CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 gennaio 2021
Cassazione n. 08388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 26/05/2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo confermava il decreto impugnato, pronunciato il 22/01/2021, con cui Tribunale di Trapani respingeva l'istanza di revoca della confisca dei beni oggetto dell'originario provvedimento ablatorio, emesso dallo stesso Tribunale il 20/10/2012, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Il respingimento del ricorso veniva giustificato dalla Corte territoriale palermitana dall'assenza di elementi di novità processuale, rilevanti ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, idonei a determinare una rivisitazione del compendio probatorio che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni immobili controversi e a consentirne la restituzione agli odierni ricorrenti. Si riteneva, infatti, che non possedevano le connotazioni di novità, invocate dagli incisi, i provvedimenti di rigetto delle misure di prevenzione pronunciati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 e nel 2004, atteso che il Tribunale di Trapani, nell'adottare le misure ablatorie controverse, aveva fondato il suo giudizio di pericolosità sociale del prevenuto su nuove e sopravvenute emergenze processuali. I provvedimenti richiamati dalla difesa dei ricorrenti, pertanto, erano incentrati su un compendio probatorio precedente e non sovrapponibile a quello oggetto di vaglio, su cui non si era soffermato il Tribunale di Trapani nei giudizi pregressi e che, invece, costituiva la ragione giustificativa delle misure ablatorie di cui si invocava la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avvero il decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 28, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli effetti dei decreti pronunciati dal Tribunale di Trapani, che, nel 1991 e nel 2004, aveva respinto le misure di prevenzione richieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva, in proposito, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, il respingimento delle richieste di applicazione delle pregresse misure di prevenzione era incentrato su un compendio probatorio precedente ma pacificamente sovrapponibile a quello oggetto di vaglio giurisdizionale, riguardando l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente della criminalità organizzata di Castellamare del Golfo, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che si faceva risalire agli anni Novanta. Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Palermo non aveva tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di cespiti economici diversi e autonomi rispetto a quelli appartenenti al suo nucleo familiare, che gli derivano da lasciti ereditari, che rendevano evidente come le sue risorse finanziarie traevano origine da apporti dovuti all'impiego di rendite provenienti da beni ereditati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi proposti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, solo la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento ablatorio, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito nell'adozione del provvedimento; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805-01; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 2.1. Quanto, invece, alla revoca della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della cui applicazione al caso di specie si controverte -, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, l'ha ritenuta ammissibile, chiarendo che l'istituto revocatorio è «diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414-01). Occorre, pertanto, fondare il nuovo giudizio invocato dall'inciso su una nuova prova, per l'inquadramento della quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di confisca di prevenzione, di cui all'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 129, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva» (Sez. 2, n. 19414 del 12/03/2019, Ficara, Rv. 276063-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270238-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). 3. Nella cornice ermeneutica descritta nei paragrafi precedenti deve rilevarsi che l'assunto difensivo, relativo all'identità tra il compendio probatorio acquisito in questa sede processuale e quello acquisito nei procedimenti di prevenzione instaurati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 e nel 2004, è smentito dalle emergenze processuali. Dagli atti processuali, invero, emerge che il Tribunale di Trapani, adottando la misura ablatoria di cui si invoca la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 fondava il suo giudizio su emergenze processuali nuove e sopravvenute rispetto a quelle relative alle richieste di misura di prevenzione presentate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 e nel 2004, che venivano respinte. Le emergenze processuali poste a fondamento del provvedimento ablatorio emesso dal Tribunale di Trapani il 20/10/2012, infatti, sono riconducibili a un procedimento penale riguardante fatti di reato estranei al vaglio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 e nel 2004. Tali emergenze, in particolare, riguardavano il delitto associativo commesso dal prevenuto tra il luglio del 2000 e il luglio del 2004 ed alcune, collegate, condotte estorsive, poste in essere per conto dell'organizzazione mafiosa trapanese nella quale il ricorrente gravitava. La Corte di appello di Palermo, pertanto, nel respingere l'istanza di revoca della confisca proposta nell'interesse dei ricorrenti - richiamando elementi processuali estranei al compendio probatorio posto a fondamento alle richieste di misura di prevenzione presentate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 e nel 2004 - faceva corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui se è vero che il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, allo stesso tempo la preclusione del giudicato opera sulla base della piattaforma processuale conosciuta dalle parti, che è superabile attraverso eventuali elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, come nel caso in esame, ai fini della pronuncia irrevocabile (Sez. U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi rilevare che un eventuale giudicato non impedisce la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura, laddove, come nel caso in esame, si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità del prevenuto e l'inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176-01). 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi la residua censura difensiva, secondo cui la Corte di appello di Palermo non aveva tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di cespiti economici diversi e autonomi rispetto a quelli appartenenti al suo nucleo familiare, che gli derivano da lasciti ereditari, che rendevano evidente come le sue risorse finanziarie traevano origine dall'impiego di rendite provenienti da beni ereditati. Non può, invero, non rilevarsi che la ricorrente richiamava assertivamente tale dato contabile e ometteva di confutare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che evidenziava come i lasciti ereditari richiamati da [OSCURATO:PERSONA] riguardavano la donazione di una somma incassata con la vendita di un immobile, per la quale la madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto 10.000.000 di lire. Infatti, tale importo, che peraltro non risulta documentato con adeguate allegazioni difensive, non appare idoneo a giustificare l'impiego di 103.000.000 di lire sostenuto per l'acquisto dell'immobile confiscato, confermando, anche sotto tale profilo, la correttezza del giudizio di sproporzione reddituale posto a fondamento dell'originaria misura ablatoria e l'inidoneità del dato contabile invocato a legittimare il provvedimento revocatorio, richiesto ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. 5. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al