Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21435/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorsoper cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 35– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 282 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo ottobre 2019 (R.G.N.474/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBrescia ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delleEntrate – Riscossione) e, in riforma della pronuncia del Tribunale diCremona, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere peralcune partite, annullate ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre2018, n. 136, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e SartoriMariella al pagamento della somma residua di Euro 15.129,17, relativaad alcune cartelle non opposte, e ha quindi respinto la domandarisarcitoria proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del concessionario.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chesi discute di una pretesa contributiva oramai intangibile, in quanto lecartelle di pagamento non sono state tempestivamente opposte, e cheil debitore non ha validamente provato i fatti estintivi.

A tale riguardo,in difetto di regolari quietanze, non giova invocare né le risultanzedell’estratto di ruolo, che si limitano a dar conto della situazione almomento della sospensione dell’esecutività, né le dichiarazioni rese dalfunzionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’udienza del 27 novembre 2012.Tali conclusioni sono avvalorate, infine, dall’elaborato peritale, che, nelcontraddittorio fra le parti, ha smentito i pagamenti eccepiti dallasocietà.La fondatezza della pretesa dell’INPS conduce, pertanto, a rigettarela domanda risarcitoria formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del- 2 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026concessionario per la denegata ipotesi di rigetto della domanda dipagamento dei contributi.2.– [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione contro la sentenza d’appello, formulando quattro motivi,illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS ha conferito procura in calce al ricorso notificato.Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atto dicostituzione, senza notificare controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione degliartt. 1218 e seguenti, 2697, 2718, 1199, 2730, 2732, 2733, 2735 cod.civ.Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere ogni valoreprobatorio, ai fini dell’estinzione del credito INPS dedotto in causa, agliestratti di ruolo azzerati delle cartelle esattoriali e alla confessione resain giudizio dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Gli estratti rappresenterebbero «la riproduzione fedele di quellaparte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fannovalere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartellanotificatagli» (pagina 17 del ricorso per cassazione).

L’estratto di ruoloazzerato, in particolare, corrisponderebbe a una quietanza.Inoltre, la dichiarazione di saldo, resa in udienza il 27 novembre2012 dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., siconfigurerebbe come confessione giudiziale e potrebbe essereinvalidata solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.),- 3 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026fattispecie, queste ultime, che nell’odierno giudizio non sarebbero statededotte.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt.2732, 2733 e 2735 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbiaarbitrariamente disconosciuto il valore di prova legale della confessioneresa in giudizio dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod.proc. civ.).I giudici d’appello, in difetto della necessaria istanza di parte (art.2732 cod. civ.), avrebbero invalidato la confessione giudiziale resa dallegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel corso delprocedimento di riscossione coattiva dei crediti portati dalle cartelleesattoriali.

Tale dichiarazione vincolerebbe il concessionario, l’unicaparte che avrebbe appellato la sentenza di primo grado, senza maiimpugnare, tuttavia, la confessione resa in giudizio.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio contabile, conseguente alla violazione degliartt. 90 e 91, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e degli artt.101, 194 e 198, secondo comma, cod. proc. civ.Il consulente tecnico d’ufficio avrebbe svolto un’ampia moled’incombenti, senza avvertire le parti dell’inizio delle operazioniperitali, e avrebbe acquisito dal solo concessionario ulterioredocumentazione, in violazione del sistema delle preclusioni istruttoriee dei princìpi del contraddittorio e della parità delle parti nel processo.La nullità della consulenza, tempestivamente eccepita, sarebbe- 4 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026destinata a ripercuotersi sulla decisione impugnata, che si fonderebbein via esclusiva sulle risultanze della consulenza.5.– I primi tre motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa una disamina unitaria e devono essere, nel loro complesso, disattesi.5.1.– Quanto agli estratti di ruolo azzerati che l’odierna ricorrenteinvoca a supporto delle censure, la Corte di merito ha diffusamenteargomentato sull’inidoneità a dimostrare i fatti estintivi del credito, conuna pluralità di rilievi che il ricorso non vale a confutare, limitandosi arichiamare enunciazioni astratte, avulse dalla particolarità dellavicenda.I giudici del gravame puntualizzano che, per il credito azionato, nonsono state prodotte le quietanze, debitamente rilasciate dalconcessionario per la parte restante (pagina 16 della pronunciad’appello), e che l’estratto prodotto, risalente a un’epoca in cui eraancora pendente la procedura esecutiva, non rispecchia una situazioneaggiornata (pagine 16 e 17).L’estratto richiamato dalla ricorrente non attesta ex professopagamenti di sorta né possono trarsi elementi univoci in tal senso dalladizione “azzerato”, che nella prassi si adopera a fronte dellasospensione dell’esecutività della cartella, senza denotare alcunaestinzione satisfattiva del credito (pagina 15 della pronunciaimpugnata, che giustifica ampiamente la valutazione espressa).Contro tale percorso argomentativo, circostanziato nell’illustrare leragioni che inducono a disconoscere l’attendibilità dei riscontridocumentali menzionati dalla ricorrente, s’infrangono le odiernecensure, volte a propugnare in termini assiomatici la valenzadimostrativa, quale “quietanza”, di un documento parziale ed equivocoper le motivazioni analiticamente delineate dai giudici d’appello.5.2.– Le medesime considerazioni si attagliano anche ai rilieviformulati nel ricorso e nella memoria illustrativa circa la dichiarazioneasseritamente confessoria del funzionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- 5 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026A tale riguardo, i giudici del gravame hanno puntualmentedelimitato l’àmbito oggettivo della dichiarazione del funzionario, ilquale «si è limitato ad affermare che le somme della conversione delpignoramento erano state integralmente versate, ma nulla ha aggiuntosull’avvenuta estinzione dei crediti INPS» (pagina 20 della pronunciad’appello).A tale rilievo si associa poi la considerazione che la dichiarazionecomunque non è stata resa da un soggetto abilitato a impegnare l’enteimpositore (l’[OSCURATO:PERSONA]) e a disporre dei crediti di cui tale ente è titolare(pagina 20).Alla particolareggiata ricostruzione della decisione impugnata, cheavversa sotto tutti i profili rilevanti la qualificazione in chiaveconfessoria della dichiarazione in esame, la ricorrente si limita acontrapporre in termini apodittici una diversa, più appagante, lettura,che svaluta l’interpretazione della Corte di merito, ancorata al tenoretestuale della dichiarazione e al contesto in cui si colloca, e reputatamquam non esset il riferimento, per contro dirimente ai fini dellavincolatività della confessione, alla capacità di disporre del diritto.La Corte di merito, invero, pone in risalto la titolarità del credito incapo all’INPS e richiama l’art. 2731 cod. civ., che subordina l’efficaciadella confessione alla provenienza da «persona capace di disporre deldiritto, a cui i fatti confessati si riferiscono», sancendo vincoli rigorosiper la confessione resa dal rappresentante.A tal proposito, non sono state mosse contestazioni idonee ainfirmare la premessa argomentativa della decisione d’appello.5.3.– Contro la sussistenza dei fatti estintivi milita, infine, anche laconsulenza tecnica d’ufficio, che i giudici d’appello hanno disposto alloscopo di dissipare ogni incertezza e di ricostruire compiutamente icomplessi rapporti di dare e avere.6.– Né possono essere condivise le censure che, riguardo a taleconsulenza, la ricorrente formula con il quarto mezzo.- 6 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/20266.1.– In primo luogo, come rimarca la Corte di merito e comeconferma la disamina dell’ampia motivazione della pronuncia d’appello(pagine 24 e seguenti), le risultanze della relazione peritalerappresentano un ulteriore elemento di valutazione, destinato acorroborare il convincimento che i giudici del gravame hanno attintoanche da altri dati probatori e da altre inferenze logiche.Non si può scorgere, dunque, quell’influenza decisiva dellarelazione peritale che la ricorrente adombra a sostegno della censura.6.2.– Ad ogni modo, la Corte di merito ha correttamente disattesole eccezioni di nullità sollevate dalla ricorrente e reiterate in questasede.La pronuncia d’appello sottolinea che, dell’effettivo inizio delleoperazioni peritali, il consulente ha avvertito sollecitamente le parti(pagina 25 della sentenza d’appello).La Corte territoriale soggiunge che, in tutte le scansioni dellaconsulenza e riguardo a tutta la documentazione medio temporeacquisita, è stato salvaguardato l’essenziale principio delcontraddittorio (pagine 23 e seguenti della pronuncia impugnata).Quel che rileva è la garanzia piena ed effettiva dei princìpi cardinedel giusto processo regolato dalla legge e, su tale profilo, la pronunciaimpugnata offre ogni ragguaglio utile ad escludere il vulnus denunciato.Come emerge dalla minuziosa ricostruzione tratteggiata nellasentenza d’appello, il consulente ha interloquito in molteplici occasionicon le parti e ha consentito loro di fornire ogni apporto chiarificatoresui documenti via via acquisiti, peraltro allo scopo di suffragare fattiestintivi favorevoli alla prospettazione della ricorrente, e sulleconclusioni di volta in volta raggiunte.Né colgono nel segno le deduzioni sulla violazione delle preclusioniistruttorie per l’acquisizione di documenti non prodotti dalle parti, allaluce della latitudine dei poteri di acquisizione riconosciuti al consulentedal codice di rito (Cass., S.U., 1° febbraio 2022, n. 3086),- 7 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026nell’osservanza dei limiti dell’incarico affidato e del contraddittorio,osservanza nella specie pienamente assicurata per le ragioni giàesposte.7.– Il ricorso, pertanto, dev’essere complessivamente rigettato.8.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantole parti evocate in causa non hanno esplicato sostanziale attivitàdifensiva.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorsoper cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 35– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 282 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo ottobre 2019 (R.G.N.474/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBrescia ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delleEntrate – Riscossione) e, in riforma della pronuncia del Tribunale diCremona, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere peralcune partite, annullate ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre2018, n. 136, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e SartoriMariella al pagamento della somma residua di Euro 15.129,17, relativaad alcune cartelle non opposte, e ha quindi respinto la domandarisarcitoria proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del concessionario.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chesi discute di una pretesa contributiva oramai intangibile, in quanto lecartelle di pagamento non sono state tempestivamente opposte, e cheil debitore non ha validamente provato i fatti estintivi. A tale riguardo,in difetto di regolari quietanze, non giova invocare né le risultanzedell’estratto di ruolo, che si limitano a dar conto della situazione almomento della sospensione dell’esecutività, né le dichiarazioni rese dalfunzionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’udienza del 27 novembre 2012.Tali conclusioni sono avvalorate, infine, dall’elaborato peritale, che, nelcontraddittorio fra le parti, ha smentito i pagamenti eccepiti dallasocietà.La fondatezza della pretesa dell’INPS conduce, pertanto, a rigettarela domanda risarcitoria formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del- 2 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026concessionario per la denegata ipotesi di rigetto della domanda dipagamento dei contributi.2.– [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione contro la sentenza d’appello, formulando quattro motivi,illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS ha conferito procura in calce al ricorso notificato.Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atto dicostituzione, senza notificare controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione degliartt. 1218 e seguenti, 2697, 2718, 1199, 2730, 2732, 2733, 2735 cod.civ.Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere ogni valoreprobatorio, ai fini dell’estinzione del credito INPS dedotto in causa, agliestratti di ruolo azzerati delle cartelle esattoriali e alla confessione resain giudizio dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Gli estratti rappresenterebbero «la riproduzione fedele di quellaparte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fannovalere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartellanotificatagli» (pagina 17 del ricorso per cassazione). L’estratto di ruoloazzerato, in particolare, corrisponderebbe a una quietanza.Inoltre, la dichiarazione di saldo, resa in udienza il 27 novembre2012 dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., siconfigurerebbe come confessione giudiziale e potrebbe essereinvalidata solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.),- 3 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026fattispecie, queste ultime, che nell’odierno giudizio non sarebbero statededotte.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt.2732, 2733 e 2735 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbiaarbitrariamente disconosciuto il valore di prova legale della confessioneresa in giudizio dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod.proc. civ.).I giudici d’appello, in difetto della necessaria istanza di parte (art.2732 cod. civ.), avrebbero invalidato la confessione giudiziale resa dallegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel corso delprocedimento di riscossione coattiva dei crediti portati dalle cartelleesattoriali. Tale dichiarazione vincolerebbe il concessionario, l’unicaparte che avrebbe appellato la sentenza di primo grado, senza maiimpugnare, tuttavia, la confessione resa in giudizio.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio contabile, conseguente alla violazione degliartt. 90 e 91, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e degli artt.101, 194 e 198, secondo comma, cod. proc. civ.Il consulente tecnico d’ufficio avrebbe svolto un’ampia moled’incombenti, senza avvertire le parti dell’inizio delle operazioniperitali, e avrebbe acquisito dal solo concessionario ulterioredocumentazione, in violazione del sistema delle preclusioni istruttoriee dei princìpi del contraddittorio e della parità delle parti nel processo.La nullità della consulenza, tempestivamente eccepita, sarebbe- 4 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026destinata a ripercuotersi sulla decisione impugnata, che si fonderebbein via esclusiva sulle risultanze della consulenza.5.– I primi tre motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa una disamina unitaria e devono essere, nel loro complesso, disattesi.5.1.– Quanto agli estratti di ruolo azzerati che l’odierna ricorrenteinvoca a supporto delle censure, la Corte di merito ha diffusamenteargomentato sull’inidoneità a dimostrare i fatti estintivi del credito, conuna pluralità di rilievi che il ricorso non vale a confutare, limitandosi arichiamare enunciazioni astratte, avulse dalla particolarità dellavicenda.I giudici del gravame puntualizzano che, per il credito azionato, nonsono state prodotte le quietanze, debitamente rilasciate dalconcessionario per la parte restante (pagina 16 della pronunciad’appello), e che l’estratto prodotto, risalente a un’epoca in cui eraancora pendente la procedura esecutiva, non rispecchia una situazioneaggiornata (pagine 16 e 17).L’estratto richiamato dalla ricorrente non attesta ex professopagamenti di sorta né possono trarsi elementi univoci in tal senso dalladizione “azzerato”, che nella prassi si adopera a fronte dellasospensione dell’esecutività della cartella, senza denotare alcunaestinzione satisfattiva del credito (pagina 15 della pronunciaimpugnata, che giustifica ampiamente la valutazione espressa).Contro tale percorso argomentativo, circostanziato nell’illustrare leragioni che inducono a disconoscere l’attendibilità dei riscontridocumentali menzionati dalla ricorrente, s’infrangono le odiernecensure, volte a propugnare in termini assiomatici la valenzadimostrativa, quale “quietanza”, di un documento parziale ed equivocoper le motivazioni analiticamente delineate dai giudici d’appello.5.2.– Le medesime considerazioni si attagliano anche ai rilieviformulati nel ricorso e nella memoria illustrativa circa la dichiarazioneasseritamente confessoria del funzionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- 5 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026A tale riguardo, i giudici del gravame hanno puntualmentedelimitato l’àmbito oggettivo della dichiarazione del funzionario, ilquale «si è limitato ad affermare che le somme della conversione delpignoramento erano state integralmente versate, ma nulla ha aggiuntosull’avvenuta estinzione dei crediti INPS» (pagina 20 della pronunciad’appello).A tale rilievo si associa poi la considerazione che la dichiarazionecomunque non è stata resa da un soggetto abilitato a impegnare l’enteimpositore (l’[OSCURATO:PERSONA]) e a disporre dei crediti di cui tale ente è titolare(pagina 20).Alla particolareggiata ricostruzione della decisione impugnata, cheavversa sotto tutti i profili rilevanti la qualificazione in chiaveconfessoria della dichiarazione in esame, la ricorrente si limita acontrapporre in termini apodittici una diversa, più appagante, lettura,che svaluta l’interpretazione della Corte di merito, ancorata al tenoretestuale della dichiarazione e al contesto in cui si colloca, e reputatamquam non esset il riferimento, per contro dirimente ai fini dellavincolatività della confessione, alla capacità di disporre del diritto.La Corte di merito, invero, pone in risalto la titolarità del credito incapo all’INPS e richiama l’art. 2731 cod. civ., che subordina l’efficaciadella confessione alla provenienza da «persona capace di disporre deldiritto, a cui i fatti confessati si riferiscono», sancendo vincoli rigorosiper la confessione resa dal rappresentante.A tal proposito, non sono state mosse contestazioni idonee ainfirmare la premessa argomentativa della decisione d’appello.5.3.– Contro la sussistenza dei fatti estintivi milita, infine, anche laconsulenza tecnica d’ufficio, che i giudici d’appello hanno disposto alloscopo di dissipare ogni incertezza e di ricostruire compiutamente icomplessi rapporti di dare e avere.6.– Né possono essere condivise le censure che, riguardo a taleconsulenza, la ricorrente formula con il quarto mezzo.- 6 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/20266.1.– In primo luogo, come rimarca la Corte di merito e comeconferma la disamina dell’ampia motivazione della pronuncia d’appello(pagine 24 e seguenti), le risultanze della relazione peritalerappresentano un ulteriore elemento di valutazione, destinato acorroborare il convincimento che i giudici del gravame hanno attintoanche da altri dati probatori e da altre inferenze logiche.Non si può scorgere, dunque, quell’influenza decisiva dellarelazione peritale che la ricorrente adombra a sostegno della censura.6.2.– Ad ogni modo, la Corte di merito ha correttamente disattesole eccezioni di nullità sollevate dalla ricorrente e reiterate in questasede.La pronuncia d’appello sottolinea che, dell’effettivo inizio delleoperazioni peritali, il consulente ha avvertito sollecitamente le parti(pagina 25 della sentenza d’appello).La Corte territoriale soggiunge che, in tutte le scansioni dellaconsulenza e riguardo a tutta la documentazione medio temporeacquisita, è stato salvaguardato l’essenziale principio delcontraddittorio (pagine 23 e seguenti della pronuncia impugnata).Quel che rileva è la garanzia piena ed effettiva dei princìpi cardinedel giusto processo regolato dalla legge e, su tale profilo, la pronunciaimpugnata offre ogni ragguaglio utile ad escludere il vulnus denunciato.Come emerge dalla minuziosa ricostruzione tratteggiata nellasentenza d’appello, il consulente ha interloquito in molteplici occasionicon le parti e ha consentito loro di fornire ogni apporto chiarificatoresui documenti via via acquisiti, peraltro allo scopo di suffragare fattiestintivi favorevoli alla prospettazione della ricorrente, e sulleconclusioni di volta in volta raggiunte.Né colgono nel segno le deduzioni sulla violazione delle preclusioniistruttorie per l’acquisizione di documenti non prodotti dalle parti, allaluce della latitudine dei poteri di acquisizione riconosciuti al consulentedal codice di rito (Cass., S.U., 1° febbraio 2022, n. 3086),- 7 -Numero registro generale 11891/2020Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21435/2026Data pubblicazione 24/06/2026nell’osservanza dei limiti dell’incarico affidato e del contraddittorio,osservanza nella specie pienamente assicurata per le ragioni giàesposte.7.– Il ricorso, pertanto, dev’essere complessivamente rigettato.8.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantole parti evocate in causa non hanno esplicato sostanziale attivitàdifensiva.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -
Sentenza Cassazione n. 21435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris