CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13425/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29653/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Mauro in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Numero sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022 Lombardia n. 2058/06/15, depositata il 18 maggio 2015. Data pubblicazione 28/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2058/06/15 del 18/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 461/08/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Mauro in liquidazione (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di intimazione per IVA relativa agli anni d’imposta 1990-1993; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di intimazione riguardava somme ritenute dovute a titolo di IVA, interessi e sanzioni in virtù del parziale pagamento del credito recato da una cartella di pagamento notificata alla società contribuente all’esito di un contenzioso concluso con sentenza della Corte di cassazione; 1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) la notifica dell’avviso di intimazione era stata illegittimamente effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con conseguente inidoneità della stessa a determinare la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dall’impugnazione; b) l’avviso di intimazione conteneva l’indicazione di somme non dovute, sia in ragione del diritto della società contribuente di dedurre in compensazione un proprio credito IVA nelle more maturato, sia in ragione dell’errato calcolo degli interessi; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022 s.p.a. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la tempestività dell’originario ricorso del contribuente; 1.1. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017); 1.3. nel caso di specie, l’Agenzia non riproduce, né allega, il contenuto della relata di notificazione dell’avviso di intimazione (notificazione che deve essere effettuata in forme analoghe a quella della cartella di pagamento), né degli atti attinenti al procedimento notificatorio, sicché questa Corte non è in grado di apprezzare, sulla base del semplice ricorso, la legittimità di detta notifica, contestata dalla CTR; 1.4. si noti che l’esame della documentazione indicata è assolutamente necessario ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 1150 del 17/01/2019): invero, «nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del Numero sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che Data pubblicazione 28/04/2022 siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 27825 del 31/10/2018); 1.5. la mancata trascrizione della relata di notifica e degli atti del procedimento notificatorio impedisce a questa Corte ogni valutazione concernente la regolare ricezione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], della raccomandata informativa; 1.5.1. regolarità della ricezione, del resto, nemmeno allegata dalla difesa erariale, sicché il motivo, oltre che inammissibile, è anche infondato; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., dell’art. 8 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR: a) ritenuto erroneamente che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere a compensazione volontaria, in sede di intimazione di pagamento, del credito IVA vantato dalla società contribuente, con conseguente scorrettezza del computo degli interessi; b) avrebbe, in ogni caso, erroneamente annullato l’avviso di intimazione, senza procedere alla rideterminazione del credito effettivamente dovuto; 2.1. sotto il primo profilo, il motivo è fondato per le considerazioni che seguono, con conseguente assorbimento del secondo profilo, evidentemente subordinato; 2.2. come chiarito da Cass. n. 22128 del 03/08/2021, «in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni Numero sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022 operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni Data pubblicazione 28/04/2022 deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può, per costante giurisprudenza di questa Corte, considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (Cass. civ., 26 gennaio 2021, n. 12136; Cass. civ., 22 ottobre 2020, n. 23099)»; 2.3. con specifico riferimento alle previsioni normative che hanno contemplato e consentito la facoltà di procedere alla compensazione come modalità di estinzione del debito tributario, va, poi, evidenziato che: a) una prima forma di compensazione è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con limiti temporali (si tratta della cd. "compensazione verticale" disciplinata dall’art. 11, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR); b) una seconda forma di compensazione è stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, successivamente modificato e integrato, che ha esteso la possibilità di estinguere le obbligazioni attraverso la compensazione, ai tributi non omogenei, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della compensazione al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi (cd. "compensazione speciale"); 2.4. per quanto riguarda l’IVA (che viene in considerazione nella presente fattispecie), la compensazione verticale «è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo» (Cass. n. 23099 del 22/10/2020); F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 2.5. orbene, nella vicenda in esame, la sentenza impugnaNumero sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022ta non è rispettosa del superiore principio di diritto, in quanto il Data pubblicazione 28/04/2022 giudice di appello ha ritenuto erroneamente che [OSCURATO:SOCIETA] abbia il diritto di procedere a compensazione parziale di un proprio credito IVA relativo all’anno d’imposta 1994 con debiti IVA pregressi (relativi agli anni 1990-1993); 2.6. inoltre, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, i crediti erariali sono stati già iscritti a ruolo, essendo stata notificata – in data antecedente all’istanza di sgravio e compensazione – la relativa cartella di pagamento; 2.6.1. in proposito, l'art. 31 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 (...) è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»; 2.6.2. in buona sostanza, con specifico riferimento alle somme iscritte a ruolo, il legislatore ha consentito la compensabilità speciale delle somme iscritte a ruolo, ma con riferimento ai soli crediti iscritti a ruolo a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, al di fuori dei limiti previsti dal primo periodo dell'art. 31 cit. (importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento), solo per i tributi erariali e per la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (cfr. Cass. n. 22128 del 2021, cit.); 2.6.3. come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al d.l. n. 78 del 2010, infatti, la possibilità di compensazione anche in presenza di importi iscritti a ruolo «genera l'incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e Numero sezionale 5710/2021Numero di raccolta generale 13425/2022 risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli Data pubblicazione 28/04/2022 organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore»; 2.6.4. venendo, quindi, alla fattispecie in esame, il giudice di appello non avrebbe potuto ritenere la compensazione parziale del credito IVA relativo all’anno d’imposta 1994 con i debiti pregressi, con conseguente legittimità dell’atto impugnato: è vero che anche questi ultimi debiti riguardano l’IVA, ma la compensazione opera solo per le iscrizioni successive alla data dell'1 gennaio 2011 (e, nel caso di specie, la cartella di pagamento cui fa riferimento l’avviso di intimazione, è relativa all’anno 2009); 2.7. si osservi, da ultimo, che il diritto alla compensazione avrebbe potuto comunque essere fatto valere dal contribuente solo in sede di impugnazione di un eventuale provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, legittimandosi altrimenti una sorta di domanda riconvenzionale in tema di rimborso che è del tutto estranea allo schema impugnatorio del processo tributario e, dunque, inammissibile (cfr. Cass. n. 4145 del 20/02/2013); 3. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 29653/2015 Numero sezionale 5710/2021 contribuente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese Numero di raccolta generale 13425/2022Data pubblicazione 28/04/2022 dell’intero giudizio. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t