CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 18685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 18624/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso il suo studio rappresentato e difeso da sestesso; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r. l , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso il decreto di cui al procedimento nr. 3022/2020 pronunciato in data 13/5/2021 dal Tribunale di Alessandria; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 27/6/2017 , il Tribunale di Alessandria rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r. l che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per € 39.320,49 oltre spese generali del 15%, Iva e Cap, per un complessivo importo di €. 57.373,31, (di cui €. 5.898,07 a titolo di [OSCURATO:PERSONA].; €. 1.808,74 a titolo di Cpa ed €. 10.346,01 a titolo di Iva), da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 2 c.c., a titolo di compenso per attività professionali di consulenza e assistenza nell’accesso a procedure concorsuali, nella prospettiva della tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale. 1.1 Il giudici piemontesi hanno escluso il diritto dell’avvocato ad alcun compenso, oltre a quello già percepito in acconto, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, avuto riguardo alla non corretta esecuzione, rispetto al modello di diligenza professionale, della prestazione rivelatasi inidonea anche in astratto a conseguire il risultato di consentire al cliente l’accesso alla procedura concorsuale alternativa al fallimento . 1.2 In particolare, secondo i giudici circondariali, il ricorrente aveva concorso alla predisposizione di un piano di concordato che, per quanto ricostruito dal Tribunale in sede di disamina della domanda di ammissione al concordato, violava talune regole fondamentali, di natura squisitamente giuridica, in materia, ossia : (a) il principio di contendibilità delle imprese, nel caso in cui la proposta concordataria faccia riferimento ad un’offerta già formulata di acquisto dell’azienda o di rami di essa (art. 163 bis l. fall.); (b) il necessario rispetto dell’ordine legale delle prelazioni (art. 160, 2° co., 2° periodo, l. fall.); (c) la libertà di valutazione del Tribunale nell’autorizzare l’imprenditore insolvente allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 169 bis l. fall.); ciò aveva reso la sua attività professionale inidonea anche in astratto a conseguire il risultato di consentire al cliente l’accesso alla procedura concorsuale alternativa al fallimento. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il motivo di ricorso denuncia “nullità – illegittimità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente o meramente apparente in ordine alla domanda di ammissione al passivo del credito”; il ricorrente sostiene che il decreto impugnato sia incorso in un evidente “salto logico”, che rende inesistente la motivazione sulla richiesta di ammissione al passivo del credito professionale; argomenta, inoltre, il professionista che nella prima parte il decreto avrebbe ritenuto non prededucibile il credito sorto nella fase tra il deposito del ricorso per concordato e la declaratoria della sua inammissibilità ex art. 162, 2° e 3° co., l. fall. per effetto della mancata adozione del decreto di apertura della procedura di concordato, per poi far discendere dalla ritenuta insussistenza del diritto alla prededuzione con illogico automatismo la non ammissibilità al passivo del credito professionale. Evidenzia, infine, che l’impugnato decreto avrebbe in modo del tutto immotivato ritenuto che la mancata sussistenza dei presupposti della prededuzione importasse il mancato riconoscimentotout court del credito. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale ha reso ampia, puntuale e coerente motivazione in ordine all’esclusione del credito spiegando che, in conformità con l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, l’attività professionale di assistenza nella proposizione della domanda concordataria e di predisposizione del piano profusa dal legale non era rispondente al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera. 2.2 In tale prospettiva i profili di negligenza ed imperizia riferiti alla prestazione professionale resa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati individuati dall’impugnato provvedimento nelle criticità accertate dal decreto del Tribunale di inammissibilità della domanda di concordato su questioni di natura giuridica quali: (a) il principio di contendibilità delle imprese; (b) il rispetto dell’ordine legale delle prelazioni (art. 160, 2° co., 2° periodo, l. fall.) e (c) la libertà di valutazione del Tribunale nell’autorizzare l’imprenditore insolvente allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 169 bis l. fall.). 2.3 L’impugnato decreto non è, quindi, affetto da alcuna anomalia motivazionale. 3 In conclusioneil ricorso è inammissibile. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto,