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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 08674/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23002-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato tP) [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - riconvnte - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticotrente- avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014 la società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, "la Seatrag") convenne dinanzi al Tribunale di Livorno la [OSCURATO:SOCIETA] esponendo che: -) la propria attività commerciale aveva ad oggetto la gestione delle operazioni di sbarco delle merci nel porto di Livorno; -) a copertura delle responsabilità civili scaturenti da tale attività, aveva stipulato un'assicurazione della responsabilità civile con la società [OSCURATO:SOCIETA].; -) tra il 25 ed il 26 ottobre 2012 ignoti trafugarono tre rimorchi-cisterna contenenti olio d'oliva, mentre si trovavano parcheggiati negli spazi gestiti dalla società attrice; -) la società Wintermar s.r.1., danneggiata dal furto, addebitò alla Seatrag la somma di euro 171.812,22 a titolo di risarcimento; -) di tale importo la Seatrag chiese invano di essere indennizzata dal proprio assicuratore contro i danni, la suddetta [OSCURATO:SOCIETA].

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituì regolarmente eccependo l'inoperatività della garanzia, in quanto la polizza subordinava il diritto all'indennizzo alla circostanza che la responsabilità dell'assicurato scaturisse "da un contratto stipulato con un armatore", circostanza non sussistente nel caso di specie.

Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -2- Eccepì in ogni caso il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa.

3. Con sentenza 14 ottobre 2015 n. 1261 il Tribunale di Livorno rigettò la domanda.

Il Tribunale ritenne che: a) la società assicurata non aveva affatto dimostrato di essere giuridicamente tenuta a corrispondere alla società Wintermar la somma di curo 171.818,22: b) il diritto al risarcimento del danno in conseguenza del furto spettava al proprietario delle merci, che non era la società Wintermar, né l'attrice aveva dimostrato che quest'ultima fosse divenuta titolare del credito risarcitorio per effetto di surrogazione o cessione del credito; c) la società attrice non aveva provato di avere contrattualmente assunto l'obbligo di custodire i beni trafugati.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

4. Con sentenza 4 giugno 2019 n. 1362 la corte d'appello di Firenze accolse il gravame e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di Seatrag della somma di euro 167.318,22.

La corte d'appello ritenne che: -) le società Wintermar e Seatrag avevano stipulato un contratto avente ad oggetto l'erogazione, da parte della seconda in favore della prima, delle attività di "ormeggio, sbarco e imbarco"; -) la suddetta attività comportava ope legif, a carico della Seatrag, il compito di provvedere alla custodia delle merci sbarcate, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94; -) la Seatrag pertanto, in quanto depositaria, era responsabile del furto delle merci depositate nei confronti del depositante, e cioè la Wintermar.

Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -3- Così inquadrati i rapporti fra le parti, la corte d'appello ne ha tratte due conseguenze: a) in primo luogo, che ai fini del pagamento dell'indennizzo la Seatrag non doveva dimostrare altro se non la qualità di depositante (e quindi di danneggiata) della Wintermar, prova effettivamente offerta; b) in secondo luogo, che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era infondata, in quanto la società depositante (Wintermar), allorché si avvalse della Seatrag per lo sbarco dei tre rimorchi-cisterna, aveva agito quale mandataria dell'armatore, e dunque era soddisfatto il requisito cui la polizza subordinava l'indennizzabilità del sinistro, e cioè la sussistenza di una responsabilità dell'assicurato derivante dall'inadempimento di contratti "conclusi con un armatore".

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Seatrag. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso, per tardività del deposito del ricorso.

Deduce al riguardo che la società ricorrente ha notificato il medesimo ricorso due volte: una prima volta il 10 luglio, ed una seconda volta il 22 luglio; mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 2 agosto 2019, e quindi 23 giorni dopo la prima notifica.

1.1. La UnipolSai, nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non disconoscendo la tempistica sopra riassunta, ha chiesto che la suddetta eccezione fosse rigettata, in base al principio - ripetutamente affermato da questa Corte - secondo cui l'avvenuta proposizione d'un ricorso per cassazione, non seguito da tempestivo deposito, non consuma il potere Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -4- di impugnazione e non impedisce di proporre una seconda impugnazione, entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla prima notificazione, fino a quando il primo ricorso non sia stato dichiarato improcedibile.

1.2. Ritiene il Collegio che l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla Seatrag sia fondata, e che le suesposte deduzioni della UnipolSai non valgano a superare il rilievo dell'improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] è nel vero quando ricorda che è esistito un orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso di duplice notifica del medesimo ricorso per cassazione alla stessa parte, il termine per il deposito di cui all'art. 369 c.p.c. dovrebbe farsi decorrere dalla notificazione del secondo ricorso.

Tale orientamento, però, è stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, e comunque ritiene il Collegio che non poteva, e non può, essere condiviso.

1.3. Sin da anni ormai lontani questa Corte ha più volte affermato che il termine per il deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui quest'ultimo sia notificato più volte alla medesima parte, decorre dalla prima notificazione.

Non è infatti ammissibile che il ricorrente, eseguendo la notificazione dell'impugnazione alla stessa parte in giorni diversi, possa rinviare a suo arbitrio il dies a quo del termine per il deposito del ricorso (così, testualmente, si legge nella motivazione della sentenza che per prima affermò il principio, e cioè Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 05/05/1969), a meno che, ovviamente, la prima notificazione non fosse invalida (Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 21/09/1979).

Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -5- Tale principio è stato più volte ribadito (da Sez. 3, Sentenza n. 911 del 24/03/1972; Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 09/04/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4108 del 08/04/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11118 del 11/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12240 del 19/08/2002; Sez. 3, Ordinanza n. 9967 del 16/04/2008); è stato condiviso anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U - , Sentenza n. 7454 del 19/03/2020), e riaffermato dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37579 del 30/11/2021; Sez.

L - , Sentenza n. 23264 del 05/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 02/02/2016), la quale lo ha corroborato con ulteriori argomenti: la natura perentoria del termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; l'esigenza d'una celere definizione dei giudizi; la tutela del diritto di difesa della parte contro la quale è proposta l'impugnazione.

A quest'ultima, infatti, deve essere consentito di avere certa contezza (accedendo alla cancelleria successivamente alla scadenza del termine per il deposito del ricorso) della effettiva instaurazione del rapporto processuale, per valutarne la ritualità e l'opportunità di eventualmente controdedurre.

1.4. Accanto a questo orientamento più risalente e maggioritario, a partire degli anni Novanta del secolo scorso se ne venne sviluppando per alcun tempo un secondo e minoritario, di diverso avviso.

Secondo questo differente orientamento, se il medesimo ricorso per cassazione venga notificato due volte consecutivamente alla stessa parte, "il termine per il deposito di cui all'art. 369 [c.p.c.] non può che decorrere dalla notificnione dell'atto che si deve depositare, cioè del secondo ricorso, apparendo del tutto incongruo riferire il termine di cui al primo comma dell'art. 369 alla notificnione di altro ricorso" (così, testualmente, Sez.

L, Sentenza n. 14978 del 20/11/2000; nello stesso senso Sez.

L, Sentenza n. 7050 Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -6- del 05/07/1990; Sez.

L, Sentenza n. 13363 del 19.7.2004; Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30.8.2004; Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12.2.2008).

1.5. Sebbene i due orientamenti sopra riassunti si siano reciprocamente ignorati, il secondo è stato di fatto abbandonato da questa Corte ormai da anni, e comunque ad avviso del Collegio non poteva e non può essere condiviso per varie e concorrenti ragioni.

In primo luogo esso non può essere condiviso per le ragioni appena indicate al 5 1.3 che precede.

In secondo luogo non può essere condiviso perché quell'orientamento nacque, probabilmente, a causa d'un qui pro quo.

La sentenza capostipite di quell'orientamento, infatti (Sez.

L, Sentenza n. 7050 del 05/07/1990), non venne motivata in altro che col rinvio alla precedente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che un ricorso per cassazione inammissibile, finché non sia dichiarato tale con sentenza, può essere riproposto ad libitum sino a che non venga a scadere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica del primo ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 1654 del 21/09/1970).

Da questo principio venne dunque tratta la conclusione che, in caso di notifiche plurime alla stessa persona del medesimo ricorso, il termine per il deposito del ricorso (di cui all'art. 369 c.p.c.) decorra dalla seconda notifica.

1.6. Deve tuttavia in contrario osservarsi che il problema della consumazione del diritto di impugnazione è diverso ed eterogeneo rispetto al problema della procedibilità del ricorso.

La prima questione concerne l'ammissibilità del ricorso, la seconda la procedibilità di esso; la prima questione attiene all'esistenza del diritto Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -7- di impugnare, la seconda al diritto di coltivare l'impugnazione già proposta; la prima questione, quel che più rileva, non ha per implicazione necessaria la soluzione della seconda: prova ne sia che anche un ricorso tempestivo può essere in teoria tardivamente depositato, così come un ricorso tardivo può essere tempestivamente depositato.

L'orientamento invocato dalla società ricorrente, insomma, si fondava sul seguente equivoco: dare soluzione ad un problema di procedibilità del ricorso per cassazione, invocando un principio affermato per risolvere il diverso problema dell'ammissibilità del ricorso.

1.6. Quanto appena stabilito circa la decorrenza del termine entro il quale la società ricorrente avrebbe dovuto depositare il proprio ricorso, ha per corollario la necessità di stabilire se i1 controricorso sia o meno tempestivo.

Il controricorso, infatti, va notificato entro il termine di venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine (anch'esso di venti giorni), entro il quale il ricorrente deve depositare il proprio ricorso (artt. 369 e 370 c.p.c.).

Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, il termine per il deposito del ricorso è scaduto il 30 luglio, con la conseguenza che se si facesse decorrere il termine per la notifica del controricorso da tale data, esso sarebbe scaduto il 19 settembre (tenendo conto della sospensione feriale di cui all'art. 1 della

1. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742), mentre il controricorso è stato notificato il 1° ottobre 2019.

1.6.1. Ritiene tuttavia il Collegio che palmari ragioni di equità impediscano, nel caso di specie, di ritenere tardivo il controricorso.

Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -8- [OSCURATO:PERSONA], infatti, ricevuta la prima notificazione del ricorso per cassazione, e verificato che essa non fu seguita da tempestivo deposito del ricorso, non aveva interesse a notificare alcun controricorso, potendo ragionevolmente fare affidamento sul fatto che la causa non sarebbe stata coltivata.

Allorché, tuttavia, si vide notificare una seconda volta il medesimo ricorso, e realizzò che questa volta la notifica fu seguita dal deposito dell'atto, fu allora che sorse il suo interesse a contraddire, ed in particolare a rappresentare alla Corte la circostanza della doppia notificazione, la quale sarebbe rimasta altrimenti ignota.

La conseguenza è che, limitatamente al peculiare caso oggi in esame, il termine per la notificazione del controricorso di cui all'art. 370 c.p.c. deve farsi decorrere dalla seconda notificazione del ricorso: solo in quel momento, infatti, sorse per la Seatrag l'interesse a contraddire ed a documentare la sussistenza d'una causa di improcedibilità del ricorso.

Resta solo da aggiungere come non ostino a tale conclusione i precedenti di cui a Sez.

U -, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020, e Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016, i quali avevano ad oggetto il differente caso in cui la parte destinataria d'una duplice notificazione del ricorso per cassazione aveva notificato al ricorrente, dopo il 40° giorno dalla prima notifica, non solo un controricorso, ma anche un ricorso incidentale.

In un simile caso, infatti, al contrario di quello oggi in esame, l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale non potrebbe ovviamente dirsi sorto solo per effetto della seconda notifica del ricorso principale.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -9- P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del Mare .r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) - , 1 7 oggi, MAR 222 11._ CANCELLIERE F [OSCURATO:PERSONA] carrési CANCELLIE P.F<TO [OSCURATO:PERSONA] M assimiliaw 4-res1 Ric. 2019 n. 23002 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -10- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] g;on il Pubblico C01-1 CS)(Y).-C4, IVU, z'COM .111\CAAC Pr1 54 23 1:010, a, 06 /C)7_ 120`?.3 fati ~c2,MAJ2A,j)- P_ Anno - QL.` A0N zom ozA, tv\ckm,D, 3G 4 45/29 DTJD ) i 'cora, z.51,/z- 12 92 ciUl«--e- ie Utitoi-Z. iwg2Z-0-60ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23002-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato tP) [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - riconvnte - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticotrente- avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 la società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, "la Seatrag") convenne dinanzi al Tribunale di Livorno la [OSCURATO:SOCIETA] esponendo che: -) la propria attività commerciale aveva ad oggetto la gestione delle operazioni di sbarco delle merci nel porto di Livorno; -) a copertura delle responsabilità civili scaturenti da tale attività, aveva stipulato un'assicurazione della responsabilità civile con la società [OSCURATO:SOCIETA].; -) tra il 25 ed il 26 ottobre 2012 ignoti trafugarono tre rimorchi-cisterna contenenti olio d'oliva, mentre si trovavano parcheggiati negli spazi gestiti dalla società attrice; -) la società Wintermar s.r.1., danneggiata dal furto, addebitò alla Seatrag la somma di euro 171.812,22 a titolo di risarcimento; -) di tale importo la Seatrag chiese invano di essere indennizzata dal proprio assicuratore contro i danni, la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]. Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituì regolarmente eccependo l'inoperatività della garanzia, in quanto la polizza subordinava il diritto all'indennizzo alla circostanza che la responsabilità dell'assicurato scaturisse "da un contratto stipulato con un armatore", circostanza non sussistente nel caso di specie. Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- Eccepì in ogni caso il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa. 3. Con sentenza 14 ottobre 2015 n. 1261 il Tribunale di Livorno rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che: a) la società assicurata non aveva affatto dimostrato di essere giuridicamente tenuta a corrispondere alla società Wintermar la somma di curo 171.818,22: b) il diritto al risarcimento del danno in conseguenza del furto spettava al proprietario delle merci, che non era la società Wintermar, né l'attrice aveva dimostrato che quest'ultima fosse divenuta titolare del credito risarcitorio per effetto di surrogazione o cessione del credito; c) la società attrice non aveva provato di avere contrattualmente assunto l'obbligo di custodire i beni trafugati. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 4. Con sentenza 4 giugno 2019 n. 1362 la corte d'appello di Firenze accolse il gravame e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di Seatrag della somma di euro 167.318,22. La corte d'appello ritenne che: -) le società Wintermar e Seatrag avevano stipulato un contratto avente ad oggetto l'erogazione, da parte della seconda in favore della prima, delle attività di "ormeggio, sbarco e imbarco"; -) la suddetta attività comportava ope legif, a carico della Seatrag, il compito di provvedere alla custodia delle merci sbarcate, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94; -) la Seatrag pertanto, in quanto depositaria, era responsabile del furto delle merci depositate nei confronti del depositante, e cioè la Wintermar. Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -3- Così inquadrati i rapporti fra le parti, la corte d'appello ne ha tratte due conseguenze: a) in primo luogo, che ai fini del pagamento dell'indennizzo la Seatrag non doveva dimostrare altro se non la qualità di depositante (e quindi di danneggiata) della Wintermar, prova effettivamente offerta; b) in secondo luogo, che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era infondata, in quanto la società depositante (Wintermar), allorché si avvalse della Seatrag per lo sbarco dei tre rimorchi-cisterna, aveva agito quale mandataria dell'armatore, e dunque era soddisfatto il requisito cui la polizza subordinava l'indennizzabilità del sinistro, e cioè la sussistenza di una responsabilità dell'assicurato derivante dall'inadempimento di contratti "conclusi con un armatore". 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la Seatrag. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso, per tardività del deposito del ricorso. Deduce al riguardo che la società ricorrente ha notificato il medesimo ricorso due volte: una prima volta il 10 luglio, ed una seconda volta il 22 luglio; mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 2 agosto 2019, e quindi 23 giorni dopo la prima notifica. 