CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18864/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16611/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Elettivamente dom.ta in Roma, via Mocenigo, n. 26, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che rarappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022