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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21782/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 17 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, in data 7 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 640 e 482 cod. pen, concedendo il beneficio della non menzione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza della manipolazione dei documenti da parte dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la partecipazione, quantomeno a titolo di concorso, del prevenuto nella falsificazione dei documenti e nella truffa, sottolineando le ragioni da cui desumere la sussistenza del dolo, oltre che il suo diretto interesse alla realizzazione dell'operazione fraudolenta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 17 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, in data 7 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 640 e 482 cod. pen, concedendo il beneficio della non menzione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza della manipolazione dei documenti da parte dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la partecipazione, quantomeno a titolo di concorso, del prevenuto nella falsificazione dei documenti e nella truffa, sottolineando le ragioni da cui desumere la sussistenza del dolo, oltre che il suo diretto interesse alla realizzazione dell'operazione fraudolenta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris