CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 48466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 07/04/2023; visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1. La Corte di appello di Bologna con decreto emesso in data 7 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 29 giugno) ha confermato il decreto del Tribunale di Bologna - Sezione Misure di prevenzione, depositato il 14 ottobre 2022, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenzione reale della confisca dei beni già in sequestro in forza di decreto del medesimo Tribunale del 16 giugno 2022. 2. Avverso il decreto di appello ricorre, tramite il proprio difensore, il proposto, deducendo tre motivi. 2.1. Nei primi due motivi si eccepisce violazione di legge (sub specie di motivazione inesistente e/o meramente apparente) del decreto impugnato in relazione a due distinti profili, attinenti: a) al diniego opposto alla richiesta, formulata nei motivi di appello, di procedere all'esame del Calorì, di [OSCURATO:PERSONA] - convivente del predetto - e del consulente di parte, dottor Ardito; mancato esame che, si sostiene, ha compresso ed annullato "il pieno esercizio del diritto di difesa nella sua manifestazione dinamica più importante, e cioè il diritto alla prova"; b) alla illegittima immutazione del fatto contestato, dal momento che la richiesta di applicazione di misura di prevenzione non faceva riferimento all'acquisto, avvenuto nell'anno 2005, di un immobile, intestato alla Timofte e asseritamente frutto dell'impiego del provento di delitti commessi dal proposto; acquisto su cui, invece, si è fondata la decisione dei giudici di merito. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il mancato rispetto da parte del decreto impugnato dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla "interpretazione tassativizzante" dei requisiti che contrassegnano la pericolosità, con specifico riguardo al contrasto con la "necessaria perimetrazione del periodo sospetto" e con l'esigenza di "calibrare l'indagine su ogni singolo cespite acquistato al fine di verificare l'ipotetico squilibrio tra elementi attivi e passivi del patrimonio". A tale riguardo, si fa anche riferimento ad una carenza di motivazione del decreto impugnato, relativa al mancato confronto con la deduzione contenuta nell'atto di appello circa la "effettiva percezione da parte del Calorì della somma di 668.287,99 euro a titolo di risarcimento del danno da parte della ASL di Bari". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come più volte questa Corte ha precisato, «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 - 01). 2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio. Invero, con motivazione certamente non inesistente o apparente, viene anzitutto chiarito che non vi è motivo per procedere in sede di gravame all'istruttoria richiesta dall'appellante, atteso che già in primo grado è stata prodotta idonea documentazione difensiva; motivazione, questa, che risulta idonea a dar conto dell'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice di appello ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen. (tenuto altresì conto che questa Sezione ha già ritenuto che «Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello»: Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271395 - 01). 2.2. La Corte territoriale ha poi respinto l'eccezione relativa alla dedotta "immutazione del fatto contestato", in quanto già nella proposta di applicazione della misura di prevenzione era stato articolato il tema dell'immobile acquistato formalmente dalla Timofte, ma con provvista del Calorì, di cui si assumeva l'illecita provenienza, di tal che l'interessato "era al corrente che l'acquisto di detto immobile e il ricavato della sua successiva vendita avrebbero potuto essere posti a fondamento del giudizio di sproporzione patrimoniale, sicchè tempestivamente egli è stato messo nelle condizioni di esercitare le prerogative difensive sul punto, senza alcuna lesione del principio di correlazione tra accusa e decisione". Tale argomentazione risulta coerente con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di prevenzione deve essere sempre garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici della pericolosità sociale, il che implica che detti elementi non possono essere individuati dal giudice ma devono essere introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta e che al proposto, una volta apertosi il procedimento, deve essere sempre consentito di controdedurre (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451). 3. Per quanto poi concerne i profili relativi alla pericolosità sociale e, in particolare, la circostanza che il proposto appartiene alla categoria di "coloro che vivono abitualmente in tutto o in parte dei proventi delle attività delittuose", la Corte territoriale ha evidenziato: a) che Calori è stato condannato per molteplici delitti di truffa, ricettazione e contraffazione di opere d'arte, distribuiti per un lungo periodo di tempo, compreso tra il 1994 e il 2021 (e una una condanna per truffa commessa nel 2001 ha ad oggetto opera contraffatta del pittore [OSCURATO:PERSONA], in cambio della quale incamerava 225.000 curo, ritenuti impiegati nell'acquisto di un immobile); elementi che - unitamente alle emergenze di altri procedimenti penali, terminati con la declaratoria di prescrizione ma nei quali è stata accertata la commissione dei fatti illeciti da parte del proposto - dimostrano che il predetto è dedito alla commissione di traffici illeciti soprattutto nel settore delle opere d'arte e che da questi traffici trae di che vivere (attesa la insufficienza dei redditi legittimamente prodotti dallo stesso e dalla convivente Timofte); b) che, come risultante dalla banca dati del Ministero dell'Interno, nel periodo in esame il proposto è stato ripetutamente colto con soggetti pregiudicati per delitti contro il patrimonio o della stessa specie di quelli per i quali egli è stato condannato o indagato; c) che emerge la pericolosità sociale attuale del Calorì, considerato che il predetto è stato querelato nel dicembre del 2021 da un gallerista per un episodio di appropriazione indebita di un'opera d'arte risalente all'ottobre di quell'anno e che il Tribunale ha evidenziato che nello svolgimento della misura dell'affidamento in prova in corso per precedenti condanne la Magistratura di sorveglianza non ha ritenuto possibile consentire che il condannato svolgesse attività lavorative nel settore del commercio di pellami e di opere d'arte "perché foriere di rischi di recidiva" alla luce della "pluralità di recenti segnalazioni prevalentemente per ricettazione e contraffazione di opere d'arte". 4. Per quanto riguarda la misura di prevenzione patrimoniale, il decreto impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla sproporzione esistente tra i redditi leciti e la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile del 2005 (formalmente effettuato dalla Timofte ma con denaro fornito dal proposto e motivatamente riferito al provento della suindicata truffa avente ad oggetto l'opera di Morandi commessa nel 2001), facendo buon governo del principio (tra le altre, Sez. 6, n. 35421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 - 01) secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità» (peraltro, nel caso di specie la Corte di appello motiva, in modo non illogico, sulla circostanza che detta pericolosità perdura attualmente). 4.1. Infine, in riferimento all'asserita ricezione della somma di oltre 668.000,00 euro da parte della ASL di Bari - che parrebbe comunque successiva ai fatti in contestazione - rileva il Collegio che di essa in effetti il proposto parla in sede di appello (pag. 9) e il decreto impugnato nulla dice sul punto. Trattasi, peraltro, di deduzione aspecifica e non documentata in alcun modo e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del