Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12842/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità dei ricorsi di Da R.old e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona il 17.12.2014 per delitti di concorso in bancarotta fraudolenta, oltre all'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati sub a) e b), si è dichiarato non doversi procedere nei confronti del citato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub c), perché prescritto, e non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ritenuta distrazione di cui al capo a), qualificato il fatto come bancarotta preferenziale, egualmente per intervenuta prescrizione.

Di conseguenza sono state ridotte le pene nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati residui, nella misura di due anni di reclusione ciascuno, nonché le pene accessorie disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il processo ha ad oggetto il fallimento della CESAM s.r.I., dichiarato il 7.10.2007 dal Tribunale di Savona, società della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato consigliere e amministratore delegato fino al 6.3.2007 e poi liquidatore fino al fallimento; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati membri del consiglio di amministrazione ed essi stessi anche amministratori delegati fino al 6.3.2007; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano, altresì, coinvolti nell'amministrazione della società GEOSAM s.r.I., che, con medesimo oggetto sociale e sede, è risultata essere, nella ricostruzione accusatoria, l'ente cui era stata trasferita di fatto l'azienda fallita, in assenza di adeguata remunerazione.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione.

3. Il ricorso formulato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta distrattiva, per aver ceduto alla GEOSAM s.r.I., al prezzo di 30.000 euro, tre crediti definiti di "difficile esigibilità", tra i quali uno di 103.000 euro, somma versata dalla fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di caparra e acconti di un preliminare di acquisto di un immobile in costruzione, in relazione al quale, a causa dell'inadempimento nel versamento dei successivi ratei previsti dal contratto, la società immobiliare si era avvalsa delle clausole contrattuali per la risoluzione del contratto, con diritto in capo ad essa di trattenere un importo a titolo di penale pari a 108.000 euro.

Tale credito, oramai divenuto debito per la fallita, è stato oggetto di un nuovo contratto il 19.2.2007, con cui le parti (la fallita anche tramite altro soggetto stipulante) si impegnavano a stipulare un nuovo preliminare entro il termine del 30.4.2007 per l'acquisto dell'immobile, quale condizione per il riconoscimento del credito della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza impugnata ha omesso di valutare l'incidenza sul reale valore del credito di un termine così breve per la stipula del nuovo preliminare e delle difficoltà obiettive per la fallita, anche a causa delle sue difficoltà economiche, nel trovare un altro soggetto che si accollasse l'onere contrattuale ovvero ad impegnarsi essa stessa per il futuro contratto.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore, ha dedotto due motivi distinti.

4.1. Il primo argomento di censura ha eccepito il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla omessa motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata con le conclusioni orali dettate a verbale in sede di discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'omissione si pone in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, pertanto il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è identico, nel contenuto e nella forma, all'unico motivo del ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicchè ci si richiama all'esposizione già svolta al par. 3.

5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, eccependo manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, configurato dalla cessione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'immobiliare FEDERICA s.r.I., stante l'acconto di 103.000 euro versato a tale società per l'acquisto di un immobile in costruzione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era legale rappresentante il ricorrente, al prezzo di 30.000 euro comprensivo di altri due crediti egualmente ceduti.

Le ragioni sono analoghe a quelle addotte dagli altri ricorrenti: se il credito era condizionato alla stipula di un nuovo preliminare in tempi brevi, allora la cessione era stata valutata correttamente come credito di difficile esigibilità e non dolosamente a fini distrattivi del patrimonio della fallita da parte dei coimputati.

5. [OSCURATO:PERSONA] Riccardi ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato prescritto, alla luce della fondatezza del motivo di ricorso circa l'omessa risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili.2.

Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono incentrati su un tema di censura comune e, per tutti, non consentito, in quanto, deducendo la riconsiderazione della valenza della cessione, al costo di 30.000 euro, della fallita CESAM alla neocostituita società GESAM, di crediti definiti di difficile esigibilità, tra i quali uno di importo pari a 103.000 euro, i ricorrenti chiedono al Collegio una rilettura in fatto, inammissibile in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. [OSCURATO:PERSONA] rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie, come si è già sintetizzato, i giudici di merito hanno messo in linea logica ed argonnentativa le risultanze probatorie, al fine di individuare gli indicatori di configurabilità della condotta di bancarotta fraudolenta, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della distrazione commessa dagli imputati mediante cessione dei credito verso la società "[OSCURATO:SOCIETA]", con versamento, all'atto del preliminare di acquisto di un immobile, della caparra di 103 mila euro; in seguito alla risoluzione di diritto per inadempimento, la caparra veniva trattenuta, per poi divenire oggetto di un nuovo contratto, che obbligava le parti a stipulare un nuovo preliminare, imputando la somma già versata al prezzo del bene.

Tale credito dell'importo di 103.000 euro veniva ceduto, per la somma di 30.000 euro, dalla fallita alla GEOSAM, società costituita dai medesimi amministratori, con elevata significatività di tale dato nel senso che detta società "gemella" fosse sorta proprio per accogliere le poche attività della fallita, sottraendole ai creditori.

2.1. In aggiunta a quanto evidenziato, emergono fattori di inammissibilità anche dalla stessa formulazione e struttura dei suddetti motivi di ricorso, che scontano una genericità diffusa, per mancanza di effettivo confronto con la sentenza d'appello e, in particolare, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta anche a tratti poco comprensibile nella sua perseverante apoditticità.

3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pregio in via astratta, poiché effettivamente le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, sussiste l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento se l'imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, viceversa non potendo costui dolersene nel caso in cui non abbia avanzato istanza in tal senso al giudice (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

E nel caso di specie, il ricorrente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formulato richiesta in merito; tuttavia, la domanda del beneficio, proposta in maniera del tutto generica, non è stata neppure contestualizzata e precisata nel motivo di ricorso, rispetto ad un quadro di precedenti penali che, pure, avrebbe potuto costituire ostacolo normativo alla concessione del beneficio, conseguendone in tal caso, a cascata, la carenza di interesse.

Dunque, è il motivo di ricorso formulato ad essere inammissibile, poichè non ha in preso in esame la compatibilità della richiesta con la disposizione di cui all'art. 163, comma primo, prima parte, del codice penale, alla luce delle circostanze del caso concreto, tenuto conto anche del principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta (come è nella fattispecie), deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (Sez. 5, n. 17797 del 22/3/2019, Mazzei, Rv. 276765).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, anche per questo aspetto dedotto, è inammissibile.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità dei ricorsi di Da R.old e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona il 17.12.2014 per delitti di concorso in bancarotta fraudolenta, oltre all'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati sub a) e b), si è dichiarato non doversi procedere nei confronti del citato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub c), perché prescritto, e non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ritenuta distrazione di cui al capo a), qualificato il fatto come bancarotta preferenziale, egualmente per intervenuta prescrizione. Di conseguenza sono state ridotte le pene nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati residui, nella misura di due anni di reclusione ciascuno, nonché le pene accessorie disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il processo ha ad oggetto il fallimento della CESAM s.r.I., dichiarato il 7.10.2007 dal Tribunale di Savona, società della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato consigliere e amministratore delegato fino al 6.3.2007 e poi liquidatore fino al fallimento; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati membri del consiglio di amministrazione ed essi stessi anche amministratori delegati fino al 6.3.2007; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano, altresì, coinvolti nell'amministrazione della società GEOSAM s.r.I., che, con medesimo oggetto sociale e sede, è risultata essere, nella ricostruzione accusatoria, l'ente cui era stata trasferita di fatto l'azienda fallita, in assenza di adeguata remunerazione. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso formulato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta distrattiva, per aver ceduto alla GEOSAM s.r.I., al prezzo di 30.000 euro, tre crediti definiti di "difficile esigibilità", tra i quali uno di 103.000 euro, somma versata dalla fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di caparra e acconti di un preliminare di acquisto di un immobile in costruzione, in relazione al quale, a causa dell'inadempimento nel versamento dei successivi ratei previsti dal contratto, la società immobiliare si era avvalsa delle clausole contrattuali per la risoluzione del contratto, con diritto in capo ad essa di trattenere un importo a titolo di penale pari a 108.000 euro. Tale credito, oramai divenuto debito per la fallita, è stato oggetto di un nuovo contratto il 19.2.2007, con cui le parti (la fallita anche tramite altro soggetto stipulante) si impegnavano a stipulare un nuovo preliminare entro il termine del 30.4.2007 per l'acquisto dell'immobile, quale condizione per il riconoscimento del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata ha omesso di valutare l'incidenza sul reale valore del credito di un termine così breve per la stipula del nuovo preliminare e delle difficoltà obiettive per la fallita, anche a causa delle sue difficoltà economiche, nel trovare un altro soggetto che si accollasse l'onere contrattuale ovvero ad impegnarsi essa stessa per il futuro contratto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore, ha dedotto due motivi distinti. 4.1. Il primo argomento di censura ha eccepito il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla omessa motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata con le conclusioni orali dettate a verbale in sede di discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'omissione si pone in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, pertanto il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è identico, nel contenuto e nella forma, all'unico motivo del ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicchè ci si richiama all'esposizione già svolta al par. 3. 5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, eccependo manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, configurato dalla cessione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'immobiliare FEDERICA s.r.I., stante l'acconto di 103.000 euro versato a tale società per l'acquisto di un immobile in costruzione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era legale rappresentante il ricorrente, al prezzo di 30.000 euro comprensivo di altri due crediti egualmente ceduti. Le ragioni sono analoghe a quelle addotte dagli altri ricorrenti: se il credito era condizionato alla stipula di un nuovo preliminare in tempi brevi, allora la cessione era stata valutata correttamente come credito di difficile esigibilità e non dolosamente a fini distrattivi del patrimonio della fallita da parte dei coimputati. 5. [OSCURATO:PERSONA] Riccardi ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato prescritto, alla luce della fondatezza del motivo di ricorso circa l'omessa risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili.2. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono incentrati su un tema di censura comune e, per tutti, non consentito, in quanto, deducendo la riconsiderazione della valenza della cessione, al costo di 30.000 euro, della fallita CESAM alla neocostituita società GESAM, di crediti definiti di difficile esigibilità, tra i quali uno di importo pari a 103.000 euro, i ricorrenti chiedono al Collegio una rilettura in fatto, inammissibile in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. [OSCURATO:PERSONA] rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, come si è già sintetizzato, i giudici di merito hanno messo in linea logica ed argonnentativa le risultanze probatorie, al fine di individuare gli indicatori di configurabilità della condotta di bancarotta fraudolenta, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della distrazione commessa dagli imputati mediante cessione dei credito verso la società "[OSCURATO:SOCIETA]", con versamento, all'atto del preliminare di acquisto di un immobile, della caparra di 103 mila euro; in seguito alla risoluzione di diritto per inadempimento, la caparra veniva trattenuta, per poi divenire oggetto di un nuovo contratto, che obbligava le parti a stipulare un nuovo preliminare, imputando la somma già versata al prezzo del bene. Tale credito dell'importo di 103.000 euro veniva ceduto, per la somma di 30.000 euro, dalla fallita alla GEOSAM, società costituita dai medesimi amministratori, con elevata significatività di tale dato nel senso che detta società "gemella" fosse sorta proprio per accogliere le poche attività della fallita, sottraendole ai creditori. 2.1. In aggiunta a quanto evidenziato, emergono fattori di inammissibilità anche dalla stessa formulazione e struttura dei suddetti motivi di ricorso, che scontano una genericità diffusa, per mancanza di effettivo confronto con la sentenza d'appello e, in particolare, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta anche a tratti poco comprensibile nella sua perseverante apoditticità. 3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pregio in via astratta, poiché effettivamente le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, sussiste l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento se l'imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, viceversa non potendo costui dolersene nel caso in cui non abbia avanzato istanza in tal senso al giudice (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). E nel caso di specie, il ricorrente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formulato richiesta in merito; tuttavia, la domanda del beneficio, proposta in maniera del tutto generica, non è stata neppure contestualizzata e precisata nel motivo di ricorso, rispetto ad un quadro di precedenti penali che, pure, avrebbe potuto costituire ostacolo normativo alla concessione del beneficio, conseguendone in tal caso, a cascata, la carenza di interesse. Dunque, è il motivo di ricorso formulato ad essere inammissibile, poichè non ha in preso in esame la compatibilità della richiesta con la disposizione di cui all'art. 163, comma primo, prima parte, del codice penale, alla luce delle circostanze del caso concreto, tenuto conto anche del principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta (come è nella fattispecie), deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (Sez. 5, n. 17797 del 22/3/2019, Mazzei, Rv. 276765). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, anche per questo aspetto dedotto, è inammissibile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 12842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris