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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03438/2024

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 188/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- R.G. 188/2021 Cron.

Rep.

C.C. 6/12/2023 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA] avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 1051/2020 depositata il 23/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni in suo favore, a titolo di responsabilità professionale; che si costituì in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio; che la pronuncia è stata impugnata dalla Lobono e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; che resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso, avendo ad oggetto questioni giuridicamente complessee in relazione alle quali non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte disponeil rinvio alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 188/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- R.G. 188/2021 Cron. Rep. C.C. 6/12/2023 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA] avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 1051/2020 depositata il 23/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni in suo favore, a titolo di responsabilità professionale; che si costituì in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio; che la pronuncia è stata impugnata dalla Lobono e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; che resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che il ricorso, avendo ad oggetto questioni giuridicamente complessee in relazione alle quali non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere trattato in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte disponeil rinvio alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella
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