Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39357/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 14 giugno 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione al giudizio di colpevolezza, e, con il secondo motivo, in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i motivi hanno contenuto di merito, in quanto ripropongono argomenti già valutati e sui quali il secondo giudice ha motivato in termini, in questa sede, non censurabili; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 14 giugno 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione al giudizio di colpevolezza, e, con il secondo motivo, in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i motivi hanno contenuto di merito, in quanto ripropongono argomenti già valutati e sui quali il secondo giudice ha motivato in termini, in questa sede, non censurabili; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 39357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris