CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto dell'istanza veniva giustificato sull'assunto che il magistrato ricusato aveva respinto l'istanza difensiva presentata nell'interesse dell'imputato, finalizzata ad acquisire il parere di un consulente tecnico di parte, tenuto conto del fatto che non era possibile acquisire un atto processuale durante la discussione finale di un giudizio abbreviato non condizionato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti della ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel respingere la quale non si era tenuto conto del fatto che il rigetto dell'istanza difensiva presupposta esprimeva una valutazione pregiudiziale sfavorevole nei confronti dell'imputato, ritenuta incompatibile con l'esercizio dei poteri giurisdizionali. Non si era, in particolare, considerato che era stato restituito il parere di un consulente tecnico della difesa, che era allegato a una memoria difensiva precedentemente acquisita al fascicolo processuale, che comportava una manifestazione implicita del convincimento del giudice che si sarebbe dovuto pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che, secondo la Corte di appello di Napoli, il respingimento della ricusazione presentata nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si giustificava perché, nel caso di specie, erano state applicare le regole del giudizio abbreviato non condizionato, che non consentivano l'acquisizione del parere del consulente tecnico della difesa nel corso della discussione finale delle parti processuali.Tale respingimento è fondato su argomenti ineccepibili. Non può, innanzitutto, non rilevarsi che, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame, non costituisce «causa di ricusazione l'avere il giudice deciso un'eccezione di carattere processuale, a condizione che non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata circa la responsabilità dell'imputato» (Sez. 5, n. 10981 del 05/12/2022, dep. 2023, Rosenthal, Rv. 284584 - 01) Infatti, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione processuale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione soltanto se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato; condizioni, queste, non riscontrabili nel caso di specie. Occorre, al contempo, che l'indebita manifestazione del pensiero, rilevante quale causa di ricusazione, si concretizzi in una manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, così come prescritto dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che richiede che l'esternazione censurabile sia espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella fase processuale nella quale il comportamento del giudice si concretizza. Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale» (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Pasi, Rv. 279649 - 01). In questa cornice, non può non rilevarsi che il provvedimento censurato non soltanto, non costituendo un'esternazione, non possedeva le connotazioni formali indispensabili alla configurazione della fattispecie invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ma non esprimendo una manifestazione del pensiero dell'autorità procedente sui fatti di reato contestati all'imputato, non poteva ritenersi, sul piano sostanziale, idoneo a concretizzare un comportamento violativo delle regole di neutralità, indispensabile per applicare al caso di specie l'istituto della ricusazione di cui all'art. 37 cod. proc. pen. Non, può, dunque, non ribadirsi conclusivamente che non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni del compendio probatorio, atteso che l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che si ponga alcuna necessità ai fini della decisione adottata e al di fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti alla vicenda criminosa oggetto di vaglio. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente