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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07593/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14494/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 936/2021 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 1.12.2021, N.R.G. 373/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 179/2019 hadichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come caporedattore aisensi dell’art. 11 CNLG dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.10.2015 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al riconoscimento giuridico di tale qualifica nei imiti dellaprescrizione decennale e al riconoscimento economico nei limiti dellaprescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della messa in mora(27.1.2016); con sentenza definitiva n. 34/2020 ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 18.923,38 oltre interessi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tali sentenze hadichiarato la prescrizione dei crediti maturati fino al 12.10.2007 ed hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 27.468,69, oltre accessori dalla data di messa in mora(27.1.2016).3.

La Corte territoriale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], assunta con decorrenzadal 1.4.1990 con la qualifica di praticante giornalista, era stata inquadrata comecaposervizio con decorrenza dal 1.4.2001; richiamate le declaratoriecontrattuali, per quanto rileva nella fattispecie in esame, ha individuato nelcompito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici dicorrispondenza (in aggiunta alla più generica responsabilità propria del caposervizio) l’elemento distintivo tra la qualifica di capo servizio e quella di caporedattore.4.

Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto dimostrato che laEncolpio avesse diretto e coordinato la redazione decentrata di Ascoli (alla qualefacevano capo anche l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e talune delle funzioni dellaredazione di Fermo) attraverso il controllo dei pezzi, dell’impaginazione,dell’intitolazione, la gestione in autonomia dell’edizione di Ascoli rapportandosicon la sede centrale per il coordinamento generale relativo alla prima pagina,nonché attraverso il controllo del personale addetto alla sede di Ascoli edell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente di quello della sede di Fermo, inquanto coordinava le presenze e le attività e concedeva ferie e permessi.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20265.

In ragione delle modifiche introdotte all’art. 18 legge n. 300/1970 dallalegge n. 92/2012, ha considerato intervenuta la sospensione della prescrizionedal 18.7.2012 ed ha ritenuto che avesse ripreso a decorrere dalla data dellicenziamento, intervenuto il 2.10.2015; considerato anche il periodo tra illicenziamento e l’interruzione della prescrizione (avvenuta con lettera di messain mora in data 27.1.2016), ha considerato prescritti i crediti maturati fino al18.10.2007.6.

Ha poi rilevato che l’assorbimento dell’aumento retributivo nelsuperminimo era stato stabilito dal contratto individuale ed ha escluso lasussistenza di un errore di calcolo nella CTU, essendo priva di rilievo nel caso dispecie la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5 del CCNL, riguardantel’aumento di retribuzione previsto in caso di passaggio alla categoria superiore.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia erronea e/o falsa applicazionedell’art. 11 del CCNL, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 244 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramentosuperiore.Evidenzia che la qualifica di caporedattore presuppone che il giornalista siaincardinato presso la redazione centrale ed implica il coordinamento di tutte leredazioni decentrate e degli Uffici di corrispondenza e non può pertanto esserericonosciuta ai capi servizio titolari di un ruolo di coordinamento nel contestoperiferico.Precisa che il capo redattore svolge la sua attività nel contesto direzionaledel quotidiano o della testata oprando al vertice della struttura a stretto contattocon il Direttore, mentre il capo servizio opera strutturalmente in ambitodecentrato, assumendo la responsabilità di una redazione locale, con lacontestuale responsabilità dell’attività lavorativa prestata da due o più redattori.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta l’irrilevanza degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, inquanto la redazione di Ascoli è decentrata ed il coordinamento di uno o piùgiornalisti è proprio del capo servizio; lamenta la mancata considerazione dellerisultanze istruttorie, da cui era emerso che presso la redazione di Fermo enell’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto erano presenti i relativireferenti.2.

Il motivo deve essere respinto.La censura incentrata sull’interpretazione del CCNL è infatti improcedibile aisensi dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo la odierna ricorrente assoltoall’onere di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda ( Cass.4350/2015, Cass. 6255/2019), onere che può dirsi soddisfatto solo dallaproduzione del testo integrale del contratto collettivo , adempimento rispondentealla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.( Cass.3027/2009, Cass. 8037/2007), laddove parte ricorrente si è limitata al solodeposito del testo di alcuni articoli (v. elenco in calce al ricorso per cassazione)e neppure ha indicato se e dove il testo integrale del contratto collettivo erareperibile nell’ambito del giudizio di merito .Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte“L’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente(principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare icontratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nelsenso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazioneai sensi del secondo comma dell’art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nelcodice di rito dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbiadeciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità ol’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di normedei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006 cit.), ildeposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solol’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, maNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionaleconcernente tali disposizioni…”(Cass.

S.U. n. 20075/2010).La mancata considerazione di risultanze istruttorie non è poi riconducibile alparadigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad unaprecisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, aventecarattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inconnessione con la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso di considerare l’insussistenza di un ruolo della Encolpionella gestione di redazioni diverse da quella di Ascoli.Richiama le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che a partire dal2004 la responsabilità organizzativa e funzionale della redazione di Fermo erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA], che le redazioni, salvo particolari necessità,operavano in autonomia e che il potere decisionale in ordine al contenuto dellepagine e delle edizioni locali era rimesso all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, cheesercitava anche il potere di controllo e verifica.Aggiunge che l’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA], privo di qualsiasistruttura autonoma e funzionalmente indipendente, era composto dall’unicarisorsa che lo costituiva, ed era parte integrante della redazione di Ascoli(richiama sul punto anche l’art. 5 del CNLG).4.

Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di meritoSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembreData pubblicazione 30/03/20262019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall’art.1, legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutointerrotto il termine di prescrizione dal 18.5.2007, per effetto dell’entrata invigore della legge n. 92/2012.Sostiene che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, ilrapporto di lavoro subordinato è assistito da stabilità e assume pertanto che iltermine di prescrizione era decorso per tutti i crediti antecedenti al quinquenniodalla prima formale rivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgsn. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti alNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizioneData pubblicazione 30/03/2026decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Sez.

L., 06/09/2022, n. 26246).7.

Il ricorso va pertanto rigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.9.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA ‘A’[OSCURATO:PERSONA]: LAVORO PRIVATO – MANSIONISUPERIORIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14494/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 936/2021 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 1.12.2021, N.R.G. 373/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 179/2019 hadichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come caporedattore aisensi dell’art. 11 CNLG dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.10.2015 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al riconoscimento giuridico di tale qualifica nei imiti dellaprescrizione decennale e al riconoscimento economico nei limiti dellaprescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della messa in mora(27.1.2016); con sentenza definitiva n. 34/2020 ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 18.923,38 oltre interessi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tali sentenze hadichiarato la prescrizione dei crediti maturati fino al 12.10.2007 ed hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 27.468,69, oltre accessori dalla data di messa in mora(27.1.2016).3.

La Corte territoriale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], assunta con decorrenzadal 1.4.1990 con la qualifica di praticante giornalista, era stata inquadrata comecaposervizio con decorrenza dal 1.4.2001; richiamate le declaratoriecontrattuali, per quanto rileva nella fattispecie in esame, ha individuato nelcompito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici dicorrispondenza (in aggiunta alla più generica responsabilità propria del caposervizio) l’elemento distintivo tra la qualifica di capo servizio e quella di caporedattore.4.

Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto dimostrato che laEncolpio avesse diretto e coordinato la redazione decentrata di Ascoli (alla qualefacevano capo anche l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e talune delle funzioni dellaredazione di Fermo) attraverso il controllo dei pezzi, dell’impaginazione,dell’intitolazione, la gestione in autonomia dell’edizione di Ascoli rapportandosicon la sede centrale per il coordinamento generale relativo alla prima pagina,nonché attraverso il controllo del personale addetto alla sede di Ascoli edell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente di quello della sede di Fermo, inquanto coordinava le presenze e le attività e concedeva ferie e permessi.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20265.

In ragione delle modifiche introdotte all’art. 18 legge n. 300/1970 dallalegge n. 92/2012, ha considerato intervenuta la sospensione della prescrizionedal 18.7.2012 ed ha ritenuto che avesse ripreso a decorrere dalla data dellicenziamento, intervenuto il 2.10.2015; considerato anche il periodo tra illicenziamento e l’interruzione della prescrizione (avvenuta con lettera di messain mora in data 27.1.2016), ha considerato prescritti i crediti maturati fino al18.10.2007.6.

Ha poi rilevato che l’assorbimento dell’aumento retributivo nelsuperminimo era stato stabilito dal contratto individuale ed ha escluso lasussistenza di un errore di calcolo nella CTU, essendo priva di rilievo nel caso dispecie la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5 del CCNL, riguardantel’aumento di retribuzione previsto in caso di passaggio alla categoria superiore.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia erronea e/o falsa applicazionedell’art. 11 del CCNL, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 244 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramentosuperiore.Evidenzia che la qualifica di caporedattore presuppone che il giornalista siaincardinato presso la redazione centrale ed implica il coordinamento di tutte leredazioni decentrate e degli Uffici di corrispondenza e non può pertanto esserericonosciuta ai capi servizio titolari di un ruolo di coordinamento nel contestoperiferico.Precisa che il capo redattore svolge la sua attività nel contesto direzionaledel quotidiano o della testata oprando al vertice della struttura a stretto contattocon il Direttore, mentre il capo servizio opera strutturalmente in ambitodecentrato, assumendo la responsabilità di una redazione locale, con lacontestuale responsabilità dell’attività lavorativa prestata da due o più redattori.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta l’irrilevanza degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, inquanto la redazione di Ascoli è decentrata ed il coordinamento di uno o piùgiornalisti è proprio del capo servizio; lamenta la mancata considerazione dellerisultanze istruttorie, da cui era emerso che presso la redazione di Fermo enell’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto erano presenti i relativireferenti.2.

Il motivo deve essere respinto.La censura incentrata sull’interpretazione del CCNL è infatti improcedibile aisensi dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo la odierna ricorrente assoltoall’onere di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda ( Cass.4350/2015, Cass. 6255/2019), onere che può dirsi soddisfatto solo dallaproduzione del testo integrale del contratto collettivo , adempimento rispondentealla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.( Cass.3027/2009, Cass. 8037/2007), laddove parte ricorrente si è limitata al solodeposito del testo di alcuni articoli (v. elenco in calce al ricorso per cassazione)e neppure ha indicato se e dove il testo integrale del contratto collettivo erareperibile nell’ambito del giudizio di merito .Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte“L’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente(principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare icontratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nelsenso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazioneai sensi del secondo comma dell’art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nelcodice di rito dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbiadeciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità ol’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di normedei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006 cit.), ildeposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solol’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, maNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionaleconcernente tali disposizioni…”(Cass.

S.U. n. 20075/2010).La mancata considerazione di risultanze istruttorie non è poi riconducibile alparadigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad unaprecisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, aventecarattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inconnessione con la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso di considerare l’insussistenza di un ruolo della Encolpionella gestione di redazioni diverse da quella di Ascoli.Richiama le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che a partire dal2004 la responsabilità organizzativa e funzionale della redazione di Fermo erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA], che le redazioni, salvo particolari necessità,operavano in autonomia e che il potere decisionale in ordine al contenuto dellepagine e delle edizioni locali era rimesso all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, cheesercitava anche il potere di controllo e verifica.Aggiunge che l’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA], privo di qualsiasistruttura autonoma e funzionalmente indipendente, era composto dall’unicarisorsa che lo costituiva, ed era parte integrante della redazione di Ascoli(richiama sul punto anche l’art. 5 del CNLG).4.

Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di meritoSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembreData pubblicazione 30/03/20262019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall’art.1, legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutointerrotto il termine di prescrizione dal 18.5.2007, per effetto dell’entrata invigore della legge n. 92/2012.Sostiene che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, ilrapporto di lavoro subordinato è assistito da stabilità e assume pertanto che iltermine di prescrizione era decorso per tutti i crediti antecedenti al quinquenniodalla prima formale rivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgsn. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti alNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizioneData pubblicazione 30/03/2026decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Sez.

L., 06/09/2022, n. 26246).7.

Il ricorso va pertanto rigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.9.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] DelVecchio.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] DelVecchio.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14494/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 936/2021 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 1.12.2021, N.R.G. 373/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 179/2019 hadichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come caporedattore aisensi dell’art. 11 CNLG dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.10.2015 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al riconoscimento giuridico di tale qualifica nei imiti dellaprescrizione decennale e al riconoscimento economico nei limiti dellaprescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della messa in mora(27.1.2016); con sentenza definitiva n. 34/2020 ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 18.923,38 oltre interessi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tali sentenze hadichiarato la prescrizione dei crediti maturati fino al 12.10.2007 ed hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 27.468,69, oltre accessori dalla data di messa in mora(27.1.2016).3. La Corte territoriale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], assunta con decorrenzadal 1.4.1990 con la qualifica di praticante giornalista, era stata inquadrata comecaposervizio con decorrenza dal 1.4.2001; richiamate le declaratoriecontrattuali, per quanto rileva nella fattispecie in esame, ha individuato nelcompito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici dicorrispondenza (in aggiunta alla più generica responsabilità propria del caposervizio) l’elemento distintivo tra la qualifica di capo servizio e quella di caporedattore.4. Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto dimostrato che laEncolpio avesse diretto e coordinato la redazione decentrata di Ascoli (alla qualefacevano capo anche l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e talune delle funzioni dellaredazione di Fermo) attraverso il controllo dei pezzi, dell’impaginazione,dell’intitolazione, la gestione in autonomia dell’edizione di Ascoli rapportandosicon la sede centrale per il coordinamento generale relativo alla prima pagina,nonché attraverso il controllo del personale addetto alla sede di Ascoli edell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente di quello della sede di Fermo, inquanto coordinava le presenze e le attività e concedeva ferie e permessi.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20265. In ragione delle modifiche introdotte all’art. 18 legge n. 300/1970 dallalegge n. 92/2012, ha considerato intervenuta la sospensione della prescrizionedal 18.7.2012 ed ha ritenuto che avesse ripreso a decorrere dalla data dellicenziamento, intervenuto il 2.10.2015; considerato anche il periodo tra illicenziamento e l’interruzione della prescrizione (avvenuta con lettera di messain mora in data 27.1.2016), ha considerato prescritti i crediti maturati fino al18.10.2007.6. Ha poi rilevato che l’assorbimento dell’aumento retributivo nelsuperminimo era stato stabilito dal contratto individuale ed ha escluso lasussistenza di un errore di calcolo nella CTU, essendo priva di rilievo nel caso dispecie la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5 del CCNL, riguardantel’aumento di retribuzione previsto in caso di passaggio alla categoria superiore.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.  ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia erronea e/o falsa applicazionedell’art. 11 del CCNL, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 244 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramentosuperiore.Evidenzia che la qualifica di caporedattore presuppone che il giornalista siaincardinato presso la redazione centrale ed implica il coordinamento di tutte leredazioni decentrate e degli Uffici di corrispondenza e non può pertanto esserericonosciuta ai capi servizio titolari di un ruolo di coordinamento nel contestoperiferico.Precisa che il capo redattore svolge la sua attività nel contesto direzionaledel quotidiano o della testata oprando al vertice della struttura a stretto contattocon il Direttore, mentre il capo servizio opera strutturalmente in ambitodecentrato, assumendo la responsabilità di una redazione locale, con lacontestuale responsabilità dell’attività lavorativa prestata da due o più redattori.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta l’irrilevanza degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, inquanto la redazione di Ascoli è decentrata ed il coordinamento di uno o piùgiornalisti è proprio del capo servizio; lamenta la mancata considerazione dellerisultanze istruttorie, da cui era emerso che presso la redazione di Fermo enell’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto erano presenti i relativireferenti.2. Il motivo deve essere respinto.La censura incentrata sull’interpretazione del CCNL è infatti improcedibile aisensi  dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo la odierna ricorrente assoltoall’onere di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda ( Cass.4350/2015, Cass. 6255/2019), onere che può dirsi soddisfatto solo dallaproduzione del testo integrale del contratto collettivo , adempimento rispondentealla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.( Cass.3027/2009, Cass. 8037/2007), laddove parte ricorrente si è limitata al solodeposito del testo di alcuni articoli (v. elenco in calce al ricorso per cassazione)e neppure ha indicato se e dove il testo integrale del contratto collettivo erareperibile nell’ambito del giudizio di merito .Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte“L’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente(principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare icontratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nelsenso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazioneai sensi del secondo comma dell’art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nelcodice di rito dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbiadeciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità ol’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di normedei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006 cit.), ildeposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solol’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, maNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionaleconcernente tali disposizioni…”(Cass. S.U. n. 20075/2010).La mancata considerazione di risultanze istruttorie non è poi riconducibile alparadigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad unaprecisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, aventecarattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inconnessione con la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso di considerare l’insussistenza di un ruolo della Encolpionella gestione di redazioni diverse da quella di Ascoli.Richiama le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che a partire dal2004 la responsabilità organizzativa e funzionale della redazione di Fermo erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA], che le redazioni, salvo particolari necessità,operavano in autonomia e che il potere decisionale in ordine al contenuto dellepagine e delle edizioni locali era rimesso all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, cheesercitava anche il potere di controllo e verifica.Aggiunge che l’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA], privo di qualsiasistruttura autonoma e funzionalmente indipendente, era composto dall’unicarisorsa che lo costituiva, ed era parte integrante della redazione di Ascoli(richiama sul punto anche l’art. 5 del CNLG).4. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di meritoSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembreData pubblicazione 30/03/20262019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall’art.1, legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutointerrotto il termine di prescrizione dal 18.5.2007, per effetto dell’entrata invigore della legge n. 92/2012.Sostiene che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, ilrapporto di lavoro subordinato è assistito da stabilità e assume pertanto che iltermine di prescrizione era decorso per tutti i crediti antecedenti al quinquenniodalla prima formale rivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].6. Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgsn. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti alNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizioneData pubblicazione 30/03/2026decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Sez. L., 06/09/2022, n. 26246).7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA ‘A’[OSCURATO:PERSONA]: LAVORO PRIVATO – MANSIONISUPERIORIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].  -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14494/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 936/2021 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata indata 1.12.2021, N.R.G. 373/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 179/2019 hadichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento come caporedattore aisensi dell’art. 11 CNLG dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.10.2015 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al riconoscimento giuridico di tale qualifica nei imiti dellaprescrizione decennale e al riconoscimento economico nei limiti dellaprescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della messa in mora(27.1.2016); con sentenza definitiva n. 34/2020 ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 18.923,38 oltre interessi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tali sentenze hadichiarato la prescrizione dei crediti maturati fino al 12.10.2007 ed hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 27.468,69, oltre accessori dalla data di messa in mora(27.1.2016).3. La Corte territoriale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], assunta con decorrenzadal 1.4.1990 con la qualifica di praticante giornalista, era stata inquadrata comecaposervizio con decorrenza dal 1.4.2001; richiamate le declaratoriecontrattuali, per quanto rileva nella fattispecie in esame, ha individuato nelcompito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici dicorrispondenza (in aggiunta alla più generica responsabilità propria del caposervizio) l’elemento distintivo tra la qualifica di capo servizio e quella di caporedattore.4. Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto dimostrato che laEncolpio avesse diretto e coordinato la redazione decentrata di Ascoli (alla qualefacevano capo anche l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e talune delle funzioni dellaredazione di Fermo) attraverso il controllo dei pezzi, dell’impaginazione,dell’intitolazione, la gestione in autonomia dell’edizione di Ascoli rapportandosicon la sede centrale per il coordinamento generale relativo alla prima pagina,nonché attraverso il controllo del personale addetto alla sede di Ascoli edell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente di quello della sede di Fermo, inquanto coordinava le presenze e le attività e concedeva ferie e permessi.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/20265. In ragione delle modifiche introdotte all’art. 18 legge n. 300/1970 dallalegge n. 92/2012, ha considerato intervenuta la sospensione della prescrizionedal 18.7.2012 ed ha ritenuto che avesse ripreso a decorrere dalla data dellicenziamento, intervenuto il 2.10.2015; considerato anche il periodo tra illicenziamento e l’interruzione della prescrizione (avvenuta con lettera di messain mora in data 27.1.2016), ha considerato prescritti i crediti maturati fino al18.10.2007.6. Ha poi rilevato che l’assorbimento dell’aumento retributivo nelsuperminimo era stato stabilito dal contratto individuale ed ha escluso lasussistenza di un errore di calcolo nella CTU, essendo priva di rilievo nel caso dispecie la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5 del CCNL, riguardantel’aumento di retribuzione previsto in caso di passaggio alla categoria superiore.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.  ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia erronea e/o falsa applicazionedell’art. 11 del CCNL, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 244 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramentosuperiore.Evidenzia che la qualifica di caporedattore presuppone che il giornalista siaincardinato presso la redazione centrale ed implica il coordinamento di tutte leredazioni decentrate e degli Uffici di corrispondenza e non può pertanto esserericonosciuta ai capi servizio titolari di un ruolo di coordinamento nel contestoperiferico.Precisa che il capo redattore svolge la sua attività nel contesto direzionaledel quotidiano o della testata oprando al vertice della struttura a stretto contattocon il Direttore, mentre il capo servizio opera strutturalmente in ambitodecentrato, assumendo la responsabilità di una redazione locale, con lacontestuale responsabilità dell’attività lavorativa prestata da due o più redattori.Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta l’irrilevanza degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, inquanto la redazione di Ascoli è decentrata ed il coordinamento di uno o piùgiornalisti è proprio del capo servizio; lamenta la mancata considerazione dellerisultanze istruttorie, da cui era emerso che presso la redazione di Fermo enell’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto erano presenti i relativireferenti.2. Il motivo deve essere respinto.La censura incentrata sull’interpretazione del CCNL è infatti improcedibile aisensi  dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo la odierna ricorrente assoltoall’onere di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda ( Cass.4350/2015, Cass. 6255/2019), onere che può dirsi soddisfatto solo dallaproduzione del testo integrale del contratto collettivo , adempimento rispondentealla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.( Cass.3027/2009, Cass. 8037/2007), laddove parte ricorrente si è limitata al solodeposito del testo di alcuni articoli (v. elenco in calce al ricorso per cassazione)e neppure ha indicato se e dove il testo integrale del contratto collettivo erareperibile nell’ambito del giudizio di merito .Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte“L’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente(principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare icontratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nelsenso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazioneai sensi del secondo comma dell’art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nelcodice di rito dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbiadeciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità ol’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di normedei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006 cit.), ildeposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solol’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, maNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionaleconcernente tali disposizioni…”(Cass. S.U. n. 20075/2010).La mancata considerazione di risultanze istruttorie non è poi riconducibile alparadigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad unaprecisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, aventecarattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inconnessione con la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale omesso di considerare l’insussistenza di un ruolo della Encolpionella gestione di redazioni diverse da quella di Ascoli.Richiama le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che a partire dal2004 la responsabilità organizzativa e funzionale della redazione di Fermo erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA], che le redazioni, salvo particolari necessità,operavano in autonomia e che il potere decisionale in ordine al contenuto dellepagine e delle edizioni locali era rimesso all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, cheesercitava anche il potere di controllo e verifica.Aggiunge che l’Ufficio di corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA], privo di qualsiasistruttura autonoma e funzionalmente indipendente, era composto dall’unicarisorsa che lo costituiva, ed era parte integrante della redazione di Ascoli(richiama sul punto anche l’art. 5 del CNLG).4. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di meritoSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,Numero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembreData pubblicazione 30/03/20262019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall’art.1, legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutointerrotto il termine di prescrizione dal 18.5.2007, per effetto dell’entrata invigore della legge n. 92/2012.Sostiene che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, ilrapporto di lavoro subordinato è assistito da stabilità e assume pertanto che iltermine di prescrizione era decorso per tutti i crediti antecedenti al quinquenniodalla prima formale rivendicazione della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].6. Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgsn. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti alNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizioneData pubblicazione 30/03/2026decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Sez. L., 06/09/2022, n. 26246).7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] DelVecchio.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] DelVecchio.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14494/2022Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 7593/2026Data pubblicazione 30/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris