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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16538/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28172/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentata e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]:zi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Meo (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Pisanelli n. 2; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 200/04/20 depositata in data 09/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il provvedimento di diniego di rimborso di accise sul gas naturale versate e non dovute per l'anno 2012; - la CTP rigettava il ricorso ritenendo decaduto il diritto al rimborso azionato; tal pronuncia era impugnata dalla contribuente; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello e annullava il diniego dell'Ufficio; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con atto affidato a un solo motivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso: Considerato che: il primo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del TUA per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine decadenziale biennale previsto dalla disposizione in oggetto decorra, nel caso di dichiarazione a credito, dal pagamento delle accise e non dalla chiusura del rapporto tributario che ha luogo con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo; il motivo è inammissibile; invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai salda e costante nel ritenere, come correttamente osservato in controricorso, (in termini Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27290 del 24/10/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19770 del 22/09/2020) che in tema di accise, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 710/ 504 del 1995 (TUA), per il rimborso dell'eventuale credito di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 imposta, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché (in termini vedasi Cass. Sez.

UU., Sentenza n. 7155 d& 21/03/2017)in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi ImarsiSten 9 eC 'i le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28172/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentata e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]:zi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Meo (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Pisanelli n. 2; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 200/04/20 depositata in data 09/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il provvedimento di diniego di rimborso di accise sul gas naturale versate e non dovute per l'anno 2012; - la CTP rigettava il ricorso ritenendo decaduto il diritto al rimborso azionato; tal pronuncia era impugnata dalla contribuente; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello e annullava il diniego dell'Ufficio; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con atto affidato a un solo motivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso: Considerato che: il primo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del TUA per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine decadenziale biennale previsto dalla disposizione in oggetto decorra, nel caso di dichiarazione a credito, dal pagamento delle accise e non dalla chiusura del rapporto tributario che ha luogo con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo; il motivo è inammissibile; invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai salda e costante nel ritenere, come correttamente osservato in controricorso, (in termini Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27290 del 24/10/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19770 del 22/09/2020) che in tema di accise, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 710/ 504 del 1995 (TUA), per il rimborso dell'eventuale credito di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 imposta, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché (in termini vedasi Cass. Sez. UU., Sentenza n. 7155 d& 21/03/2017)in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi ImarsiSten 9 eC 'i le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma,
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