CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7864/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 3017/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, pronunciata in data 8 settembre 2017,depositata in data 18 ottobre 2017 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.7864/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della quota pari al 60% delle somme versate a titolo di Irpef addizionali, Irap ed Iva dal 2002 al 2008, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che il contribuente avesse diritto al rimborso, rilevando che aveva prodotto documentazione idonea a provare il versamento delle imposte chieste a rimborso e la tempestività della domanda. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380- bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 29 novembre 2008, n.185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n.2, nonché della decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. L’Amministrazione rileva che la C.t.r non avrebbe in alcun modo esaminato la questione relativa al fatto che il contribuente fosse titolare di un reddito derivante dall’attività di impresa agricola ; pertanto, avendo svolto attività soggetta ad Iva, e quindi in regime di concorrenza, andava assoggettato all’efficacia della pronunzi a richiamata, che aveva qualificato gli invocati benefici fiscali come illegittimi aiuti di Stato. r.g. n.7864/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondomotivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo l’Ufficio, la domanda di rimborso del contribuente non dava conto dei presupposti su cui si fondava e non consentiva alcuna valutazione in ordine all’an ed al quantum degli importi richiesti a rimborso. Erroneamente, dunque, il giudice di appello aveva ritenuto che gli elementi indicati nella domanda di rimborso del contribuente erano sufficienti a “qualificare l’oggetto della domanda”, e che, se ritenuti carenti, potevano essere integrati a richiesta dell’Ufficio, rilevando che, comunque, gli importi richiesti a rimborso erano stati compiutamente indicati in ricorso e riguardavano esclusivamente quelli versati per il reddito da lavorodipendente. 3. Il secondo motivo, che ha priorità logica rispetto al primo, è fondato e va accolto. Secondo l'art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso) del d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario): «1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), pù essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non ̀ prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non pù essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si ̀ verificato il presupposto per la restituzione». r.g. n.7864/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio avente ad oggetto una controversia di rimborso, dunque, pur avvicinandosi alla figura del processo di accertamento di rapporti, conserva il carattere di impugnazionedel provvedimento di diniego. Perché vi sia diniego tacito, impugnabile ai sensi dell’art.21 citato, ̀ necessario che l’istanza di rimborso sia formulata nei suoi elementi essenziali e consenta all’Amministrazione di comprend ere quanto effettivamente richiesto dal contribuente. Nella specie, il giudice di appello non chiarisce se la domanda di rimborso fosse sufficientemente specifica e, dunque, idonea a configurare, in caso di inerzia dell’amministrazione finanziaria, un provvedimento di rigetto tacito, impugnabile ai sensi di legge. Tale considerazione, infatti, non può essere superata dal rilievo della C.t.r., secondo cui l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto chiedere al contribuente un’integrazione degli elementi a fondamento della sua richiesta o che l’oggetto dell’istanza era stata successivamente specificata con il ricorso giurisdizionale. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esamein ordine all’esistenza di undiniego tacito sull’istanza di rimborso. Con la precisazione che il giudice di rinvio , ove dovesse ritenere che l’istanza di rimborso riguardianche le imposte versate su redditi di impresa, dovrà valutare se si tratti di benefici individuali conformi al regolamento de minimisapplicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, sempre che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova. P.Q.M. r.g. n.7864/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia