CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 45600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 256 d.lgvo 152/2006, per aver trasportato, con un veicolo [OSCURATO:PERSONA], rifiuti ferrosi, poi depositati all'interno di un'area privata di proprietà della ditta SMEF s.r.I., che effettua attività di smaltimento di rifiuti, di cui l'imputato era amministratore unico (capo A), e per aver svolto attività di raccolta di kg 3270 di rifiuti, consistenti in componenti d motori di autoveicoli e 23 pneumatici fuori uso, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione posto che il giudice ha qualificato come rifiuti anche gli pneumatici ancora ricostruibili e in uso. Rappresenta che costituiscono rifiuti i soli pneumatici fuori uso come previsto dalla L. n. 179 del 2002. Afferma che le fotografie depositate agli atti non consentono di comprendere se i pneumatici trasportati fossero o meno riutilizzabili. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 256 D.Igs. n. 152/2006, affermando che ricorre, nel caso in disamina, l'art. 29 quattuordecies, comma secondo, D.Igs. n. 152/2006, norma che punisce, con pena amministrativa la condotta di coloro che svolgono l'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti in possesso di autorizzazione, in violazione delle prescrizioni ivi previste. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresentando di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti ed evidenziando l'illogicità della motivazione, laddove il giudice ha affermato che abbia manifestato disinteresse verso la vicenda processuale. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che i rifiuti erano costituiti da motori e pneumatici, e che i pneumatici apparivano visibilmente usurati e non adatti al reimpiego nelle attività aziendali, non risultando neppure che la società SMEF, di cui l'imputato era amministratore, operi nel settore delle autovetture; In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha affermato che la azienda SMEF non era autorizzata allo smaltimento della tipologia di rifiuti rinvenuti sul piazzale ossia componenti di motori e pneumatici fuori uso, ed ha richiamato, sul punto, quanto dichiarato dal teste, il maresciallo della Guardia di finanza Ciarmiello, che ha effettuato l'accertamento presso la ditta e che ha constatato l'assenza di autorizzazione relati9 a quel tipo di rifiuti. .1? L, t. • Considerato che le doglianze formulatVesulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi utili alla valutazione, peraltro, non indicati neppure dal ricorrente nel ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023