CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serie le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5 ottobre 2017, giudicato ex art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma con sentenza emessa in data 1 febbraio 2019, definitiva il 19 marzo 2019; 2) al reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, ai sensi degli artt. 270 quinquies e 270 sexies cod. pen., commesso fino al 22 novembre 2017, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Roma con sentenza del 15 novembre 2018, definitiva. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non era possibile affermare una preordinata ideazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente, commesso in concorso con un soggetto successivamente riconosciuto autore di un grave delitto di terrorismo, e il reato di c.d. auto-addestramento ad attività con finalità terroristiche. Secondo il giudice di merito, infatti, la radicale diversità delle violazioni poste in essere non permetteva di ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati si inserivano in un più ampio programma delinquenziale previamente da lui ideato e deliberato. Dalla lettura della sentenza sub 2, infatti, si evincerebbe che il condannato era stato coinvolto insieme a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che lo aveva introdotto nell'ambiente nel quale era stato realizzato il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo) nell'attività di cessione della sostanza stupefacente. Il collegamento tra il condannato e l'ambiente del radicalismo islamico sarebbe stato confermato anche dal G.i.p. del Tribunale di Roma nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del 26 marzo 2018 in ordine ai fatti sub 2. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che l'istanza non poteva essere accolta in forza della diversità dei reati, in quanto affermazione contraria a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, nel provvedimento impugnato viene erroneamente affermato che spetti al condannato dimostrare la .sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune Nel caso di specie, secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati (disomogenei tra loro) e la differente modalità esecutiva delle condotte erano elementi inidonei a comprovare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, non potendo ritenere sussistente la preordinata ideazione in capo al ricorrente del reato sub 2 già al momento della commissione del primo reato. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). D'altronde, il giudice dell'esecuzione, ha fornito una decisione logica e coerente laddove ha evidenziato che i reati, per la loro differente natura e per la disomogeneità delle condotte, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, mentre il ricorrente non si confronta con la ragione principale della ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione esposta nella motivazione del provvedimento impugnato, che censura in modo generico. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/07/