CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro del 21 febbraio 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente ha dedotto con il primo motivo i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena irrogata, e la mancanza di motivazione sulla posizione del ricorrente. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza di motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante. I ricorsi sono inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata esclusa recependo l'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. degli imputati. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 6\mmende. Così deciso il 1