1.1. La UnipolSai, nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non disconoscendo la tempistica sopra riassunta, ha chiesto che la suddetta eccezione fosse rigettata, in base al principio - ripetutamente affermato da questa Corte - secondo cui l'avvenuta proposizione d'un ricorso per cassazione, non seguito da tempestivo deposito, non consuma il potere Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -4- di impugnazione e non impedisce di proporre una seconda impugnazione, entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla prima notificazione, fino a quando il primo ricorso non sia stato dichiarato improcedibile. 1.2. Ritiene il Collegio che l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla Seatrag sia fondata, e che le suesposte deduzioni della UnipolSai non valgano a superare il rilievo dell'improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] è nel vero quando ricorda che è esistito un orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso di duplice notifica del medesimo ricorso per cassazione alla stessa parte, il termine per il deposito di cui all'art. 369 c.p.c. dovrebbe farsi decorrere dalla notificazione del secondo ricorso. Tale orientamento, però, è stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, e comunque ritiene il Collegio che non poteva, e non può, essere condiviso. 1.3. Sin da anni ormai lontani questa Corte ha più volte affermato che il termine per il deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui quest'ultimo sia notificato più volte alla medesima parte, decorre dalla prima notificazione. Non è infatti ammissibile che il ricorrente, eseguendo la notificazione dell'impugnazione alla stessa parte in giorni diversi, possa rinviare a suo arbitrio il dies a quo del termine per il deposito del ricorso (così, testualmente, si legge nella motivazione della sentenza che per prima affermò il principio, e cioè Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 05/05/1969), a meno che, ovviamente, la prima notificazione non fosse invalida (Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 21/09/1979). Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -5- Tale principio è stato più volte ribadito (da Sez. 3, Sentenza n. 911 del 24/03/1972; Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 09/04/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4108 del 08/04/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11118 del 11/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12240 del 19/08/2002; Sez. 3, Ordinanza n. 9967 del 16/04/2008); è stato condiviso anche dalle Sezioni Unite (Sez. U - , Sentenza n. 7454 del 19/03/2020), e riaffermato dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37579 del 30/11/2021; Sez. L - , Sentenza n. 23264 del 05/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 02/02/2016), la quale lo ha corroborato con ulteriori argomenti: la natura perentoria del termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; l'esigenza d'una celere definizione dei giudizi; la tutela del diritto di difesa della parte contro la quale è proposta l'impugnazione. A quest'ultima, infatti, deve essere consentito di avere certa contezza (accedendo alla cancelleria successivamente alla scadenza del termine per il deposito del ricorso) della effettiva instaurazione del rapporto processuale, per valutarne la ritualità e l'opportunità di eventualmente controdedurre. 1.4. Accanto a questo orientamento più risalente e maggioritario, a partire degli anni Novanta del secolo scorso se ne venne sviluppando per alcun tempo un secondo e minoritario, di diverso avviso. Secondo questo differente orientamento, se il medesimo ricorso per cassazione venga notificato due volte consecutivamente alla stessa parte, "il termine per il deposito di cui all'art. 369 [c.p.c.] non può che decorrere dalla notificnione dell'atto che si deve depositare, cioè del secondo ricorso, apparendo del tutto incongruo riferire il termine di cui al primo comma dell'art. 369 alla notificnione di altro ricorso" (così, testualmente, Sez. L, Sentenza n. 14978 del 20/11/2000; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 7050 Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -6- del 05/07/1990; Sez. L, Sentenza n. 13363 del 19.7.2004; Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30.8.2004; Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12.2.2008). 1.5. Sebbene i due orientamenti sopra riassunti si siano reciprocamente ignorati, il secondo è stato di fatto abbandonato da questa Corte ormai da anni, e comunque ad avviso del Collegio non poteva e non può essere condiviso per varie e concorrenti ragioni. In primo luogo esso non può essere condiviso per le ragioni appena indicate al 5 1.3 che precede. In secondo luogo non può essere condiviso perché quell'orientamento nacque, probabilmente, a causa d'un qui pro quo. La sentenza capostipite di quell'orientamento, infatti (Sez. L, Sentenza n. 7050 del 05/07/1990), non venne motivata in altro che col rinvio alla precedente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che un ricorso per cassazione inammissibile, finché non sia dichiarato tale con sentenza, può essere riproposto ad libitum sino a che non venga a scadere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica del primo ricorso (Sez. U, Sentenza n. 1654 del 21/09/1970). Da questo principio venne dunque tratta la conclusione che, in caso di notifiche plurime alla stessa persona del medesimo ricorso, il termine per il deposito del ricorso (di cui all'art. 369 c.p.c.) decorra dalla seconda notifica. 1.6. Deve tuttavia in contrario osservarsi che il problema della consumazione del diritto di impugnazione è diverso ed eterogeneo rispetto al problema della procedibilità del ricorso. La prima questione concerne l'ammissibilità del ricorso, la seconda la procedibilità di esso; la prima questione attiene all'esistenza del diritto Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -7- di impugnare, la seconda al diritto di coltivare l'impugnazione già proposta; la prima questione, quel che più rileva, non ha per implicazione necessaria la soluzione della seconda: prova ne sia che anche un ricorso tempestivo può essere in teoria tardivamente depositato, così come un ricorso tardivo può essere tempestivamente depositato. L'orientamento invocato dalla società ricorrente, insomma, si fondava sul seguente equivoco: dare soluzione ad un problema di procedibilità del ricorso per cassazione, invocando un principio affermato per risolvere il diverso problema dell'ammissibilità del ricorso. 1.6. Quanto appena stabilito circa la decorrenza del termine entro il quale la società ricorrente avrebbe dovuto depositare il proprio ricorso, ha per corollario la necessità di stabilire se i1 controricorso sia o meno tempestivo. Il controricorso, infatti, va notificato entro il termine di venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine (anch'esso di venti giorni), entro il quale il ricorrente deve depositare il proprio ricorso (artt. 369 e 370 c.p.c.). Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, il termine per il deposito del ricorso è scaduto il 30 luglio, con la conseguenza che se si facesse decorrere il termine per la notifica del controricorso da tale data, esso sarebbe scaduto il 19 settembre (tenendo conto della sospensione feriale di cui all'art. 1 della 1. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742), mentre il controricorso è stato notificato il 1° ottobre 2019. 1.6.1. Ritiene tuttavia il Collegio che palmari ragioni di equità impediscano, nel caso di specie, di ritenere tardivo il controricorso. Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -8- [OSCURATO:PERSONA], infatti, ricevuta la prima notificazione del ricorso per cassazione, e verificato che essa non fu seguita da tempestivo deposito del ricorso, non aveva interesse a notificare alcun controricorso, potendo ragionevolmente fare affidamento sul fatto che la causa non sarebbe stata coltivata. Allorché, tuttavia, si vide notificare una seconda volta il medesimo ricorso, e realizzò che questa volta la notifica fu seguita dal deposito dell'atto, fu allora che sorse il suo interesse a contraddire, ed in particolare a rappresentare alla Corte la circostanza della doppia notificazione, la quale sarebbe rimasta altrimenti ignota. La conseguenza è che, limitatamente al peculiare caso oggi in esame, il termine per la notificazione del controricorso di cui all'art. 370 c.p.c. deve farsi decorrere dalla seconda notificazione del ricorso: solo in quel momento, infatti, sorse per la Seatrag l'interesse a contraddire ed a documentare la sussistenza d'una causa di improcedibilità del ricorso. Resta solo da aggiungere come non ostino a tale conclusione i precedenti di cui a Sez. U -, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020, e Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016, i quali avevano ad oggetto il differente caso in cui la parte destinataria d'una duplice notificazione del ricorso per cassazione aveva notificato al ricorrente, dopo il 40° giorno dalla prima notifica, non solo un controricorso, ma anche un ricorso incidentale. In un simile caso, infatti, al contrario di quello oggi in esame, l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale non potrebbe ovviamente dirsi sorto solo per effetto della seconda notifica del ricorso principale. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -9- P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del Mare .r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) - , 1 7 oggi, MAR 222 11._ CANCELLIERE F [OSCURATO:PERSONA] carrési CANCELLIE P.F<TO [OSCURATO:PERSONA] M assimiliaw 4-res1 Ric. 2019 n. 23002 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -10- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] g;on il Pubblico C01-1 CS)(Y).-C4, IVU, z'COM .111\CAAC Pr1 54 23 1:010, a, 06 /C)7_ 120`?.3 fati ~c2,MAJ2A,j)- P_ Anno - QL.` A0N zom ozA, tv\ckm,D, 3G 4 45/29 DTJD ) i 'cora, z.51,/z- 12 92 ciUl«--e- ie Utitoi-Z. iwg2Z-0-60ve
Sentenza Cassazione n. 08674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris