CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30058/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio solo in merito alla determinazione dell'indennizzo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto in concorso con altro soggetto (Carbone), in merito al quale il solo richiedente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa a seguito di giudizio abbreviato. 1.1. La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie nell'ambito della c.d. «ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Essa ha in particolare ritenuto accertato con decisione irrevocabile (la sentenza assolutoria) che il provvedimento che ha disposto la misura è stato nella specie emesso e mantenuto in assenza, ab origine, delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., i gravi indizi di colpevolezza, e che tale accertamento sia avvenuto sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. 1.2. Passando poi alla liquidazione del' quantum di indennizzo spettante al richiedente, il giudice della riparazione ne ha aumentato l'importo derivante dal mero computo aritmetico su base giornaliera (euro 1.650,74) in via equitativa (a euro 6.000,00), in considerazione delle conseguenze in termini psicologici e relazionali dell'evento traumatico derivante dalla carcerazione del richiedente, soggetto incensurato e al suo primo accesso in istituto penitenziario. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i motivi dal primo al terzo e con la prima parte della quarta censura si deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi motivazionali. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe violato i principi governanti la materia, sostanzialmente anche in termini di erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione normativa. Muovendo da una valutazione ex post e non ex ante, l'ordinanza avrebbe ritenuto sussistente una ipotesi di c.d. «ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., risultando per essa accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento disponente la misura sia stato emesso e mantenuto in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si contesta altresì l'errore, anche metodologico, del giudice di merito nell'aver ritenuto che l'accertamento ab origine dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare sia nella specie avvenuto sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ne conseguirebbe quindi l'ulteriore errore nel non aver condotto il dovuto accertamento dell'insussistenza della condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., nella specie invece ravvisabile, a detta del ricorrente, nella colpa grave consistente nella condotta di connivenza con Carbone (esecutore maceriale della cessione dello stupefacente). 2.2. Con la seconda parte del quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 314, per non aver la Corte considerato ai fini della determinazione dell'indennizzo l'eventuale colpa lieve in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo si prospettano invece vizi motivazionali in merito alla quantificazione equitativa dell'indennizzo liquidato. Senza reale motivazione, fondata sulla considerazione di chiari e precisi elementi fattuali, l'ordinanza impugnata avrebbe in particolare aumentato da 1.650,74 euro a 6.000,00 euro l'indennizzo liquidato, in ragione di un non meglio precisato evento traumatico per essere stata la prima esperienza carceraria dell'incensurato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha depositato richieste scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio limitatamente al quantum dell'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. I primi tre motivi di ricorso e la prima parte della quarta censura sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni, e ineriscono, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, alle condizioni di applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., circa la riparazione per c.d. «ingiustizia formale». 2.1. Mentre la c.d. «ingiustizia sostanziale», di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone l'affermazione dell'innocenza del richiedente, «ingiustizia formale» formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito, quindi anche in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul puto, hanno precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, Rv. 242727-01). Nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. 2.1.2. Il citato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite ha però condivisibilmente posto un ineludibile «paletto». Nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è difatti preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela (in merito si vedano, per la successiva giurisprudenza di legittimità, ex plurimis: Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038-01, per l'ipotesi di ingiustizia correlata alla diversa qualificazione del reato, in sede di merito, che ne abbia determinato l'estinzione per prescrizione e il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; Sez. 3, n. 15786 del 04/02/2020, Ubaldini, Rv. 279385-01, per la quale, comunque, il comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente può esplicare efficacia preclusiva per il periodo, a esso successivo, per il quale abbia dato o concorso a dare causa al mantenimento della custodia cautelare; Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102-01, che, in applicazione del principio ha annullato l'ordinanza che aveva accolto la richiesta omettendo di considerare che la valutazione in sede di riesame circa l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al G.i.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere; Sez. 4., n. 34541 del 24/05/2016, Rv. 267506-01; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270099-01, per il caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, e applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta; Sez., 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621-01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319-01, per il caso d'ingiustizia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione). 2.1.3. Quanto poi al riferimento che l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai fini dell'operatività della riparazione per l'ipotesi di ingiustizia formale, alla «decisione irrevocabile», con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità, l'attuale dominante orientamento esclude che esso sia limitato a una decisione irrevocabile in fase cautelare (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). Si ritiene difatti il riferimento esteso anche alle ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. È stato in particolare condivisibilmente evidenziato (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 43458 del 2013, Ta/lento, Rv. 257194-01) che una diversa interpretazione cozzerebbe con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (Sez. U, n20 del 12/10/1993, [OSCURATO:PERSONA]. 195354) e risulterebbe distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente evidenziato anche dal giudice delle leggi, Corte cost. nn. 231 e 413 del 2004 (per l'attuale orientamento dominante si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 16175/2021, Bosio, cit., Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333; Sez. 4, n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Ta/lento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; per il precedente contrapposto orientamento si vedano: Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Rv. 223285; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero, Rv. 236989). 3. Orbene, le censure in esame non hanno pregio avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi di cui innanzi con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica. 3.1. Il giudice della riparazione ha evidenziato che l'ordinanza cautelare, poi annullata in sede di riesame per assenza della gravità indiziaria, è stata emessa in forza di elementi emergenti da attività di polizia giudiziaria eseguita a riscontro di captate conversazioni telefoniche intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto correo di Perfetto) e l'acquirente dalla sostanza stupefacente, poi sottoposti al vaglio giudiziale in sede di abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria ha in particolare visto giungere Perfetto e Carbone a bordo di un ciclomotore, guidato dal primo, e, dopo «alcuni strani movimenti», il secondo scendere e recarsi all'interno della macchina dell'acquirente. Dopo poco i due, Perfetto e Carbone, sono ripartiti a bordo del medesimo ciclomotore che, nel frattempo in sosta ma con motore acceso. 3.2. Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale ha correttamente argomentato tanto la sussunzione della concreta fattispecie nell'astratta previsione dell'ingiustizia formale, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., quanto l'intervenuto accertamento dell'assenza ab origine delle esigenze cautelari sulla base dei medesimi elementi a disposizione del G.i.p., ancorché diversamente valutati sia in sede di riesame che all'esito del giudizio abbreviato. 3.3. Sono state difatti analizzate, oltre che raffrontate con il provvedimento del G.i.p., l'ordinanza emessa in sede di riesame, che ha annullato quella genetica per l'assenza della gravità indiziaria, e la sentenza assolutoria emessa all'esito di abbreviato. La Corte d'appello ha in particolare dato atto delle convergenti valutazioni assunte in sede di riesame, circa l'insussistenza della gravità indiziaria, e all'esito del giudizio abbreviato, mostratesi diverse da quelle svolte dal G.i.p. ancorché con riferimento ai medesimi elementi, anche in considerazione delle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio da Perfetto (circa i suoi rapporti di conoscenza con Carbone, caratterizzati anche l'assunzione di sostanze stupefacenti). 4. La seconda parte della quarta censura e il quinto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, ineriscono alla liquidazione del quantum di indennizzo deducendo però violazioni di legge e vizi motivazionali in termini inammissibili.Il ricorrente difatti paventa la mancata considerazione, a fini liquidatori, della colpa lieve del richiedente in termini aspecifici per genericità, derivante dalla mancata indicazione dei relativi elementi fattuali, così caratterizzandosi la doglianza come meramente ipotetica. Peraltro, la censura non confronta il suo dire con la motivazione dell'ordinanza che, lungi dall'escludere l'astratta rilevanza della colpa lieve sulla determinazione del quantum, non ha evidenziato in concreto elementi fondanti una condotta colposa del richiedente. Inammissibile per manifesta infondatezza si mostra infine la censura deducente l'assenza di reale motivazione circa l'aumento equitativo dell'indennizzo, rispetto all'importo derivante dal mero calcolo aritmetico, avendo invece la Corte sul punto esplicitato gli elementi fattuali concretamente posti alla base della propria decisione: le conseguenze in termini psicologici e relazionali dell'evento traumatico derivante dalla carcerazione del richiedente, soggetto non solo incensurato ma anche al suo primo accesso in istituto penitenziario. 5. In conclusione, il ricorso, complessivamente considerato, deve essere rigettato con condanna del Ministero ricor