CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8845/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T63 H224F), rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro –tempore; -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 8 febbraio 2018, a conclusione del procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 iscritto al n. 3781/2017 R.G., pubblicata in data 9 febbraio 2018; udita la relazione della caus a svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 8845/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Compenso difensore d’ufficio – Processo penale – Inutile esperimento delle procedure per il recupero [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 13 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale iscritto al n. 626/2006 R.G.T., spiegava opposizione, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto depositato in data 1° febbraio 2017, con il quale il Giudice penale dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali maturati in capo al suddetto legale per l’attività prestata nel richiamato processo. Quindi, il Tribunale adito, in composizione monocratica, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, ribadendo la motivazione già esposta nel provvedimento impugnato, secondo cui l’opponente non aveva documentato l’avvenuta regolare notifica al proprio assistito del decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace mentre il successivo atto di precetto era stato notificato presso un numero civico diverso da quello risultante dal certificato di residenza. 2.– Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, per avere il Tribunale rilevato che il difensore avesse, nella specie, espletato tutto l’iterprocedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo, non opposto, e avesse, poi, intimato atto di precetto, ma si fosse, in conseguenza, limitato a procedere esecutivamente soltanto al pignoramento mobiliare, senza tentare il ricorso alle altre forme di pignoramento immobiliare e presso terzi. Di talché, ad avviso della ricorrente, il Giudice dell’opposizione avrebbe subordinato il diritto alla liquidazione ad ulteriori attività concretamente inesigibili e comunque eccessivamente gravose: segnatamente, il difensore d’ufficio avrebbe potuto legittimamente inoltrare istanza di liquidazione solo dopo che fosse stato accertato che il soggetto difeso era risultato privo di proprietà immobiliari e che non erano note sue possibili ragioni di credito, aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi. 1.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché la censura inoltrata non aggredisce le effettive ragioni per le quali, in sede di opposizione spiegata ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale adito ha confermato il decreto opposto, che ha negato la spettanza dei compensi. Si premette che, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato «quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali». In astratto tale onorario compete anche al sostituto del difensore di fiducia nominato d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., come nel caso di specie (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 4338 del 19/03/2012). Ora, l’ordinanza impugnata non ha affatto negato il diritto a percepire il compenso verso il Ministero della Giustizia, in forza della mancata attivazione delle procedure esecutive alternative al pignoramento mobiliare (aspetto in ordine al quale si rinvia a Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7067 del 21/03/2018), bensì alla stregua della mancata documentazione dell’avvenuta regolare notifica al proprio assistito del decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace (come richiamato nel ricorso: n. 606/2015 per l’importo di euro 710,00, oltre spese) e, ancora, della inesistenza della notifica del precetto, effettuata presso un numero civico diverso da quello risultante dal certificato di residenza. Sicché è stato argomentato, a monte, a supporto del rigetto dell’istanza di liquidazione, il difetto di alcuna dimostrazione della conoscenza, a cura del soggetto difeso nel processo penale emarginato, del titolo esecutivo e dell’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c., quali attività propedeutiche all’avvio di qualsiasi azione esecutiva, aspetto per nulla interferente con il lamentato eccessivo dispendio del plurimo espletamento di differenziate azioni esecutive, atte a comprovare l’impossidenza dell’assistito. Pertanto, il rigetto anche in sede di opposizione è sintonico con il consolidato orientamento nomofilattico a mente del quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie, attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo), sebbene, una volta che tanto sia dimostrato, non sia tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 17/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13875 del 09/06/2010). Nella fattispecie, è stata dunque prospettata in radice la carenza della notifica del titolo esecutivo e del precetto, non già – come avversato dalla ricorrente – la mancanza di azioni esecutive espletate su più fronti. 2.– Per l’effetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non sono state per nulla contestate dalla ricorrente. Le spese del presente giudizio di legittimità sono irripetibili, poiché il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor