Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05260/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto inerenti allo stesso tema, sono dele tutto infondati e comunque volti a riproporre doglianze che la Corte territoriale ha esaminato senza incorrere in vizi logici, dando conto, anche alla stregua di quanto rilevato dal primo Giudice, delle ragioni per cui il teste [OSCURATO:PERSONA] è stato reputato attendibile in merito agli acquisti continuativi di cocaina dai due ricorrenti, alla luce della sostanziale precisione del suo narrato e del riscontro rappresentato dai numerosissimi contatti telefonici emersi dall'analisi dei tabulati; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto inerenti allo stesso tema, sono dele tutto infondati e comunque volti a riproporre doglianze che la Corte territoriale ha esaminato senza incorrere in vizi logici, dando conto, anche alla stregua di quanto rilevato dal primo Giudice, delle ragioni per cui il teste [OSCURATO:PERSONA] è stato reputato attendibile in merito agli acquisti continuativi di cocaina dai due ricorrenti, alla luce della sostanziale precisione del suo narrato e del riscontro rappresentato dai numerosissimi contatti telefonici emersi dall'analisi dei tabulati; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris