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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13473/2026

Testo disponibile della fonte

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sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procurain atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Liguria n. 783/2024, depositata il 18/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società Simcars.r.l., operante nel settore del commercio di autoveicoli, l’avviso diaccertamento n.

TL703A301025/2019, con il quale ha contestato allacontribuente, per l’anno d’imposta 2014, l’indebita detrazione dell’IVA inrelazione ad operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti, peruna maggiore imposta dovuta pari ad € 22.986,00, oltre alle sanzioni, perun totale di € 38.788,88.2.

La pretesa erariale originava da un processo verbale di constatazioneredatto dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aconclusione di una verifica fiscale innescata, a sua volta, da unasegnalazione trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza,a seguito di attività di controllo condotta a carico della società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito: [OSCURATO:SOCIETA].),con sede in [OSCURATO:PERSONA], tra i cui clienti figurava la [OSCURATO:SOCIETA].;in tale annotazione veniva evidenziato il carattere fittizio delle cessioni diautoveicoli intercorse tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cedente, ela [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria, nonché la consapevolezza, daparte degli amministratori di quest’ultima, del disegno fraudolento che siponeva a monte della cessione, consistente nell’interposizione fittizia didue società fra la cedente effettiva (ossia la [OSCURATO:SOCIETA].) e ilcessionario finale (ossia la [OSCURATO:SOCIETA].), per una catena di fatturazionecosì composta: da [OSCURATO:SOCIETA]. (primo fornitore che effettuava unacessione senza IVA, a fronte della presentazione di una lettera d’intentopoi risultata falsa) a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società inesistente, primo acquirente emissing trader, cui il veicolo veniva ceduto sottocosto con applicazione diIVA, poi non versata) a [OSCURATO:SOCIETA]. (società inesistente, secondoacquirente e buffer/filtro, la quale acquistava il bene dalla New car s.r.l.con ricarico minimo e adempimenti IVA regolari) a [OSCURATO:SOCIETA].(acquirente finale).Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/20263.

La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 191/2022, ha accolto ilricorso, annullando l’avviso di accertamento.4.

Avverso la sentenza ha interposto appello l’Ufficio.5.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, consentenza n. 783/03/2024, ha rigettato il ricorso, evidenziando l’assenza diprova della consapevolezza, da parte dei dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., dellanatura fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]., ossia quella che cedeva loro leautovetture.6.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, con atto affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

In data 30.1.2026 laresistente ha depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.P.R. 633/1972 e dell’art.2697 cod. civ.2.

L’Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata permalgoverno dell’onere probatorio in materia di detrazione dell’IVA assoltasulle operazioni soggettivamente inesistenti, laddove la CGT2, recependole conclusioni del primo giudice, ha ritenuto che le operazioni intercorsefra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua diretta fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. debbanoessere ritenute come esistenti in quanto l’ente impositore non ha provatoche si trattasse di operazioni in realtà intercorse direttamente tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e il primo fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].) e che la stessaSimcar s.r.l. fosse a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaacquistato le autovetture da [OSCURATO:SOCIETA]. mediante emissione di falseNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026lettere di intento.

Tale conclusione, osserva il ricorrente, è fondata sulpresupposto che sarebbe l’Ufficio a dover dimostrare il legame esistentetra il primo e l’ultimo anello della catena fraudolenta nonché fra tutti isoggetti intermedi, e, quindi, si pone in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onus probandi fral’Amministrazione finanziaria e il contribuente.3.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 21 del d.P.R. n. 633/1972,nella parte in cui la CGT2 ha ritenuto che un’operazione debba essereritenuta soggettivamente inesistente non quando vi sia una divergenza trale parti indicate in fattura e quelle effettive, ma solo allorché l’Ufficio abbiadimostrato l’esistenza di un rapporto diretto tra il primo fornitore e ilcessionario finale.4.

