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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13162/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 12/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 e 3 bis), 61 n. 5) cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano 1 l'uno / il vizio motivazionale in punto di ritenuta affermazione di responsabilità penale della prevenuta e in ordine alla valutazione delle prove a suo carico e l'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., tendono ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), anche considerata la logica e persuasiva ricostruzione della condotta imputata, delle caratteristiche della condotta e della condizione di minorata difesa della persona offesa (pag. 3 e seg.), attesa l'età della stessa e le modalità decisamente violente dell'azione che la ponevano nell'oggettiva impossibilità di reagire, come già affermato da questa Corte con principio che qui si intende ribadire, per cui la commissione di reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa quando venga accertato, come nel caso in esame, che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, Leva, Rg. 282741-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 12/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 e 3 bis), 61 n. 5) cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano 1 l'uno / il vizio motivazionale in punto di ritenuta affermazione di responsabilità penale della prevenuta e in ordine alla valutazione delle prove a suo carico e l'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., tendono ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), anche considerata la logica e persuasiva ricostruzione della condotta imputata, delle caratteristiche della condotta e della condizione di minorata difesa della persona offesa (pag. 3 e seg.), attesa l'età della stessa e le modalità decisamente violente dell'azione che la ponevano nell'oggettiva impossibilità di reagire, come già affermato da questa Corte con principio che qui si intende ribadire, per cui la commissione di reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa quando venga accertato, come nel caso in esame, che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, Leva, Rg. 282741-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Febbraio 2023
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