CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 27539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5166/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a marg ine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4096/21/15, depositata il 15/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA - Questione.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 4096/21/15 del 15 / 0 7 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettaval’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito IPA) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 2615/52/14, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento concernenteIRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 ; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emess o in ragione del disconoscimento della deducibilità di alcuni costi, giustificati da fatture con indicazioni del tutto generiche, nonché della detraibilità della relativa IVA; 1.2. la CTR respingeva l’appello di IPAosservando, tra l’altro, che : a) le fatture prodotte in atti, mancanti «degli opportuni riferimenti alla natura, alla qualità e quantità delle opere edili i cui costi si vorrebbero portare in detrazione», non soddisfacevano «i requisiti di specificità di cui all’art. 21 secondo comma lett. g del Dpr 633/72 e di conseguenza, di detraibilità previsti dall’art. 109 del Tuir»; b) non era conferente quanto deduceva l’appellante «in merito agli assegni da cui sarebbe possibile ricavare la prova dei correlativi pagamenti», atteso che «la questione verte non già sull’effettività di tali esborsi, ma sul riscontro della loro effettiva inerenza ai costi detraibili»; c) il difetto di prova relativo all’inerenza dei costi faceva ritenere non pertinenti le allegazioni di IPA in ordine alla capacità operativa delle ditte appaltanti; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso IPA deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, le fatture oggetto del giudizio avrebberoi requisiti previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e i relativi costi sarebbero inerenti all’attività imprenditoriale; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. la CTR, sia pure con motivazione concisa, ha ritenuto le fatture oggetto del giudizio prive dei requisiti previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e i costi non inerenti all’attività imprenditoriale; 1.3. la società ricorrente vuole accreditare una differente valutazione dei medesimi documenti ma, sotto il primo profilo, non allega le fatture di cui si discute, né le trascrive nella sua interezza, sicché questa Corte non è in grado di giudicare in ordine alla lamentata violazione di legge, con conseguente difetto di specificità; 1.4. sotto il secondoprofilo, invece, la valutazione di inerenza dei costi all’attività imprenditoriale implica un giudizio di fatto in ordine alla documentazione prodotta, giudizio già compiuto dalla CTR e che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge; 2. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 59.764,00; 2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 edè rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al Cons. est. G.M. Nonno d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen to, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso