CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21828/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che la Corte d'appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza n. 9/2026 dep. il 13 febbraio 2026 (n. 1349/2025 SIEP) ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra le seguenti sentenze di condanna: 1) n. 2124/2024 emessa il 22/11/2024 dal GUP del Tribunale di Torino, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u.stup.; 2) n. 1434/2025 emessa dalla Corte d'appello di Torino il 25/03/2025, in riforma della sentenza n. 960/2024, irrev. il 20/11/2025, relativa al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, t.u.stup.; che, a base del rigetto, il Giudice dell'esecuzione ha osservato che le sentenze riguardano episodi di detenzione e cessione ad alto impatto non sempre identiche né sovrapponibili tra loro, in quanto commessi in luoghi diversi (Grugliasco, Rivalta e Rivoli), in periodi significativamente distanti tra loro (da aprile 2018 a novembre 1l 2020), utilizzando modalità eterogenee e difformi nonché avvalendosi del contributo di soggetti differenti; Che con entrambi i ricorsi interposti dai difensori di fiducia dell'imputato (il primo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, in data 26/02/2026 e il secondo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Locri, in data 18/02/2026) si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all'omessa considerazione che l'omogeneità delle violazioni, i quantitativi e la loro collocazione cronologica in un arco temporale tutt'altro che "lungo" sarebbero indicative dell'inserimento dei reati in una unica e originaria programmazione; Che sono pervenuti, a mezzo pec, motivi "nuovi" a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducenti erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.; Che le doglianze - reiterate con atto del 12/5/2026 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - avuto riguardo ai difformi contesti spazio-temporali e alle eterogenee modalità connmissive, attuate col contributo di soggetti differenti (pagg. 1-2 ord. imp.) - non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che questi siano espressione di un sistema di vita improntato alla ricerca di facili guadagni (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, non mass.); Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MCosì deciso il 28 maggio 22 — Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]7i""