Preliminarmente all’esame del merito, vanno disattese le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente, secondo cui il primomotivo di ricorso seguirebbe uno sviluppo argomentativo voltoesclusivamente ad ottenere, nella presente sede di legittimità, una diversaricostruzione dei fatti, mentre il secondo motivo sarebbe carente deirequisiti di specificità e di autosufficienza.5.

Le due censure non colgono nel segno, posto che, con il primomotivo, l’Agenzia delle Entrate non ha sollecitato, all’evidenza, unarivalutazione del fatto, chiedendo di avvalorare le proprie allegazioni circala natura fraudolenta dell’operazione, ma si è limitata a lamentare la noncorretta applicazione, da parte della CGT2, delle regole che presiedonol’onere della prova in subiecta materia.

Quanto al secondo motivo, invece,è evidente che lo stesso costituisce il naturale corollario di quantoaffermato nel primo mezzo, prospettando, l’Ufficio, che vi sia stataun’interpretazione equivoca, nella sentenza impugnata, delle normerelative alla fatturazione, con speciale riguardo all’aver ancorato, la CGT2,Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026la prova della consapevolezza dell’inesistenza soggettiva delle operazionicontestate alla prova dell’esistenza di un rapporto diretto tra il primofornitore e il cessionario finale.6.

I due motivi di ricorso, che possono venire congiuntamenteesaminati, sono fondati.7.

E’ consolidato, in tema di detrazione dell’IVA, l’orientamento diquesta Corte per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria,non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario eraconsapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione erafinalizzata all’evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente ilcontraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di averagito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscalee di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi. (Cass. Sez. 5, 09/08/2022, n. 24471, Rv. 665800– 02; idem, Cass., n. 14747/2021, Cass. n. 25106/2020; Cass. n.22016/2020; Cass. n. 15005/2020; Cass. n. 21809/2019; Cass. n.27555/2018; Cass. n. 20060/2015).8.

La Corte territoriale, pur richiamando il principio di diritto sopraevidenziato, non ne ha fatto buon governo, omettendo di esaminarefunditus gli elementi presuntivi – contenuti nel P.V.C. della G.d.F. redattoin data 04/12/2018 - in virtù dei quali l’Agenzia delle Entrate ha intesoprovare che la contribuente, nel momento in cui stipulava i contratti divendita, era stata messa a conoscenza di elementi di fatto sufficienti, perun imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, aNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026comprendere che il soggetto che formalmente cedeva il bene aveva inrealtà, con l’emissione della relativa fattura, compiuto una frode (si tratta,per un verso, dei numerosi indici sintomatici della inesistenza dellaMa.[OSCURATO:SOCIETA]., riepilogati anche nella sentenza, e, per l’altro, e quanto alprofilo soggettivo, dei due dati di fatto per cui i veicoli oggetto delletransazioni tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. transitavanodirettamente dai piazzali della [OSCURATO:SOCIETA]. a quelli della stessaSimcar s.r.l. e che, nei documenti di trasporto emessi dalle ditte incaricatedalla [OSCURATO:SOCIETA]., non risulta neppure menzionata la [OSCURATO:SOCIETA].).9.

Duplice, pertanto, l’errore in diritto in cui è incorso il giudice delmerito posto che, da un lato, non si attenuto ai principi in tema dioperazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, ha così violato i criteridi ripartizione dell’onere della prova.

Né si può ritenere, come sostenutodal controricorrente in memoria, che rilevi l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n.546 del 1992, - comunque inapplicabile ratione temporis trattandosi dinorma di carattere sostanziale (Cass. n. 20816 del 25/07/2024) - nonponendosi un profilo di valutazione della prova10.

Da ultimo, va evidenziato che in memoria la parte ha sollevatouna ipotetica questione sull’applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. 633 del1972 per aver la Ford versato l’Iva.

La questione è inammissibile perchésollevata per la prima volta in sede di legittimità (e neppure con il ricorso)e, in ogni caso, è estranea alla vicenda e priva di pertinenza venendo quiin rilievo una evasione.11.

La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l'effetto,va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi, cassa, diconseguenza, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procurain atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Liguria n. 783/2024, depositata il 18/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/20261. L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società Simcars.r.l., operante nel settore del commercio di autoveicoli, l’avviso diaccertamento n. TL703A301025/2019, con il quale ha contestato allacontribuente, per l’anno d’imposta 2014, l’indebita detrazione dell’IVA inrelazione ad operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti, peruna maggiore imposta dovuta pari ad € 22.986,00, oltre alle sanzioni, perun totale di € 38.788,88.2. La pretesa erariale originava da un processo verbale di constatazioneredatto dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aconclusione di una verifica fiscale innescata, a sua volta, da unasegnalazione trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza,a seguito di attività di controllo condotta a carico della società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito: [OSCURATO:SOCIETA].),con sede in [OSCURATO:PERSONA], tra i cui clienti figurava la [OSCURATO:SOCIETA].;in tale annotazione veniva evidenziato il carattere fittizio delle cessioni diautoveicoli intercorse tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cedente, ela [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria, nonché la consapevolezza, daparte degli amministratori di quest’ultima, del disegno fraudolento che siponeva a monte della cessione, consistente nell’interposizione fittizia didue società fra la cedente effettiva (ossia la [OSCURATO:SOCIETA].) e ilcessionario finale (ossia la [OSCURATO:SOCIETA].), per una catena di fatturazionecosì composta: da [OSCURATO:SOCIETA]. (primo fornitore che effettuava unacessione senza IVA, a fronte della presentazione di una lettera d’intentopoi risultata falsa) a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società inesistente, primo acquirente emissing trader, cui il veicolo veniva ceduto sottocosto con applicazione diIVA, poi non versata) a [OSCURATO:SOCIETA]. (società inesistente, secondoacquirente e buffer/filtro, la quale acquistava il bene dalla New car s.r.l.con ricarico minimo e adempimenti IVA regolari) a [OSCURATO:SOCIETA].(acquirente finale).Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/20263. La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 191/2022, ha accolto ilricorso, annullando l’avviso di accertamento.4. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Ufficio.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, consentenza n. 783/03/2024, ha rigettato il ricorso, evidenziando l’assenza diprova della consapevolezza, da parte dei dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., dellanatura fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]., ossia quella che cedeva loro leautovetture.6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, con atto affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. In data 30.1.2026 laresistente ha depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.P.R. 633/1972 e dell’art.2697 cod. civ.2. L’Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata permalgoverno dell’onere probatorio in materia di detrazione dell’IVA assoltasulle operazioni soggettivamente inesistenti, laddove la CGT2, recependole conclusioni del primo giudice, ha ritenuto che le operazioni intercorsefra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua diretta fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. debbanoessere ritenute come esistenti in quanto l’ente impositore non ha provatoche si trattasse di operazioni in realtà intercorse direttamente tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e il primo fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].) e che la stessaSimcar s.r.l. fosse a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaacquistato le autovetture da [OSCURATO:SOCIETA]. mediante emissione di falseNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026lettere di intento. Tale conclusione, osserva il ricorrente, è fondata sulpresupposto che sarebbe l’Ufficio a dover dimostrare il legame esistentetra il primo e l’ultimo anello della catena fraudolenta nonché fra tutti isoggetti intermedi, e, quindi, si pone in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onus probandi fral’Amministrazione finanziaria e il contribuente.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 21 del d.P.R. n. 633/1972,nella parte in cui la CGT2 ha ritenuto che un’operazione debba essereritenuta soggettivamente inesistente non quando vi sia una divergenza trale parti indicate in fattura e quelle effettive, ma solo allorché l’Ufficio abbiadimostrato l’esistenza di un rapporto diretto tra il primo fornitore e ilcessionario finale.4. Preliminarmente all’esame del merito, vanno disattese le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente, secondo cui il primomotivo di ricorso seguirebbe uno sviluppo argomentativo voltoesclusivamente ad ottenere, nella presente sede di legittimità, una diversaricostruzione dei fatti, mentre il secondo motivo sarebbe carente deirequisiti di specificità e di autosufficienza.5. Le due censure non colgono nel segno, posto che, con il primomotivo, l’Agenzia delle Entrate non ha sollecitato, all’evidenza, unarivalutazione del fatto, chiedendo di avvalorare le proprie allegazioni circala natura fraudolenta dell’operazione, ma si è limitata a lamentare la noncorretta applicazione, da parte della CGT2, delle regole che presiedonol’onere della prova in subiecta materia. Quanto al secondo motivo, invece,è evidente che lo stesso costituisce il naturale corollario di quantoaffermato nel primo mezzo, prospettando, l’Ufficio, che vi sia stataun’interpretazione equivoca, nella sentenza impugnata, delle normerelative alla fatturazione, con speciale riguardo all’aver ancorato, la CGT2,Numero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026la prova della consapevolezza dell’inesistenza soggettiva delle operazionicontestate alla prova dell’esistenza di un rapporto diretto tra il primofornitore e il cessionario finale.6. I due motivi di ricorso, che possono venire congiuntamenteesaminati, sono fondati.7. E’ consolidato, in tema di detrazione dell’IVA, l’orientamento diquesta Corte per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria,non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario eraconsapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione erafinalizzata all’evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente ilcontraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di averagito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscalee di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi. (Cass. Sez. 5, 09/08/2022, n. 24471, Rv. 665800– 02; idem, Cass., n. 14747/2021, Cass. n. 25106/2020; Cass. n.22016/2020; Cass. n. 15005/2020; Cass. n. 21809/2019; Cass. n.27555/2018; Cass. n. 20060/2015).8. La Corte territoriale, pur richiamando il principio di diritto sopraevidenziato, non ne ha fatto buon governo, omettendo di esaminarefunditus gli elementi presuntivi – contenuti nel P.V.C. della G.d.F. redattoin data 04/12/2018 - in virtù dei quali l’Agenzia delle Entrate ha intesoprovare che la contribuente, nel momento in cui stipulava i contratti divendita, era stata messa a conoscenza di elementi di fatto sufficienti, perun imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, aNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026comprendere che il soggetto che formalmente cedeva il bene aveva inrealtà, con l’emissione della relativa fattura, compiuto una frode (si tratta,per un verso, dei numerosi indici sintomatici della inesistenza dellaMa.[OSCURATO:SOCIETA]., riepilogati anche nella sentenza, e, per l’altro, e quanto alprofilo soggettivo, dei due dati di fatto per cui i veicoli oggetto delletransazioni tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. transitavanodirettamente dai piazzali della [OSCURATO:SOCIETA]. a quelli della stessaSimcar s.r.l. e che, nei documenti di trasporto emessi dalle ditte incaricatedalla [OSCURATO:SOCIETA]., non risulta neppure menzionata la [OSCURATO:SOCIETA].).9. Duplice, pertanto, l’errore in diritto in cui è incorso il giudice delmerito posto che, da un lato, non si attenuto ai principi in tema dioperazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, ha così violato i criteridi ripartizione dell’onere della prova. Né si può ritenere, come sostenutodal controricorrente in memoria, che rilevi l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n.546 del 1992, - comunque inapplicabile ratione temporis trattandosi dinorma di carattere sostanziale (Cass. n. 20816 del 25/07/2024) - nonponendosi un profilo di valutazione della prova10. Da ultimo, va evidenziato che in memoria la parte ha sollevatouna ipotetica questione sull’applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. 633 del1972 per aver la Ford versato l’Iva. La questione è inammissibile perchésollevata per la prima volta in sede di legittimità (e neppure con il ricorso)e, in ogni caso, è estranea alla vicenda e priva di pertinenza venendo quiin rilievo una evasione.11. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l'effetto,va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi, cassa, diconseguenza, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 8138/2025Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 13473/2026Data pubblicazione 09/05/2026Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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