CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 30992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 2 marzo 2022 con cui il Tribunale di Pisa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.500 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 9 di reclusione ed C 1.200 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha ampiamente argomentato circa la ritenuta sussistenza della penale responsabilità in capo al Romdhani dando rilievo alle dichiarazioni testimoniali acquisite nell'istruttoria dibattimentale, al quantitativo superiore a quello consentito dalla legge di sostanza stupefacente trovato in suo possesso ed alle modalità con cui si svolto l'arresto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr