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la sentenza in data 13/11/2013, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto per il presente procedimento e quello giudicato con la sentenza n. 2056/2011 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011; con la sentenza del 8/7/2021 - poi annullata parzialmente da questa Corte limitatamente alla diminuzione di pena operata per la attenuante della collaborazione - erano state riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e la pena era stata rideterminata in anni tre di reclusione; con la sentenza qui impugnata si ricalcolava la pena in maniera illegittima, affermando che sarebbe stato ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n. 2056/2011 e, quindi, rideterminando la pena inflitta per tale reato in anni uno e mesi sei ed euro 26.000,00 di multa e quella complessiva in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 26.00,00 di multa.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla riduzione operata in conseguenza dell'avvenuta concessione della diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990.

Argomenta che la Corte di appello in sede di quantificazione dell'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione al ritenuto vincolo della continuazione tra il delitto contestato e quello di cui alla sentenza n. 2056/2011 della Corte di appello di Napoli, non teneva conto dell'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente speciale di cui all'art. 74, comma 7, dpr n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] articola un motivo unico, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla commisurazione della pena ed all'aumento per la continuazione.

Lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.lgs 309/1990 di cu alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], determinava il relativo aumento di pena - mesi sei di reclusione- in misura assolutamente eccessiva; inoltre, in dispositivo era stata omessa l'indicazione della pena complessiva ed era stato corretto in maniera illegittima il dispositivo in assenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990.

Argomenta che la Corte di appello, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva riconfermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno alla associazione di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990 senza emendare il vizio motivazionale rilevato dalla Suprema Corte in ordine alla veridicità del contenuto delle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in presenza di ragioni di astio e risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello aveva valorizzato elementi non decisivi, quali l'aver i tre collaboratori contribuito al buon esito dei processi nei quali avevano reso dichiarazioni ed espresso argomentazioni manifestamente illogiche in ordine alle ragioni della non rilevanza ai motivi di astio dei collaboratori verso [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione e coniuge di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] aveva fatto arrestare il [OSCURATO:PERSONA] dopo aver appreso che il predetto aveva stretto un accordo con i Carabinieri, finalizzato a consegnare loro il [OSCURATO:PERSONA] attraverso un'operazione pilotata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre e figlia, erano conviventi e cooperanti nella medesima attività di spaccio, inizialmente gestita dalla famiglia Donnarunnma in alleanza con [OSCURATO:PERSONA] e, poi, acquisita da [OSCURATO:PERSONA], con estromissione del [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, i riscontri esterni individuati dalla Corte di appello nel contenuto delle intercettazioni ambientali in carcere non erano sufficienti a far superare la evidente condotta di connivenza della [OSCURATO:PERSONA] ed a dimostrarne il concorso esterno nel reato associativo e, comunque, l'eventuale apporto della [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai rivestito il carattere di necessarietà; infine, risultavano decisive e favorevoli all'imputata le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso ogni coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23.

In particolare, i Giudici del rinvio hanno ribadito la riduzione di pena nella misura della metà e non nella massima estensione in ragione della concessa attenuante di cui al comma 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, esprimendo sul punto adeguata motivazione ed evidenziando che il contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] alle indagini si era inserito in un contesto già scardinato dalle dichiarazioni di altri collaboratori.

Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità.

I Giudici di appello hanno, poi, correttamente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione, tenendo conto che in primo grado era stata riconosciuta la continuazione tra il reato in esame e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011, irrevocabile il 20/06/2012.

Costituisce, invece, un mero refuso l'indicazione nella parte motiva della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, che non ha inciso sulla decisione, in quanto in dispositivo la pena finale è stata correttamente indicata in anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La Corte di appello, nel colmare la lacuna motivazione rilevata nella sentenza di annullamento di questa Corte, ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il reato già giudicato, oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che i fatti erano avvenuti nello stesso contesto territoriale e temporale nel quale il [OSCURATO:PERSONA] operava per il sodalizio criminoso ed erano, quindi, espressione del medesimo disegno criminoso; ha, quindi, correttamente rideterminato la pena inflitta al predetto in anni quattro mesi undici e giorni dieci di reclusione.

Del tutto generica, in quanto priva di concretezza, è la doglianza che l'aumento di pena determinato per la continuazione sarebbe eccessivo.

Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).

Inammissibile è la doglianza relativa alla operata correzione del dispositivo della sentenza impugnata (nel quale era stata omessa l'indicazione della pena complessiva) effettuata dalla Corte di appello con provvedimento "de plano", risultando la censura del tutto generica.

Va ricordato che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez.1 n. 20984 del 23/06/2020, Rv.279219 — 01).

Nella specie, come rilevato, il ricorrente non ha indicato il concreto interesse che avrebbe avuto a partecipare all'udienza camerale, con conseguente genericità della doglianza.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23, nella quale erano stati rilevato, innanzitutto, profili di carenza motivazionale concernenti la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici del rinvio hanno ribadito l'attendibilità intrinseca dei predetti collaboratori di giustizia (pp19,20,21,22, 23 della sentenza impugnata), rimarcando anche i diversi periodi di detenzione dei collaboranti e la convergenza delle dichiarazioni circa i compiti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] (pp 27,28,29 dell'a sentenza impugnata), nonchè i riscontri obiettivi al narrato accusatorio (p29,30,31,32 della sentenza impugnata).

Con riferimento al primo profilo di carenza motivazionale rilevato -ricorrenza di ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato (esposti dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA])- va osservato che la sentenza di annullamento aveva evidenziato che tali ragioni di astio, pur non eliminando la valenza probatoria delle accuse, fondavano la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531).

I Giudici del rinvio hanno approfondito il tema motivazionale devoluto, osservando che i dedotti motivi di astio del [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche nei confronti della medesima), non minavano l'attendibilità del collaborante.

In particolare, i Giudici di merito evidenziavano che la [OSCURATO:PERSONA] risultava estranea alla presunta ritorsione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in sede di interrogatorio il collaborante dichiarava di aver sospettato di essere stato incastrato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe fatto rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente che custodiva in uno scantinato nella sua disponibilità determinandone l'arresto del 28 novembre 2008 e la successiva detenzione), e, comunque, aveva svolto un ruolo occasionale nell'ambito del sodalizio criminale; rimarcavano, inoltre, che la considerazione che la circostanza della "ritorsione" non avesse riguardato la moglie del [OSCURATO:PERSONA], trovava conferma nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], anche successivamente all'arresto del compagno ed alla sua detenzione, aveva continuato ad operare nella piazza di spaccio (pp 26,27 delal sentenza impugnata).

Con riferimento alle collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e figlia), i Giudici del rinvio hanno osservato che le predette avevano operato per lungo tempo alle dirette dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e che nessun motivo di astio poteva emergere nei confronti di colui che dava direttive ai sodali ed aveva garantito e garantiva loro notevoli introiti (pp 24,25 della sentenza impugnata).

Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo motivazionale devoluto ai Giudici di rinvio - contenuto e valenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , per il quale la [OSCURATO:PERSONA] "non era coinvolta in attività illecite"-, i Giudici di appello hanno emendato anche tale profilo, ritenendo il carattere neutro di tale dichiarazione, in considerazione di plurimi elementi fattuali: il predetto aveva appreso dal [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche delle piazze di spaccio gestite dal [OSCURATO:PERSONA]; non operava direttamente nella zona, ma si era proposto quale fornitore di sostanze stupefacenti di varia natura tramite il [OSCURATO:PERSONA]; non viveva nel piano Napoli e non era coinvolto nelle piazze di spaccio; per sua stessa ammissione non aveva avuto alcun contatto diretto con altri sodali, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai quali aveva fornito sostanze stupefacenti e dai quali aveva appreso le modalità dello spaccio, la divisione delle piazze, i ruoli rivestiti.

La Corte di appello ha tratto da tali elementi fattuali la coerente considerazione che l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza del ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], svolto con riferimento alla trasmissione dei messaggi che il [OSCURATO:PERSONA] inviava ai suoi sottoposti nei periodi di detenzione, anche in considerazione del fatto che il coinvolgimento della donna derivava proprio dall'assenza forzata del marito, al quale si sostituiva in alcune occasioni.

In definitiva, si è osservato che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] si conciliavano perfettamente con le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto il compito della [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente esterno del reato di cui all'art.74 dpr n. 309/1990 - trasmettere ai sodali, nei periodi di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], le direttive del predetto apprese nel corso dei colloqui in carcere - non era un compito esclusivo nè stabile ma di supporto, essenziale, offerto nei momenti di necessità.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso proposto.

4. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al dispost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 09652/23 della Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli in data 13/11/2013 riformata dalla sentenza emessa in data 08/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermata l'affermazione di responsabilità per il reato contestato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 74 dpr n. 309/1990 e la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen, art 74 dpr n. 309/1990), confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui all'art. 110 cod.pen-74 dpr n. 309/1990 per la [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ed altri la cui posizione non rileva in questa sede), tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci. Il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]" di Boscoreale, in via [OSCURATO:PERSONA] e nella zona delle [OSCURATO:PERSONA] 103/Q di via [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello aveva riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti. Con la sentenza n. 09652/23 di questa Corte, per quanto qui rileva, la predetta sentenza veniva annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione tra i reati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla rideterminazione della pena. Lamenta che la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, aveva operato un non consentito ricalcolo della pena, stravolgendo le statuizioni, ormai intangibili relative alla pena non oggetto di gravame; in particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la sentenza in data 13/11/2013, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto per il presente procedimento e quello giudicato con la sentenza n. 2056/2011 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011; con la sentenza del 8/7/2021 - poi annullata parzialmente da questa Corte limitatamente alla diminuzione di pena operata per la attenuante della collaborazione - erano state riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e la pena era stata rideterminata in anni tre di reclusione; con la sentenza qui impugnata si ricalcolava la pena in maniera illegittima, affermando che sarebbe stato ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n. 2056/2011 e, quindi, rideterminando la pena inflitta per tale reato in anni uno e mesi sei ed euro 26.000,00 di multa e quella complessiva in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 26.00,00 di multa. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla riduzione operata in conseguenza dell'avvenuta concessione della diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello in sede di quantificazione dell'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione al ritenuto vincolo della continuazione tra il delitto contestato e quello di cui alla sentenza n. 2056/2011 della Corte di appello di Napoli, non teneva conto dell'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente speciale di cui all'art. 74, comma 7, dpr n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] articola un motivo unico, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla commisurazione della pena ed all'aumento per la continuazione. Lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.lgs 309/1990 di cu alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], determinava il relativo aumento di pena - mesi sei di reclusione- in misura assolutamente eccessiva; inoltre, in dispositivo era stata omessa l'indicazione della pena complessiva ed era stato corretto in maniera illegittima il dispositivo in assenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva riconfermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno alla associazione di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990 senza emendare il vizio motivazionale rilevato dalla Suprema Corte in ordine alla veridicità del contenuto delle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in presenza di ragioni di astio e risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello aveva valorizzato elementi non decisivi, quali l'aver i tre collaboratori contribuito al buon esito dei processi nei quali avevano reso dichiarazioni ed espresso argomentazioni manifestamente illogiche in ordine alle ragioni della non rilevanza ai motivi di astio dei collaboratori verso [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione e coniuge di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] aveva fatto arrestare il [OSCURATO:PERSONA] dopo aver appreso che il predetto aveva stretto un accordo con i Carabinieri, finalizzato a consegnare loro il [OSCURATO:PERSONA] attraverso un'operazione pilotata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre e figlia, erano conviventi e cooperanti nella medesima attività di spaccio, inizialmente gestita dalla famiglia Donnarunnma in alleanza con [OSCURATO:PERSONA] e, poi, acquisita da [OSCURATO:PERSONA], con estromissione del [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, i riscontri esterni individuati dalla Corte di appello nel contenuto delle intercettazioni ambientali in carcere non erano sufficienti a far superare la evidente condotta di connivenza della [OSCURATO:PERSONA] ed a dimostrarne il concorso esterno nel reato associativo e, comunque, l'eventuale apporto della [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai rivestito il carattere di necessarietà; infine, risultavano decisive e favorevoli all'imputata le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso ogni coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23. In particolare, i Giudici del rinvio hanno ribadito la riduzione di pena nella misura della metà e non nella massima estensione in ragione della concessa attenuante di cui al comma 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, esprimendo sul punto adeguata motivazione ed evidenziando che il contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] alle indagini si era inserito in un contesto già scardinato dalle dichiarazioni di altri collaboratori. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità. I Giudici di appello hanno, poi, correttamente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione, tenendo conto che in primo grado era stata riconosciuta la continuazione tra il reato in esame e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011, irrevocabile il 20/06/2012. Costituisce, invece, un mero refuso l'indicazione nella parte motiva della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, che non ha inciso sulla decisione, in quanto in dispositivo la pena finale è stata correttamente indicata in anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte di appello, nel colmare la lacuna motivazione rilevata nella sentenza di annullamento di questa Corte, ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il reato già giudicato, oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che i fatti erano avvenuti nello stesso contesto territoriale e temporale nel quale il [OSCURATO:PERSONA] operava per il sodalizio criminoso ed erano, quindi, espressione del medesimo disegno criminoso; ha, quindi, correttamente rideterminato la pena inflitta al predetto in anni quattro mesi undici e giorni dieci di reclusione. Del tutto generica, in quanto priva di concretezza, è la doglianza che l'aumento di pena determinato per la continuazione sarebbe eccessivo. Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). Inammissibile è la doglianza relativa alla operata correzione del dispositivo della sentenza impugnata (nel quale era stata omessa l'indicazione della pena complessiva) effettuata dalla Corte di appello con provvedimento "de plano", risultando la censura del tutto generica. Va ricordato che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez.1 n. 20984 del 23/06/2020, Rv.279219 — 01). Nella specie, come rilevato, il ricorrente non ha indicato il concreto interesse che avrebbe avuto a partecipare all'udienza camerale, con conseguente genericità della doglianza. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23, nella quale erano stati rilevato, innanzitutto, profili di carenza motivazionale concernenti la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici del rinvio hanno ribadito l'attendibilità intrinseca dei predetti collaboratori di giustizia (pp19,20,21,22, 23 della sentenza impugnata), rimarcando anche i diversi periodi di detenzione dei collaboranti e la convergenza delle dichiarazioni circa i compiti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] (pp 27,28,29 dell'a sentenza impugnata), nonchè i riscontri obiettivi al narrato accusatorio (p29,30,31,32 della sentenza impugnata). Con riferimento al primo profilo di carenza motivazionale rilevato -ricorrenza di ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato (esposti dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA])- va osservato che la sentenza di annullamento aveva evidenziato che tali ragioni di astio, pur non eliminando la valenza probatoria delle accuse, fondavano la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531). I Giudici del rinvio hanno approfondito il tema motivazionale devoluto, osservando che i dedotti motivi di astio del [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche nei confronti della medesima), non minavano l'attendibilità del collaborante. In particolare, i Giudici di merito evidenziavano che la [OSCURATO:PERSONA] risultava estranea alla presunta ritorsione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in sede di interrogatorio il collaborante dichiarava di aver sospettato di essere stato incastrato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe fatto rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente che custodiva in uno scantinato nella sua disponibilità determinandone l'arresto del 28 novembre 2008 e la successiva detenzione), e, comunque, aveva svolto un ruolo occasionale nell'ambito del sodalizio criminale; rimarcavano, inoltre, che la considerazione che la circostanza della "ritorsione" non avesse riguardato la moglie del [OSCURATO:PERSONA], trovava conferma nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], anche successivamente all'arresto del compagno ed alla sua detenzione, aveva continuato ad operare nella piazza di spaccio (pp 26,27 delal sentenza impugnata). Con riferimento alle collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e figlia), i Giudici del rinvio hanno osservato che le predette avevano operato per lungo tempo alle dirette dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e che nessun motivo di astio poteva emergere nei confronti di colui che dava direttive ai sodali ed aveva garantito e garantiva loro notevoli introiti (pp 24,25 della sentenza impugnata). Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo motivazionale devoluto ai Giudici di rinvio - contenuto e valenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , per il quale la [OSCURATO:PERSONA] "non era coinvolta in attività illecite"-, i Giudici di appello hanno emendato anche tale profilo, ritenendo il carattere neutro di tale dichiarazione, in considerazione di plurimi elementi fattuali: il predetto aveva appreso dal [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche delle piazze di spaccio gestite dal [OSCURATO:PERSONA]; non operava direttamente nella zona, ma si era proposto quale fornitore di sostanze stupefacenti di varia natura tramite il [OSCURATO:PERSONA]; non viveva nel piano Napoli e non era coinvolto nelle piazze di spaccio; per sua stessa ammissione non aveva avuto alcun contatto diretto con altri sodali, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai quali aveva fornito sostanze stupefacenti e dai quali aveva appreso le modalità dello spaccio, la divisione delle piazze, i ruoli rivestiti. La Corte di appello ha tratto da tali elementi fattuali la coerente considerazione che l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza del ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], svolto con riferimento alla trasmissione dei messaggi che il [OSCURATO:PERSONA] inviava ai suoi sottoposti nei periodi di detenzione, anche in considerazione del fatto che il coinvolgimento della donna derivava proprio dall'assenza forzata del marito, al quale si sostituiva in alcune occasioni. In definitiva, si è osservato che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] si conciliavano perfettamente con le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto il compito della [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente esterno del reato di cui all'art.74 dpr n. 309/1990 - trasmettere ai sodali, nei periodi di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], le direttive del predetto apprese nel corso dei colloqui in carcere - non era un compito esclusivo nè stabile ma di supporto, essenziale, offerto nei momenti di necessità. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso proposto. 4. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al dispost
Sentenza Cassazione n. 00496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris