CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 31396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28364/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C., S.N.C.E [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] , in persona del [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende, -controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio, –intimato– [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata– avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015 depositatail 04/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c.– già dichiarato fallito , unitamente a quest’ultima , con sentenza del Tribunale di Beneventon. 59 del 1994 – impugnava, in proprio, innanzi alla C.t.p. di Benevento, l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef , un maggior reddito in ragione di operazioni bancarie ritenute non giustificate, operate sul suo conto corrente personale. Il curatore di entrambi i fallimenti –al quale non era stato notificato l’avviso di accertamentoemesso, in costanza di procedura , per redditi successivi alla dichiarazione di fallimento – impugnava autonomamente la cartella esattoriale emessa a titolo di iscrizione provvisoria ex art. 15 d .P.R. 29 settembre 1972, n. 602 che, invece, era stata notificata alla curatela. 2. La C.t.p., previa riunione dei due giudizi, dichiarava nullol’avviso di accertamento e la consequenzialecartella di pagamento. 3. La C.t.r. rigettavacon la sentenza in epigrafe rigettava l’appello frapposto dall’Ufficio. 4. Avverso detta ultima ricorre in via principale l’Agenzia delle entrate sia nei confronti d el la curat ela che nei confronti del socio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] in proprio; il ricorso è stato notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa a mezzo controricorso ed ha propo sto contestualmente,nei confronti della sola Agenzia delle entrate, ricorso incidentale tardivo condizionato. [OSCURATO:PERSONA] e la società di riscossione non hanno svolto attività difensiva. L’Agenzia ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 7561 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 25373 del 2022. Considerato che: 1. Con ilprimo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate, denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che l’Agenzia delle entrate non fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per pronuncia ultra petita. Deduce che la C.t.r., annullando l’avviso di accertamento, senza esaminare i vizi di merito dedotti ma affermando la perdita della capacità processuale del fallito, aveva travalicato i limiti della domanda. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 prodromico, che, pertanto , era divenuto definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civviolazione degli artt. 42,43,44, e 48 legge fall. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto «inefficace» la notificazione dell’avviso di accertamento alla parte contribuente, ritenuta priva di capacità processuale, nonostante l’inerzia del curatore che aveva omesso di comunicare il fallimento sebbene il fallito mantenga la propria capacità processuale il fallito sia destinatario di atti impositivi. 5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 42 e 44 legge fall. per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale. 6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 32 d.P.R.20 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata per avere onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Curatela lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, per avere l’Agenzia delle entrate ampliato il thema decidendum con eccezioni non sollevate nel corso del giudizio di primo grado (relativamente alla mancata conoscenza dello stato di fallito del Puzzella imputando tale ignoranza ad una omissione del curatore). 8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudizio, in ragione della particolarità della fattispecie, caratterizzata dal fatto che l’atto impositivo è stato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 emesso nei confronti del socio fallito per l’attività svolta da quest’ultimo in costanza di fallimento,involge questioni (ulteriori rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza 11287 del 2023 resa nel giudizio di cui alla precedente ordinanza interlocutoria) che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la