CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11351-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 11351/2020 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - I [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1327/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/09/2019 R.G.N. 641/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la pronuncia che aveva rigettato integralmente il suo ricorso proposto avverso estratto di ruolo datato 5 luglio 2017 relativo alle cartelle indicate in atti, con il quale aveva chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi Inps e Inail e relativi sanzioni, interessi e spese per intervenuta prescrizione con conseguente estinzione del debito e, in via subordinata, comunque l'annullamento degli stessi per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito; deducendo di essere venuta a conoscenza delle pretese creditorie solo a seguito di autonomo accesso precauzionale effettuato in data 5 luglio 2017. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] con sei motivi di ricorso ai quali hanno resistito l'Inps, l'Inail e l'Agenzia delle entrate riscossione con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 1 e 11 d.lgd.546/92, così come modificato dall’art. 9, co. 1 lett.d) d.lgs. 156/2015, artt. 83, 125, 182 co.1 e 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. in quanto la documentazione allegata da controparte non doveva essere oggetto di valutazione da parte del collegio giudicante stante l'accertata nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro; 2.- con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c. 214, e ss c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma, 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto valenza probatoria alla documentazione depositata in fotocopia dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e dagli enti impositori; 3.- con il te rzo motivo viene sollevata violazione e errata applicazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c. in combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73 e 60 comma 1, DPR n. 600/73 e dell'art. 7 ultimo comma della legge n. 890/1982, nonché del DPR n. 68/2005 e dell'art. 30, comma 4 d.l. n. 78/2010 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c pc non avendo la Corte considerato che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale del procedimento notificatorio non essendo surrogabile dall'attività dell'agente postale soprattutto laddove il piego non venga consegnato personalmente al destinatario; 4.- con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 115,116 c pc in relazione all'articolo 360 comma uno numero 4 CC per nullità della sentenza e del procedimento non avendo i giudici d'appello valutato adeguatamente i fatti e i documenti posti a fondamento delle domande; 5.- con il quinto motivo si è dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, del d.lgs. n. 546/ 92, art. 62, comma 1 e dell'art. 112 c.p.c.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. avendo la Corte erroneamente valutato l’eccepita prescrizione del diritto di credito incorporata in cartelle esattoriali impugnate insieme all'estratto di ruolo e mai regolarmente notificate; 6.- con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del decreto legislativo 546/2012 in relazione all'art.360, comma 1 n. 4 c.p.c.; 5.- il collegio da atto che questa Corte ha recentemente deciso (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) una serie di controversie relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire; a tali decisioni il Collegio reputa di doversi conformare nella decisione della causa in oggetto anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. non essendovi valide ragioni per doversene distaccare; 6.- risulta infatti preliminare, ad og ni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa; il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento / avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica; il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione; nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art. 3- bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 7.- la norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l’elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez.un., nr. 19704 del 2015; 8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute , di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; b) «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis […], selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio»; 9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, relativo ad un’azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa; 10. l’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16); 11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere ai fini della presente decisione il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva ( cfr. Sez.un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l’impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata; 12.- quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle integralmente; 13.- ricorrono , invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter