CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2019, la Corte di appello di Roma accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione patita, dal 25 marzo al 19 aprile in custodia cautelare in carcere e dal 20 aprile al 24 giugno 2015 in regime di arresti domiciliari, in relazione ai delitti di cui agli art. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, 23 comma 3 della legge n. 110 del 1975 e 7 della legge n. 203 del 1991, reati dai quali Crea era stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza del 18 marzo 2016 del G.U.P. del Tribunale del Roma. 2. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10541 del 9 marzo 2021, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, rimarcando la carenza della motivazione rispetto alla valutazione circa la sussistenza di profili di colpa grave nella condotta tenuta dal richiedente. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 14 dicembre 2021, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello romana, Crea, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione, osservando che la Corte di appello ha invertito il dato cronologico degli eventi, affermando che la "inservibilità" dell'arma sarebbe emersa "poi", ovvero successivamente alle intercettazioni indizianti poste a sostegno della misura restrittiva, e ciò senza considerare che, al momento della richiesta di applicazione della misura inframuraria, l'Ufficio di Procura era già consapevole dell'insussistenza della fattispecie di reato, essendo comprovato che la perizia balistica risale al 23 gennaio 2015, mentre la richiesta cautelare reca la data del 29 gennaio 2015. Dunque, a essere negligente fu il comportamento non del richiedente, ma dell'Ufficio di Procura, che ha avanzato un'istanza di applicazione della misura custodiale, pur conoscendo gli esiti dell'accertamento da cui era emersa la inutilizzabilità dell'arma per l'irreversibile compromissione delle sue condizioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha evidenziato la necessità di approfondire in sede di rinvio il tema, risolto in maniera troppo sbrigativa nella prima ordinanza della Corte di appello, relativo alla configurabilità della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, è stato osservato che la sentenza di assoluzione si era basata sulla perizia balistica effettuata nel giudizio abbreviato relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre, al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, la relazione tecnica preliminare, effettuata dalla Polizia scientifica, aveva evidenziato che l'arma non presentava anomalie di funzionamento dei gruppo di scatto, a ciò aggiungendosi che Crea, avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva taciuto circostanze non note all'organo inquirente, idonee a fornire una chiave di lettura alternativa ai dialoghi captati, evitando così di prospettare nella immediatezza una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi investigativa che avevano indotto il G.I.P. ad applicare la misura. 2. Orbene, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta aver colmato le lacune argomentative rilevate dalla sentenza rescindente. È stato infatti sottolineato dal giudice del rinvio che Crea aveva assunto un comportamento preprocessuale che poteva oggettivamente indurre il G.I.P. ad assumere una decisione cautelare che si è rivelata infondata per ragioni non valutabili al momento dell'emanazione del provvedimento limitativo della libertà. Rilevano in tal senso, innanzitutto, le intercettazioni del 4 settembre 2013, che danno conto del fatto che il ricorrente era perfettamente a conoscenza della detenzione dell'arma trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA], oltre che della circostanza che Crea si informava se l'arma poteva sparare e, una volta appreso che poteva sparare solo due colpi alla volta, mostrava apprensione, ciò a conferma del fatto che egli fosse pienamente a conoscenza della detenzione di un'arma, poi rinvenuta a Roma nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva intenzione di difendersi in un conflitto a fuoco, avendo la perizia balistica accertato che l'arma non presentava anomalie nelle parti dello scatto, ma semmai era a rischio di esplosione per la presenza di erosione in una delle due canne. Sul punto è stato chiarito nell'ordinanza impugnata che, nell'immediatezza, la polizia aveva valutato che l'arma poteva sparare, avendo tale accertamento preceduto quello svolto nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva ad oggetto solo il gruppo di sparo e non anche la situazione delle canne, fermo restando che il perito balistico Fabbrini non aveva effettuato alcuna prova di sparo, perché l'arma era a rischio esplosione, il che non vuol dire che la pistola non potesse sparare. Di qui la conclusione dei giudici del rinvio secondo cui Crea, con i suoi comportamenti, aveva creato l'apparenza di un fatto che poteva indurre in quella fase il G.I.P. a emettere, sia pure erroneamente, un provvedimento cautelare. 3. Orbene, tale impostazione risulta legittima, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 e Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv.t 259082), secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello, collocandosi pienamente nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, ha operato una lineare ricostruzione della situazione antecedente all'emissione della misura, traendo delle conclusioni che, in quanto razionali e coerenti con le premesse, non prestano il fianco alle censure difensive con cui, in termini invero non adeguatamente specifici, è stata prospettata una lettura alternativa del materiale indiziario, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di un apparato motivazionale sorretto da argomentazioni non irrazionali e anzi in sintonia con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione. 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Crea deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors