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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25209/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo dei motivi d'appello adeguatamente confutati dalla Corte di appello che ha rilevato come la tesi a mente della quale gli era impedito di rimanere in casa poiché mandato via dal cugino era stata smentita dallo stesso ricorrente che aveva dichiarato, all'atto del controllo, che si fosse recato presso la casa di una vicina per porgere le condoglianze; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo dei motivi d'appello adeguatamente confutati dalla Corte di appello che ha rilevato come la tesi a mente della quale gli era impedito di rimanere in casa poiché mandato via dal cugino era stata smentita dallo stesso ricorrente che aveva dichiarato, all'atto del controllo, che si fosse recato presso la casa di una vicina per porgere le condoglianze; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 25209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris