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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25406/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Palermo il 18 marzo 2019, all'esito del dibattimento, l'ha riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 590, comma 1, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di giustizia.

La ricorrente si affida a due motivi di ricorso, cori i quali contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, stante l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, ed il quantum delle statuizioni civili in ragione di un evidente concorso di colpa della persona offesa.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo la ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagine 4 - 6 della sentenza impugnata): la sussistenza di una condotta negligente della persona offesa sarebbe smentita dalle emergenze probatorie, ed in particolare dalle dichiarazioni dei testi, dalle quali si ricava che il Lumia camminava nel margine sinistro della carreggiata radente al marciapiede e che la Consoli ebbe piena contezza dell'impatto tale da provocare l'arresto dell'autovettura.

Quanto invece alla condanna al risarcimento del danno, il Giudice valorizza l'entità dei danni morali e patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dall'imputata.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Palermo il 18 marzo 2019, all'esito del dibattimento, l'ha riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 590, comma 1, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a due motivi di ricorso, cori i quali contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, stante l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, ed il quantum delle statuizioni civili in ragione di un evidente concorso di colpa della persona offesa. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo la ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagine 4 - 6 della sentenza impugnata): la sussistenza di una condotta negligente della persona offesa sarebbe smentita dalle emergenze probatorie, ed in particolare dalle dichiarazioni dei testi, dalle quali si ricava che il Lumia camminava nel margine sinistro della carreggiata radente al marciapiede e che la Consoli ebbe piena contezza dell'impatto tale da provocare l'arresto dell'autovettura. Quanto invece alla condanna al risarcimento del danno, il Giudice valorizza l'entità dei danni morali e patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dall'imputata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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