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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12459/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18149-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilita in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 283 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2701/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/01/2016 R.G.N. 2574/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.1.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intrattenuto nell'anno 2005 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione documentale offerta in giudizio non fosse sufficiente ad assolvere l'onere della prova circa la sussistenza del contestato rapporto di lavoro agricolo, sebbene già il giudice di prime cure avesse dato atto che il verbale ispettivo sulla scorta del quale l'INPS aveva disposto la cancellazione faceva riferimento ad un anno diverso da quello oggetto della cancellazione stessa; che, con il secondo motivo, le medesime doglianze sono ripetute sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, che concernono l'accertamento di fatto in virtù del quale i giudici di merito hanno reputato che parte ricorrente non avesse dato prova degli elementi costitutivi del dedotto rapporto di lavoro;che, con specifico riferimento alla censura di violazione dell'art. 2697 c.c., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una violazione dell'art.2697 c.c. censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando - come nella specie - l'oggetto della censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c. (cfr. da ult.

Cass. n. 13395 del 2018); che altrettanto è stato affermato con riguardo a violazioni dell'art. 115 c.p.c. censurabili per cassazione ex art. 360 n.4 c.p.c., essendosi chiarito che la censura può concernere il fatto che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti non contestati o notori o frutto di sua scienza personale, ricadendo diversamente la censura nell'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. nn. 11892 e 27000 del 2016, 4699 del 2018); che, alla stregua delle suesposte considerazioni, deve concludersi che la reale finalità delle censure di cui all'odierno ricorso fosse per l'appunto quella critica del giudizio di fatto che, in presenza di doppia conforme di merito, l'art. 348-ter ult. co . c.p.c. vieta di veicolare in questa sede di legittimità perfino nella forma dell'omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18149-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilita in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 283 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2701/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/01/2016 R.G.N. 2574/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.1.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intrattenuto nell'anno 2005 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione documentale offerta in giudizio non fosse sufficiente ad assolvere l'onere della prova circa la sussistenza del contestato rapporto di lavoro agricolo, sebbene già il giudice di prime cure avesse dato atto che il verbale ispettivo sulla scorta del quale l'INPS aveva disposto la cancellazione faceva riferimento ad un anno diverso da quello oggetto della cancellazione stessa; che, con il secondo motivo, le medesime doglianze sono ripetute sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, che concernono l'accertamento di fatto in virtù del quale i giudici di merito hanno reputato che parte ricorrente non avesse dato prova degli elementi costitutivi del dedotto rapporto di lavoro;che, con specifico riferimento alla censura di violazione dell'art. 2697 c.c., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una violazione dell'art.2697 c.c. censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando - come nella specie - l'oggetto della censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. n. 13395 del 2018); che altrettanto è stato affermato con riguardo a violazioni dell'art. 115 c.p.c. censurabili per cassazione ex art. 360 n.4 c.p.c., essendosi chiarito che la censura può concernere il fatto che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti non contestati o notori o frutto di sua scienza personale, ricadendo diversamente la censura nell'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. nn. 11892 e 27000 del 2016, 4699 del 2018); che, alla stregua delle suesposte considerazioni, deve concludersi che la reale finalità delle censure di cui all'odierno ricorso fosse per l'appunto quella critica del giudizio di fatto che, in presenza di doppia conforme di merito, l'art. 348-ter ult. co . c.p.c. vieta di veicolare in questa sede di legittimità perfino nella forma dell'omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] B