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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40959/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „,•- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 13 aprile 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di una maglia sottratta dagli scaffali di un supermercato; delitto per il quale gli era stata irrogata la pena ritenuta di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche concessegli in regime di prevalenza sulle aggravanti, ivi compresa la recidiva reiterata ex artt. 99, comma 4, cod.pen., contestata ed applicata.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo è affidato a censure non consentite nel giudizio di legittimità.

E' jus receptum che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); valutazione che non è tale nel caso che occupa, come emerge dal tenore della motivazione rassegnata sul punto censurato nella sentenza al vaglio.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „,•- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 13 aprile 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di una maglia sottratta dagli scaffali di un supermercato; delitto per il quale gli era stata irrogata la pena ritenuta di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche concessegli in regime di prevalenza sulle aggravanti, ivi compresa la recidiva reiterata ex artt. 99, comma 4, cod.pen., contestata ed applicata. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo è affidato a censure non consentite nel giudizio di legittimità. E' jus receptum che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); valutazione che non è tale nel caso che occupa, come emerge dal tenore della motivazione rassegnata sul punto censurato nella sentenza al vaglio. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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