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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18371/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Como, in data 19 aprile 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice congruamente motivato (cfr., pag. 2 della sentenza) ) come il delitto in esame, anche alla luce del "curriculum" criminale del ricorrente, non fosse un'occasionale ricaduta ma, invero, fosse espressione di una maggiore pericolosità criminale trattandosi di reato della stessa indole di quelli per i quali era intervenuta già una condanna precedente, emblematico dell'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, nonché uno stile di vita basato sulla trasgressione e sulla violazione dei precetti penali; considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata, ha correttamente escluso la speciale tenuità del danno, in ragione non solo del valore non tenue dei beni sottratti, ma anche delle modalità dell'azione e del pregiudizio patito dalla persona offesa, elementi certamente valutabili, stante la natura plurioffensiva della rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Como, in data 19 aprile 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice congruamente motivato (cfr., pag. 2 della sentenza) ) come il delitto in esame, anche alla luce del "curriculum" criminale del ricorrente, non fosse un'occasionale ricaduta ma, invero, fosse espressione di una maggiore pericolosità criminale trattandosi di reato della stessa indole di quelli per i quali era intervenuta già una condanna precedente, emblematico dell'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, nonché uno stile di vita basato sulla trasgressione e sulla violazione dei precetti penali; considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata, ha correttamente escluso la speciale tenuità del danno, in ragione non solo del valore non tenue dei beni sottratti, ma anche delle modalità dell'azione e del pregiudizio patito dalla persona offesa, elementi certamente valutabili, stante la natura plurioffensiva della rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris