CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Taranto, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'eccezione di nullità delle richiesta di rinvio a giudizio, formulata dopo la ricezione degli atti dal Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato la propria incompetenza a giudicare, eccezione fondata sull'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini prima dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, non potendo valere l'avviso di conclusione che era stato notificato all'esito delle indagini svolte dal P.M. presso il Tribunale di Castrovillari. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo violazione di norme processuali previste a pena di nullità: mentre all'esito delle indagini svolte a Castrovillari il fatto contestato all'imputato era descritto in termini di fattispecie concorsuale, essendo stato commesso il reato con il contributo di altri soggetti, nel procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria di Taranto al ricorrente era stato contestato il reato senza alcun riferimento al concorso con altri soggetti; tale modifica imponeva la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la cui omissione aveva leso i diritti di difesa (impedendo di prospettare al P.M., mediante gli strumenti processuali riservati all'indagato, elementi che avrebbero consentito di propendere per la richiesta di archiviazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo un orientamento che si pone in linea di continuità con il principio della limitata impugnabilità delle ordinanze non aventi contenuto definitorio (essendo consentito solo quello delle ordinanze, istruttorie o relative a questioni processuali, emesse nel corso del dibattimento: art. 586 cod. proc. pen.), deve ritenersi inammissibile «il ricorso per cassazione con cui venga dedotta l'abnormità delle ordinanze interlocutorie del giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767 - 01). Il ricorrente, senza neppure prospettare l'abnormità del provvedimento impugnato, si duole di un'asserita violazione del diritto di difesa, comunque del tutto insussistente (sia perché nessuna concreta modificazione del fatto contestato era derivata dalla nuova richiesta di rinvio a giudizio, risultando solo una diversa descrizione della condotta senza richiamo al concorso di altri soggetti nella realizzazione del reato, sia in quanto l'esercizio delle facoltà difensive, rispetto allo stesso fatto storico, era stato garantito con la notifica dell'avviso eseguita nel corso del procedimento poi trasferito per competenza territoriale). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de