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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37225/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, emessa il 3 marzo 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso nei confronti di Prima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali, con violenza e minaccia e con l'ausilio di altri correi separatamente giudicati, intimavano di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 800 euro non correlata a nessun diritto.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio di responsabilità per non avere la Corte adeguatamente risolto la questione, prospettatele con i motivi nuovi di appello, della identificazione dell'imputato e del correo [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti che avevano partecipato al fatto, non essendo stati costoro indicati con la necessaria precisione dalla persona offesa Prima [OSCURATO:PERSONA] come due dei quattro soggetti che si erano recati presso la sua abitazione minacciandola e colpendo al volto il proprio compagno [OSCURATO:PERSONA].

La sola indicazione del nome e del cognome degli imputati da parte della vittima, senza altri elementi probatori esterni a conforto, non basterebbe alla loro identificazione, in mancanza di una individuazione fotografica o di una ricognizione di persona, che, invece, avevano avuto luogo nei confronti di altro coimputato.

4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 ricorso è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente precisandosi che non è riscontrato, nei confronti del ricorrente, neanche la circostanza riferita dalla vittima che egli fosse soprannominato "Bumma". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente in ragione della sostanziale omologia delle censure - sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

1. Il giudizio di responsabilità dei ricorrenti si è basato sulle dichiarazioni della persona offesa Prima [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla cui attendibilità i ricorrenti non muovono contestazioni.

In punto di diritto, occorre ricordare il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidir, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).

Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti con riguardo alla verificazione dell'evento, essendo stata richiamata la dichiarazione della seconda persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

2. Fatte queste premesse, il giudizio di attendibilità della persona offesa ha comportato che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno creduto alla sua dichiarazione nella parte in cui aveva affermato di conoscere personalmente i ricorrenti e di averli riconosciuti come due dei quattro uomini che erano entrati all'interno della sua abitazione minacciando il suo compagno [OSCURATO:PERSONA].

A conferma del fatto che la persona offesa conoscesse i due imputati, milita la circostanza che ella aveva indicato con precisione il nome ed il cognome di entrambi, ragion per cui i giudici di merito, con ineccepibile decisione sul piano logico-giuridico, non hanno ritenuto necessario procedere ad alcuna individuazione fotografica o ad una ricognizione personale, del resto neanche richieste dalla difesa, che aveva optato per la scelta del rito abbreviato senza condizioni.

La Corte di appello ha anche sottolineato che si era proceduto ad individuazione da parte della vittima del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la circostanza non determina alcuna contraddittorietà motivazionale, implicitamente deducendosi dalla sentenza la ragione dell'approfondimento, dovuta al fatto che, al contrario dei ricorrenti, il coimputato era stato inizialmente indicato dalla persona offesa soltanto con il nome di battesimo.

Rimane, infine, del tutto neutra ai fini difensivi la circostanza che la vittima aveva anche saputo precisare il soprannome con il quale veniva chiamato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], particolare ininfluente in quanto non oggetto di accertamento né in positivo né in negativo.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, emessa il 3 marzo 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso nei confronti di Prima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali, con violenza e minaccia e con l'ausilio di altri correi separatamente giudicati, intimavano di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 800 euro non correlata a nessun diritto. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio di responsabilità per non avere la Corte adeguatamente risolto la questione, prospettatele con i motivi nuovi di appello, della identificazione dell'imputato e del correo [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti che avevano partecipato al fatto, non essendo stati costoro indicati con la necessaria precisione dalla persona offesa Prima [OSCURATO:PERSONA] come due dei quattro soggetti che si erano recati presso la sua abitazione minacciandola e colpendo al volto il proprio compagno [OSCURATO:PERSONA]. La sola indicazione del nome e del cognome degli imputati da parte della vittima, senza altri elementi probatori esterni a conforto, non basterebbe alla loro identificazione, in mancanza di una individuazione fotografica o di una ricognizione di persona, che, invece, avevano avuto luogo nei confronti di altro coimputato. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 ricorso è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente precisandosi che non è riscontrato, nei confronti del ricorrente, neanche la circostanza riferita dalla vittima che egli fosse soprannominato "Bumma". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente in ragione della sostanziale omologia delle censure - sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 1. Il giudizio di responsabilità dei ricorrenti si è basato sulle dichiarazioni della persona offesa Prima [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla cui attendibilità i ricorrenti non muovono contestazioni. In punto di diritto, occorre ricordare il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidir, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti con riguardo alla verificazione dell'evento, essendo stata richiamata la dichiarazione della seconda persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. 2. Fatte queste premesse, il giudizio di attendibilità della persona offesa ha comportato che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno creduto alla sua dichiarazione nella parte in cui aveva affermato di conoscere personalmente i ricorrenti e di averli riconosciuti come due dei quattro uomini che erano entrati all'interno della sua abitazione minacciando il suo compagno [OSCURATO:PERSONA]. A conferma del fatto che la persona offesa conoscesse i due imputati, milita la circostanza che ella aveva indicato con precisione il nome ed il cognome di entrambi, ragion per cui i giudici di merito, con ineccepibile decisione sul piano logico-giuridico, non hanno ritenuto necessario procedere ad alcuna individuazione fotografica o ad una ricognizione personale, del resto neanche richieste dalla difesa, che aveva optato per la scelta del rito abbreviato senza condizioni. La Corte di appello ha anche sottolineato che si era proceduto ad individuazione da parte della vittima del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la circostanza non determina alcuna contraddittorietà motivazionale, implicitamente deducendosi dalla sentenza la ragione dell'approfondimento, dovuta al fatto che, al contrario dei ricorrenti, il coimputato era stato inizialmente indicato dalla persona offesa soltanto con il nome di battesimo. Rimane, infine, del tutto neutra ai fini difensivi la circostanza che la vittima aveva anche saputo precisare il soprannome con il quale veniva chiamato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], particolare ininfluente in quanto non oggetto di accertamento né in positivo né in negativo.3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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