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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22020/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di lesioni personali gravi e di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],P.,113 (`MA 4•AkAIWAAlu4M àL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di lesioni personali gravi e di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],P.,113 (`MA 4•AkAIWAAlu4M àL [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris