Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:T:2024:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0261_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑261/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti concernenti una procedura per inadempimento avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Italia – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Obbligo di motivazione – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda iniziale di accesso a documenti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punti 15, 16)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza, da parte dell’istituzione interessata, dei termini impartiti per rispondere a una domanda confermativa di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 17, 18)

3. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2) (v. punto 20)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 32, 33, 38)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso – Ammissibilità (Art. 258, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 51‑53)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e del diritto del pubblico di essere informato sul lavoro delle istituzioni – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 57‑59, 63, 64)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Domanda d’accesso a documenti relativi ad una procedura d’infrazione avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro – Interesse a prevenire l’adozione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 68)

8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Domanda d’accesso a documenti relativi ad una procedura d’infrazione avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro – Interesse consistente nel facilitare l’esercizio dei diritti di singoli nell’ambito di ricorsi dinanzi al giudice nazionale – Interesse privato – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 72)

9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 75) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni intese all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea del 15 marzo 2023 che ha respinto la domanda di conferma per l’esercizio dell’accesso. 2) Il ricorso è respinto perché irricevibile nella parte in cui mira all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2023 che ha respinto la domanda iniziale di accesso. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] e delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, che sono afferenti al ricorso introduttivo e alla domanda di non luogo a statuire. 5) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA] afferenti alla domanda di adattamento del ricorso introduttivo. ( 1 ) GU C 261 del 24.7.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0261_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑261/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti concernenti una procedura per inadempimento avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Italia – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Obbligo di motivazione – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda iniziale di accesso a documenti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punti 15, 16) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza, da parte dell’istituzione interessata, dei termini impartiti per rispondere a una domanda confermativa di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 17, 18) 3. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2) (v. punto 20) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 32, 33, 38) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso – Ammissibilità (Art. 258, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 51‑53) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e del diritto del pubblico di essere informato sul lavoro delle istituzioni – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 57‑59, 63, 64) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Domanda d’accesso a documenti relativi ad una procedura d’infrazione avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro – Interesse a prevenire l’adozione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 68) 8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Domanda d’accesso a documenti relativi ad una procedura d’infrazione avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro – Interesse consistente nel facilitare l’esercizio dei diritti di singoli nell’ambito di ricorsi dinanzi al giudice nazionale – Interesse privato – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 72) 9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punto 75) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni intese all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea del 15 marzo 2023 che ha respinto la domanda di conferma per l’esercizio dell’accesso. 2) Il ricorso è respinto perché irricevibile nella parte in cui mira all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2023 che ha respinto la domanda iniziale di accesso. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] e delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, che sono afferenti al ricorso introduttivo e alla domanda di non luogo a statuire. 5) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA] afferenti alla domanda di adattamento del ricorso introduttivo. ( 1 ) GU C 261 del 24.7.2023 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris