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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23713/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sulla scorta di quanto esposto dai carabinieri del R.I.S., i quali hanno riferito che i fucili illecitamente detenuti da [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi efficienti in ragione del positivo esito delle prove di sparo, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto, segnalato dal ricorrente, che le armi, di antica costruzione, si presentassero smontate e prive di munizioni e che l'esecuzione delle prove sia stata resa possibile dall'impiego di capsule di innesco per non essere, in concreto, utilizzabile il kit da sparo; che, per quanto concerne, specificamente, la detenzione del fucile privo di marca e matricola, la Corte di appello ha disatteso, con argomenti incensurabili, la versione difensiva imperniata sullo smarrimento della documentazione attestante la denunzia che il ricorrente sostiene, senza offrire riscontro alcuno alle proprie asserzioni, avere in tempi remoti presentato ed ha confermato la decisione di primo grado sul postulato che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto piena consapevolezza della detenzione di armi che egli, contrariamente a quanto dedotto, non risulta avere mai denunziato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sulla scorta di quanto esposto dai carabinieri del R.I.S., i quali hanno riferito che i fucili illecitamente detenuti da [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi efficienti in ragione del positivo esito delle prove di sparo, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto, segnalato dal ricorrente, che le armi, di antica costruzione, si presentassero smontate e prive di munizioni e che l'esecuzione delle prove sia stata resa possibile dall'impiego di capsule di innesco per non essere, in concreto, utilizzabile il kit da sparo; che, per quanto concerne, specificamente, la detenzione del fucile privo di marca e matricola, la Corte di appello ha disatteso, con argomenti incensurabili, la versione difensiva imperniata sullo smarrimento della documentazione attestante la denunzia che il ricorrente sostiene, senza offrire riscontro alcuno alle proprie asserzioni, avere in tempi remoti presentato ed ha confermato la decisione di primo grado sul postulato che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto piena consapevolezza della detenzione di armi che egli, contrariamente a quanto dedotto, non risulta avere mai denunziato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 23713/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris