CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di P almi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame del le misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di annullare l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicatoallo stesso la misura della custodia cautelare in carcere per due reat i estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 13) ovvero per il delitto di estorsione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]: il compendio indiziario raccolto indicherebbe - contrariamente a quanto ritenuto - che l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbeavvenuto prima che si verificasse la condotta estorsiva e che, pertanto lo stesso sarebbe solo un “antecedente causale” che non sarebbe causalmente correlato con la consumazione del reato; 2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 27): si deduceva (a) che il 10 novembre 2022 B ruzzese si sarebbe limitato ad andare a prelevare [OSCURATO:PERSONA] per accompagnarlo a riparare l’autovettura presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], ma non avrebbe partecipato alla richiesta estorsivané sarebbe stato presente quando [OSCURATO:PERSONA] aveva impartito le istruzioni estorsive a llo [OSCURATO:PERSONA] , (b) che il fatto che il B ruzzese a vesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a ritirare il veicolo riparato sarebbe un post factum non punibile a titolo di concorsonell’estorsione , ma, al più , inquadrabile come condotta di favoreggiamento reale, (c) che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto la consapevolezza dell’estorsione, (d) che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente quando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il permesso per effettuare l'azione estorsiva sarebbe stato ingiustamente valorizzato, tenuto conto che la circostanza sarebbe stata tratta da un racconto de relato di un coindagato alla moglie e che, comunque la ipotetica presenza del [OSCURATO:PERSONA] durante l’incontro dello [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] non equivarrebbea condivisione dell'azione criminosa. In sintesi,si deduceva che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso l’autofficina dove questo avrebbe formulato “da solo” la richiesta estorsiva e che sarebbero state travisate le conversazioni sulla base delle quali il Tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente ai dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra costui e [OSCURATO:PERSONA], decisive per la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1.La Cassazione ha già affermato che per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 -01). Tale giurisprudenza ha “preso atto” della particolare situazione che caratterizza alcune aree territoriali ad alta infiltrazione mafiosa, sottopost e al controllo pervasivo, costante e riconosciuto dei gruppi criminali che vi sono insediati. In contesti di tal genere l’attività economica è sotto il controllo delle mafie sicché gli imprenditori per potere iniziare o proseguire la loro attività devono avere il consenso e la protezione dei gruppi criminali che controllano il territorio. La nota e riconosciuta attività di controllo delle mafie induce gli imprenditori a non “attendere” il contatto, ma a richiederlo in via preventiva per garantirsi la c.d. “messa a posto”, condizione per potere lavorare senza aggressioni. La capillare diffusione delle mafie e la loro piena riconoscibilità da parte dei consociati fa sì che siano noti, o agevolmente individuabili, i “punti di contatto” cui rivolgersi per pagare il “contributo” alle mafie sedenti nel territorio. Tale anomala situazione genera una inversione de lle procedure estorsive: l’imprenditore sotto la pressione della estorsione ambientale si rivolge al “punto di contatto” per entrare in relazione con i vertici del gruppo criminale che controlla il territorio e pagare il contributo per la c.d. “messa a posto”. Tale inversione è fondata su una mobilitazione volontaria generata dalle pressioni dell’estorsione ambientale ed in linea con il paradigma dell’estorsione, dato che è la capacità criminale del gruppo mafioso che controlla il territorio, nota ai consociati, che genera la costrizione ed induce gli imprenditori a chiedere di pagare il “contributo”. In materiasi è già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 -01) Se quella descritta è la consolidata prassi che vige nei territori ad alta infiltrazione mafiosa deve ritenersi che le persone che svolgono la funzione di “puntidi contatto” attivino consapevolmente la procedura estorsiva . 1.2. Nel caso in esame il T ribunale rilevava che dalle indagini , ed in particolare dalle conversazioni intercettate, era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] fosse conscio della ragione dell'incontro richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] e che si fosse adoperato per organizzare l'appuntamento tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore, con una condotta niente affatto neutra.Invero F emia contattava il B ruzzese con una richiesta che , per i toni utilizzati, appariva come sicuramente rivolta al clan . I l T ribunale evidenziava che nel contesto delle dinamiche mafiose il [OSCURATO:PERSONA], a causa della delicatezza della richiesta, ritenesse di doversi recare da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] aveva compreso immediatamente che la richiesta non era rivolta a lui ma al capo; per tale motivo , nel pieno rispetto delle gerarchie mafiose , comunicava la circostanza ad [OSCURATO:PERSONA] , luogotenente del capo , incaricato di vagliare gli appuntamenti con il P iromalli . La dinamica emersa, secondo la incensurabile valutazione del Tribunale , osta va a ll'accoglimento della tesi difensiva circa l'inesistenza di un contributo consapevole del ricorrente all'estorsione.A ciò si aggiunge che il B ruzzese era l'autista di [OSCURATO:PERSONA] P iromalli quindi persona a lui fiduciariamente legata e perfettamente a conoscenza delle dinamiche estorsive serialmente attivate sul territorio . In tale contesto non assumeva rilievo il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse veicolato direttamente la richiesta estorsiva(pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato). 2.Il secondo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], anch’esso infondato e, pertanto, non può essere accolto. 2.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558;Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto,la ricostruzione effettuata dai giudici di meritorisulta fondata su una logica – e non rivisitabile - interpretazione delle intercettazioni ed evidenziava il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’estorsione contestata. In particolareveniva rilevato che il 10 novembre 2022, mentre si trovava all'interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA], dava disposizioni per attuare il progetto estorsivo, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare l'autovettura da riparare “gratuitamente” presso l’officina di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era conscio delle finalità estorsiveperseguite dai vertici della cosca; peraltro egli era presente all'interno dell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] quando quest i dava disposizioni al figlio [OSCURATO:PERSONA] di recarsi con [OSCURATO:PERSONA] a verificare se l'autovettura fosse pronta; dalle intercettazioni emergeva inoltre che l'azione estorsiva che aveva non solo la funzione di lucrare il profitto derivante dalla riparazione gratuita della autovettura, ma aveva anche una funzione “ monitoria ” nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] volta ad affermare il potere mafioso dei [OSCURATO:PERSONA]. La partecipazione del ricorrente all ’ azione si ricava va anche d a una conversazione intercorsa il 13 novembre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dalla quale si comprendeva chiaramente che il B ruzzese avesse partecipato all’azione estorsiva (pag. 18 dell’ordinanza impugnata). Emergeva, altresì , che tutti gli elementi raccolti indicavano rapporto di stretta fiducia del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva per lui i vari compiti tre quali quello di autista o quello di veicolare le notiziee gli ordini del capomafia. In conclusione il Collegio ritiene che il T ribunale – con motivazione che non si presta a censure – abbia ritenuto che il B ruzzese si fosse recato presso la concessionaria del [OSCURATO:PERSONA],dove prendeva parte all'azione estorsiva in modo consapevole,avendo ricevuto poco prima delle chiare indicazioni dal P iromalli (pag. 20 dell’ordinanza impugnata). 3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter,delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 4 marzo