CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 21347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 4183/2018depositata il 08/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione della sopra indicata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia che, in accoglimento dell’appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa , respingendo il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. Il ricorso si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Con ordinanza interlocutoria si è rinviato a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia delle entrate sull’esito della domanda di definizione. L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro confermando l’avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione della controversia e ha dichiarato di aderire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico dic